Direttiva 2014/101
Direttiva 2014/101/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014 , che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2014/101/UE della Commissione aggiorna l’allegato V della direttiva 2000/60/CE, inserendo nuove norme tecniche CEN/ISO e rimuovendo quelle non più vigenti o non pertinenti al monitoraggio. L’obiettivo è garantire qualità, comparabilità ed equivalenza scientifica dei metodi usati dagli Stati membri per il monitoraggio ecologico delle acque. La direttiva è di natura emendativa e richiede recepimento entro il 20 maggio 2016.
Modifica della direttiva quadro acque per aggiornare le norme tecniche di monitoraggio degli elementi di qualità dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, con effetti sulla disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2000/60/CE in materia di monitoraggio ecologico e chimico delle acque. Incide in particolare sui metodi di campionamento, conservazione, analisi e valutazione dei parametri tipo utilizzati per il monitoraggio degli elementi di qualità biologica, idromorfologica e fisico-chimica. Non introduce esclusioni soggettive o territoriali specifiche, ma opera come aggiornamento tecnico dell’allegato V della direttiva quadro acque.
Direttiva 2014/101/UE: aggiornamento delle norme tecniche di monitoraggio della direttiva quadro acque
La direttiva 2014/101/UE della Commissione modifica la direttiva 2000/60/CE, intervenendo esclusivamente sull’allegato V relativo alle norme per il monitoraggio degli elementi di qualità delle acque. L’intervento è giustificato dall’esigenza di mantenere qualità, comparabilità ed equivalenza scientifica dei dati di monitoraggio ecologico, adeguando il rinvio alle norme tecniche CEN/ISO disponibili.
Finalità e contesto normativo
I considerando chiariscono che il punto 1.3.6 dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE richiede metodi conformi alle norme internazionali elencate, oppure a norme nazionali o internazionali analoghe che garantiscano risultati comparabili. Poiché dopo l’adozione della direttiva quadro acque sono state pubblicate nuove norme tecniche, mentre alcune norme precedenti non sono più disponibili o non risultano più pertinenti, la Commissione aggiorna l’elenco per assicurare coerenza tecnica del sistema di monitoraggio.
Natura dell’intervento
La direttiva non ridisegna il quadro generale della disciplina sulle acque, ma opera come modifica puntuale e tecnica della direttiva 2000/60/CE. L’articolo 1 dispone la sostituzione del punto 1.3.6 dell’allegato V secondo il testo contenuto nell’allegato della direttiva 2014/101/UE.
Ambito applicativo e criterio di equivalenza
La disciplina riguarda i metodi impiegati per il monitoraggio dei parametri tipo nell’ambito del monitoraggio ecologico delle acque ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. Il nuovo testo conserva un margine di flessibilità per gli Stati membri, poiché consente non solo l’uso delle norme internazionali elencate, ma anche di altre norme nazionali o internazionali analoghe, purché assicurino dati comparabili ed equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.
Elenco delle norme richiamate
Il nuovo allegato elenca norme tecniche per:
- il monitoraggio degli elementi di qualità biologica, con una norma generale su conservazione e gestione dei campioni, EN ISO 5667-3:2012;
- il fitoplancton, con EN 15204:2006, EN 15972:2011 e ISO 10260:1992;
- macrofite e fitobentos, con EN 15460:2007, EN 14184:2014, EN 15708:2009, EN 13946:2014 ed EN 14407:2014;
- gli invertebrati bentonici, con EN ISO 10870:2012, EN 15196:2006, EN 16150:2012, EN ISO 19493:2007 ed EN ISO 16665:2013;
- i pesci, con EN 14962:2006, EN 14011:2003, EN 15910:2014 ed EN 14757:2005;
- i parametri idromorfologici, con EN 14614:2004 ed EN 16039:2011;
- i parametri fisico-chimici, mediante rinvio a eventuali norme CEN/ISO pertinenti.
Norme rimosse o non più pertinenti
La Commissione spiega che alcune norme presenti nel testo originario dell’allegato V vengono eliminate perché non più pubblicate dagli organismi membri del CEN. Vengono inoltre espunte EN ISO 8689-1:1999 ed EN ISO 8689-2:1999, poiché concernono la classificazione biologica e non il monitoraggio; tali profili sono stati successivamente sviluppati nell’ambito della strategia comune di attuazione della direttiva quadro acque.
Recepimento, comunicazioni e tecnica legislativa nazionale
Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 20 maggio 2016 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva. La direttiva lascia agli Stati la scelta della forma e dei mezzi di recepimento, nel rispetto dell’obbligo di risultato. È previsto anche l’obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e di trasmettere le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato V della direttiva quadro acque
L’articolo 1 dispone che l’allegato V della direttiva 2000/60/CE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva 2014/101/UE. La modifica riguarda il punto 1.3.6 relativo alle norme per il monitoraggio degli elementi di qualità, sostituendo l’elenco delle norme tecniche applicabili.
Contenuto tecnico del nuovo punto 1.3.6
Le metodiche di monitoraggio dei parametri tipo devono essere conformi alle norme internazionali elencate, nella misura in cui comprendano il monitoraggio, oppure ad altre norme nazionali o internazionali analoghe che assicurino dati comparabili ed equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. Sono incluse norme per il campionamento e l’analisi di fitoplancton, macrofite e fitobentos, invertebrati bentonici, pesci e parametri idromorfologici, oltre a una norma generica EN ISO 5667-3:2012 sulla conservazione e gestione dei campioni e a un rinvio finale a eventuali norme CEN/ISO pertinenti per i parametri fisico-chimici.
Aggiornamento delle norme CEN/ISO richiamate
Il testo inserisce nell’allegato V numerose norme aggiornate o nuove, tra cui EN 15204:2006, EN 15972:2011, ISO 10260:1992, EN 15460:2007, EN 14184:2014, EN 15708:2009, EN 13946:2014, EN 14407:2014, EN ISO 10870:2012, EN 15196:2006, EN 16150:2012, EN ISO 19493:2007, EN ISO 16665:2013, EN 14962:2006, EN 14011:2003, EN 15910:2014, EN 14757:2005, EN 14614:2004 ed EN 16039:2011.
Eliminazione di norme non più pubblicate o non pertinenti
Sono rimosse le norme dell’elenco originario che non sono più pubblicate dagli organismi membri del CEN. Inoltre, le norme EN ISO 8689-1:1999 ed EN ISO 8689-2:1999, riguardanti la classificazione biologica e non il monitoraggio, vengono eliminate perché successivamente considerate nella definizione dei parametri di classificazione nell’ambito della strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE.
Termine di recepimento e obblighi di comunicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 20 maggio 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è rivolta agli Stati membri.
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