Direttiva 2014/102
Direttiva 2014/102/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014 , che adatta la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2014/102/UE apporta un adattamento tecnico alla direttiva 2013/34/UE per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione. L’intervento consiste nell’inserimento, negli allegati I e II della direttiva 2013/34/UE, delle principali forme societarie croate ai fini della determinazione del relativo ambito di applicazione. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 20 luglio 2015, con possibilità di prima applicazione dal bilancio d’esercizio iniziato il 1° gennaio 2016 o nel corso del 2016.
Adattamento tecnico della direttiva 2013/34/UE per includere le tipologie societarie croate negli allegati I e II, in conseguenza dell’adesione della Repubblica di Croazia.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con effetto di modifica della direttiva 2013/34/UE limitatamente all’ordinamento croato e, in particolare, alla classificazione delle tipologie di imprese/costituzioni societarie da ricomprendere negli allegati I e II. Il contenuto ha natura meramente tecnica e serve a determinare il pertinente ambito di applicazione in Croazia delle misure di coordinamento in materia di bilanci d’esercizio, bilanci consolidati e relative relazioni. Non introduce esclusioni sostanziali ulteriori rispetto alla delimitazione dell’intervento agli adattamenti necessari per l’adesione della Croazia.
Adattamento della direttiva 2013/34/UE per l’adesione della Croazia
La direttiva 2014/102/UE è un atto di adattamento tecnico adottato in relazione all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea. Essa interviene sulla direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, al solo fine di adeguarne gli allegati alle forme societarie croate.
Contesto e finalità
Il preambolo richiama l’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, che consente al Consiglio di adottare gli adattamenti necessari agli atti dell’Unione preesistenti quando tali adattamenti non siano già previsti nell’atto di adesione o nei suoi allegati. La direttiva precisa che l’intervento deve restare limitato agli adeguamenti tecnici necessari per l’adesione, senza modificare la disciplina sostanziale della direttiva 2013/34/UE.
Modifica della direttiva 2013/34/UE
L’articolo 1 stabilisce che la direttiva 2013/34/UE è modificata conformemente all’allegato della direttiva 2014/102/UE. La modifica riguarda unicamente gli allegati I e II, nei quali vengono inserite le principali forme di imprese croate, così da definire correttamente il perimetro soggettivo delle misure di coordinamento in materia contabile applicabili in Croazia.
Tipologie societarie aggiunte negli allegati
L’allegato introduce, nell’allegato I della direttiva 2013/34/UE, dopo la voce relativa alla Francia, le seguenti forme societarie croate:
- "dioničko društvo"
- "društvo s ograničenom odgovornošću"
Nell’allegato II, dopo la voce relativa alla Francia, sono inserite:
- "javno trgovačko društvo"
- "komanditno društvo"
- "gospodarsko interesno udruženje"
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L’articolo 2 contiene la disciplina del recepimento. Gli Stati membri devono adottare entro il 20 luglio 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e devono informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali possono essere applicate per la prima volta al bilancio dell’esercizio che ha inizio il 1° gennaio 2016 o nel corso del 2016.
Indicazioni formali e comunicazioni alla Commissione
Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Rilievo pratico per i professionisti
Per gli operatori italiani, la direttiva non introduce nuovi obblighi contabili sostanziali, ma conferma l’aggiornamento del perimetro soggettivo della disciplina contabile europea in seguito all’ingresso della Croazia. Il tema è rilevante soprattutto per gruppi societari, consulenza societaria e contabile e applicazione coordinata della direttiva 2013/34/UE nei rapporti transfrontalieri con entità croate.
Disposizioni principali
Adattamento della direttiva 2013/34/UE
L’articolo 1 dispone che la direttiva 2013/34/UE è modificata conformemente all’allegato della direttiva 2014/102/UE. La modifica ha finalità esclusivamente di adattamento tecnico connesso all’adesione della Croazia, in linea con l’articolo 50 dell’atto di adesione.
Recepimento nazionale e prima applicazione
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 20 luglio 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. È previsto che tali disposizioni possano applicarsi per la prima volta al bilancio dell’esercizio che ha inizio il 1° gennaio 2016 o nel corso del 2016. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale.
Obbligo di comunicazione alla Commissione
L’articolo 2, paragrafo 2, prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tipologie societarie croate inserite negli allegati
L’allegato modifica la direttiva 2013/34/UE inserendo, nell’allegato I dopo la voce relativa alla Francia, le società croate "dioničko društvo" e "društvo s ograničenom odgovornošću"; nell’allegato II dopo la voce relativa alla Francia, le forme "javno trgovačko društvo", "komanditno društvo" e "gospodarsko interesno udruženje".
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