Cassazione Civile, Ordinanza n. 34483/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di un istituto di credito per l'anno d'imposta 2004, conclusasi con un processo verbale di constatazione contenente più rilievi poi recepiti in un avviso di accertamento. L'Ufficio recuperava a tassazione perdite d'impresa e valore della produzione netta, negando la deducibilità di alcune componenti negative e irrogando sanzioni. Dopo l'annullamento di un rilievo in autotutela e il rigetto in primo grado dei restanti rilievi da parte della CTP, la CTR respingeva l'appello dell'Agenzia anche all'esito di CTU contabile. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, con un primo motivo, violazione degli artt. 20 d.lgs. n. 87/1992, 101 e 106 TUIR, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto deducibili come svalutazioni integralmente effettuate crediti che dovevano invece essere trattati come perdite su crediti, con conseguente mancata prova degli elementi certi e precisi richiesti per la deduzione; lamentava inoltre che la disciplina applicata dal CTU sarebbe stata quella, inapplicabile ratione temporis, degli IAS adopter. Con un secondo motivo denunciava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che la CTR non avesse valutato le ragioni addotte nel PVC per escludere la legittimità della svalutazione dei crediti. La banca resistiva con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la distinzione tra perdita su crediti e svalutazione va individuata nella definitività o meno dell'inesigibilità: la perdita ricorre quando il credito è divenuto definitivamente inesigibile, mentre la svalutazione può essere anche integrale quando il rischio di inesigibilità è ragionevolmente prevedibile ma non ancora definitivo. Ha quindi escluso che la CTR avesse applicato la disciplina IAS e ha confermato che l'integrale svalutazione non elude le regole fiscali sulla deducibilità, poiché la perdita eventualmente successiva non sarebbe ulteriormente deducibile essendo già stata contabilizzata la rettifica di valore. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio e delle ragioni fattuali già esaminate dal giudice di merito, oltre a difettare di autosufficienza per mancata trascrizione dei motivi di appello. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 20 d.lgs. n. 87/1992
norma contabile per banche e intermediari finanziari sostanzialmente conforme ai criteri civilistici di iscrizione dei crediti al valore presumibile di realizzo
art. 101, comma 5, TUIR
le perdite su crediti sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi; la norma non impedisce la svalutazione contabile integrale quando la perdita non sia ancora definitiva
art. 106 TUIR
disciplina le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti per rischi su crediti; costituisce il parametro per distinguere la svalutazione dalla perdita
art. 2423, comma 2, c.c.
il bilancio deve essere redatto con chiarezza, veridicità e correttezza
art. 2426 n. 8 c.c.
i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o delle argomentazioni difensive
D.L. n. 83/2012
richiamato dalla ricorrente come normativa che il CTU avrebbe indebitamente considerato, ma la Corte rileva che la decisione di merito non si è basata sulla disciplina degli IAS adopter
Massime di principio
- La distinzione tra perdita su crediti e svalutazione del credito dipende dalla definitività dell'inesigibilità: la perdita richiede un venire meno definitivo del credito, mentre la svalutazione presuppone solo una perdita potenziale o probabile.
- L'integrale svalutazione di un credito non comporta necessariamente la cancellazione del credito dal bilancio e può essere legittima quando permanga un margine di recuperabilità, anche solo eventuale o futuro.
- Ai fini fiscali, la deduzione della perdita su crediti richiede elementi certi e precisi; tuttavia la svalutazione contabile del credito, se correttamente iscritta, segue un diverso regime e non equivale automaticamente a perdita deducibile.
- Nel giudizio di legittimità il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Il ricorrente che deduca l'omesso esame di un fatto deve indicare con precisione il fatto storico controverso e dimostrare che esso sia stato effettivamente dedotto nei gradi di merito, altrimenti la censura è inammissibile.
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