Direttiva 2014/99
Direttiva 2014/99/UE della Commissione, del 21 ottobre 2014 , che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2014/99/UE modifica in modo mirato la direttiva 2009/126/CE per allinearla al progresso tecnico e alle norme CEN EN 16321-1:2013 e EN 16321-2:2013. Il nucleo dell’intervento consiste nell’aggiornamento dei criteri di efficienza e dei metodi di verifica dei sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II nelle stazioni di servizio. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 12 maggio 2016 e applicarle dal 13 maggio 2016.
Adattamento tecnico della direttiva 2009/126/CE sulla fase II del recupero dei vapori di benzina nelle stazioni di servizio, mediante aggiornamento dei metodi di prova e dei requisiti di efficienza.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono assicurare l’attuazione dei requisiti relativi ai sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II nelle stazioni di servizio. Incide sui sistemi che diventano obbligatori ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2009/126/CE e riguarda, in particolare, la certificazione dell’efficienza di cattura e la verifica annuale in servizio. Non introduce un regime autonomo per operatori o consumatori, ma modifica obblighi tecnici e di controllo già previsti per le autorità nazionali nell’attuazione della disciplina ambientale.
Direttiva 2014/99/UE della Commissione: adattamento tecnico della disciplina sul recupero dei vapori di benzina
La direttiva interviene sulla direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. L’adeguamento è motivato dalla necessità di mantenere coerenza con il progresso tecnico e con le norme elaborate dal CEN, in particolare le EN 16321-1:2013 e EN 16321-2:2013.
Finalità dell’intervento
L’obiettivo è aggiornare due profili tecnici della disciplina europea:
- il livello minimo di efficienza di cattura dei vapori;
- le modalità di verifica, in esercizio, del funzionamento dei sistemi di recupero.
La direttiva opera quindi come modifica puntuale di un atto precedente, senza riscriverne l’impianto generale.
Modifica dell’articolo 4 della direttiva 2009/126/CE
L’articolo 4, paragrafo 1, viene sostituito per imporre agli Stati membri di garantire che, dalla data in cui i sistemi di fase II diventano obbligatori ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2009/126/CE, l’efficienza di cattura dei vapori di benzina sia almeno pari all’85 %.
Il requisito rilevante è che tale efficienza sia:
- certificata dal costruttore;
- conforme alla norma EN 16321-1:2013.
Si tratta di un obbligo di risultato affidato agli Stati membri, che devono assicurare che i sistemi immessi o resi obbligatori rispettino lo standard tecnico richiesto.
Modifica dell’articolo 5 della direttiva 2009/126/CE
L’articolo 5, paragrafo 1, viene sostituito per prevedere che gli Stati membri assicurino la verifica dell’efficienza di cattura in servizio dei sistemi di fase II almeno una volta all’anno.
La verifica deve avvenire ai sensi della norma EN 16321-2:2013. Anche in questo caso, la direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle modalità attuative, ma impone un risultato minimo uniforme nell’Unione: controlli periodici annuali secondo lo standard tecnico indicato.
Recepimento, applicazione e obblighi formali
Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 12 maggio 2016;
- applicarle dal 13 maggio 2016;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento;
- trasmettere anche il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono rimesse alla discrezionalità degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono quindi recepirla nell’ordinamento interno entro il termine previsto.
Profili pratici per operatori e consulenti
Per i professionisti, l’intervento è rilevante perché consolida il rinvio a norme tecniche europee specifiche per:
- la certificazione dell’efficienza dei sistemi di recupero vapori;
- la pianificazione dei controlli periodici nelle stazioni di servizio.
L’effetto pratico è un allineamento tecnico della disciplina ambientale applicabile alle infrastrutture di distribuzione carburanti, con un impatto soprattutto sui gestori delle stazioni di servizio, sui costruttori dei sistemi e sulle autorità nazionali incaricate dei controlli.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’efficienza di cattura dei sistemi di fase II
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/126/CE è sostituito stabilendo che gli Stati membri devono assicurare, dalla data in cui i sistemi di fase II diventano obbligatori ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2009/126/CE, che l’efficienza di cattura dei vapori di benzina sia pari o superiore all’85 %. Tale efficienza deve essere certificata dal costruttore conformemente alla norma EN 16321-1:2013.
Verifica annuale dell’efficienza in servizio
L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/126/CE è sostituito prevedendo che gli Stati membri assicurino la verifica almeno una volta all’anno dell’efficienza di cattura in servizio dei vapori di benzina dei sistemi di fase II, secondo la norma EN 16321-2:2013.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 12 maggio 2016 e applicarle a decorrere dal 13 maggio 2016. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla presente direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Comunicazioni alla Commissione
Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e trasmettere anche il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri ne sono i destinatari.
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