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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32210/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per l'illecita detenzione di cocaina e hashish, contestata ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. La difesa ha dedotto, con motivi trattati congiuntamente, la mancanza o apparenza della motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità. In particolare, ha sostenuto che la questione non fosse stata già esaminata in primo grado, che le ragioni del diniego — riferite ai precedenti penali e alla pluralità delle sostanze — fossero apparenti, che vi fosse contraddizione con la concessione delle attenuanti generiche motivata dal numero relativamente contenuto di dosi e che il giudice avesse omesso di considerare l'orientamento secondo cui il dato ponderale può essere valutato anche sulla base di una ricognizione statistica di sentenze favorevoli al riconoscimento del fatto lieve. La difesa ha inoltre dedotto la compatibilità della lieve entità con condotte non occasionali. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse valutato complessivamente la condotta, valorizzando la diversità delle sostanze e i quantitativi sequestrati: 37,6 grammi di cocaina, dai quali erano ricavabili 127 dosi medie singole, e 6,5 grammi di marijuana. Tali elementi sono stati considerati indicativi della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato, incompatibili con la minima offensività richiesta dall'art. 73, comma 5. La Corte ha riconosciuto come eccentrico il richiamo ai precedenti penali, estranei alla qualificazione giuridica del fatto, ma ha ritenuto comunque adeguata la motivazione fondata sugli altri elementi.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata sul diniego della riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ha affermato che la lieve entità deve essere accertata mediante una valutazione complessiva degli indici previsti dalla norma e che la prevalenza attribuita dal giudice di merito al dato ponderale, alla pluralità e diversità delle sostanze e al numero delle dosi ricavabili integra un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da criteri logici. È stato escluso che la qualificazione del fatto lieve possa fondarsi sul solo dato quantitativo ricavato da una ricognizione statistica di precedenti giudiziari. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990

    La disposizione è stata applicata per la contestazione dell'illecita detenzione di cocaina e hashish, ritenuta non riconducibile alla fattispecie di lieve entità.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La lieve entità richiede una valutazione complessiva degli indici della condotta; non è sufficiente il solo dato quantitativo. La valutazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata e non manifestamente illogica.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 deve fondarsi su una valutazione complessiva di tutti gli indici sintomatici della condotta concreta, non sul solo dato ponderale della sostanza detenuta.
  • Nel giudizio sulla lieve entità possono assumere rilievo, unitariamente considerati, il peso della sostanza, la sua tipologia, la pluralità delle sostanze detenute, il numero delle dosi ricavabili e la conseguente capacità di diffusione sul mercato, quali elementi indicativi della maggiore offensività o della professionalità dell'attività illecita.
  • La scelta del giudice di merito di attribuire prevalenza ad alcuni indici della condotta costituisce apprezzamento di fatto e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da una motivazione adeguata, coerente e non manifestamente illogica.
  • Il dato quantitativo ricavato da una ricognizione statistica di sentenze che hanno riconosciuto la lieve entità non può, da solo, determinare la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
  • Il richiamo ai precedenti penali dell'imputato è estraneo alla qualificazione oggettiva del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; tuttavia, l'eventuale eccentricità di tale riferimento non determina l'inadeguatezza della motivazione quando la decisione sia autonomamente sostenuta da altri elementi pertinenti della condotta.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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