Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2015/13

Direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione, del 31 ottobre 2014 , che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32015L0013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2015/13 modifica un unico requisito tecnico dell’allegato III della direttiva 2014/32/UE, innalzando il campo di portata minimo richiesto per i contatori dell’acqua da Q3/Q1 ≥ 10 a Q3/Q1 ≥ 40. La misura mira ad allineare la disciplina europea allo stato dell’arte e alle norme internazionali, migliorando la precisione delle misurazioni e la protezione dei consumatori. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 19 aprile 2016 e applicarla dal 20 aprile 2016.

Modifica dell'allegato III della direttiva 2014/32/UE per elevare il campo di portata minimo dei contatori dell'acqua.

Ambito di applicazione

Si applica ai contatori dell'acqua disciplinati dall'allegato III della direttiva 2014/32/UE e, indirettamente, agli Stati membri chiamati a recepire la modifica nel proprio ordinamento. Incide sui requisiti tecnici per la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio degli strumenti di misura rientranti nella disciplina europea, con particolare riguardo al requisito del campo di portata dei contatori dell'acqua. Non introduce esclusioni espresse nel testo fornito.

Direttiva delegata (UE) 2015/13: campo di portata dei contatori dell’acqua

La direttiva delegata (UE) 2015/13 interviene sulla direttiva 2014/32/UE in materia di strumenti di misura, modificando un requisito specifico dei contatori dell’acqua. Il considerando evidenzia che l’aggiornamento risponde all’evoluzione tecnica delle norme internazionali e dell’EN 14154, con l’obiettivo di aumentare la precisione delle misurazioni e rafforzare la tutela dei consumatori.

Obiettivo e contesto della modifica

La Commissione richiama il fatto che la direttiva 2014/32/UE disciplina l’immissione sul mercato e la messa in servizio di taluni strumenti di misura, fissando requisiti armonizzati. In particolare, il primo requisito specifico dei contatori dell’acqua prevedeva un campo di portata pari a Q3/Q1 ≥ 10; tuttavia, la norma EN 14154 aggiornata dal 31 ottobre 2011 prevede Q3/Q1 ≥ 40, in linea con la norma internazionale.

I considerando sottolineano che:

  • il valore Q3/Q1 ≥ 40 è più restrittivo e consente misure più precise;
  • prima della direttiva 2004/22/CE gli Stati membri applicavano norme OIML già orientate a Q3/Q1 ≥ 40;
  • ai sensi delle disposizioni transitorie della direttiva 2014/32/UE, la maggior parte dei contatori dell’acqua immessi sul mercato è già conforme a tale livello;
  • il nuovo standard non comporta costi aggiuntivi significativi per gli utilizzatori, essendo da tempo uno standard diffuso sul mercato.

Modifica tecnica introdotta

L’articolo 1 sostituisce il punto 1 dell’allegato III della direttiva 2014/32/UE. Il nuovo testo stabilisce che i valori del campo di portata devono rispettare le seguenti condizioni:

  • Q3/Q1 ≥ 40;
  • Q2/Q1 = 1,6;
  • Q4/Q3 = 1,25.

Si tratta di una modifica puntuale ma rilevante, perché eleva il livello minimo di accuratezza richiesto ai contatori dell’acqua disciplinati dalla normativa armonizzata europea.

Effetti sul regime di installazione e sulla protezione dell’utente

Nei considerando si osserva che il punto 10 dell’allegato III della direttiva 2014/32/UE attribuisce all’impresa di pubblica utilità o alla persona legalmente designata per l’installazione del contatore una discrezionalità nella scelta del livello di campo di portata idoneo alla misura del consumo previsto o prevedibile. La Commissione evidenzia tuttavia che, se si mantenesse il requisito meno esigente Q3/Q1 ≥ 10, potrebbero essere installati contatori meno precisi, con possibile aumento degli errori di fatturazione a danno dei clienti.

La direttiva persegue quindi un risultato di armonizzazione tecnica più rigorosa, lasciando agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi di recepimento, ma non il potere di discostarsi dal nuovo standard minimo fissato a livello UE.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

L’articolo 2 disciplina gli obblighi per gli Stati membri:

  • adottare e pubblicare entro il 19 aprile 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva;
  • applicare tali disposizioni dal 20 aprile 2016;
  • inserire nei provvedimenti nazionali un riferimento alla direttiva, oppure accompagnarli con tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Implicazioni pratiche per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha rilievo soprattutto per i profili di conformità tecnica dei contatori dell’acqua immessi sul mercato o installati nell’Unione. Il nuovo parametro Q3/Q1 ≥ 40 diventa il riferimento minimo da considerare nella verifica della conformità dei prodotti e nella documentazione tecnica, nonché nella gestione dei rapporti contrattuali e commerciali con fornitori, installatori e gestori del servizio idrico. La natura di direttiva delegata implica che l’efficacia interna richiede il recepimento nazionale entro il termine indicato.

Disposizioni principali

Modifica del requisito tecnico sui contatori dell’acqua

L’articolo 1 sostituisce il punto 1 dell’allegato III della direttiva 2014/32/UE, stabilendo che i valori del campo di portata devono rispettare: Q3/Q1 ≥ 40, Q2/Q1 = 1,6 e Q4/Q3 = 1,25. L’intervento eleva il livello minimo di prestazione richiesto ai contatori dell’acqua.

Motivazione e finalità della modifica

Nei considerando si evidenzia che la norma EN 14154 aggiornata dal 31 ottobre 2011 prevede già Q3/Q1 ≥ 40, in linea con la norma internazionale e con le prassi OIML. La Commissione sottolinea che tale soglia rappresenta lo stato dell’arte e la qualità minima disponibile sul mercato dell’Unione, con misure più precise e maggiore protezione dei consumatori.

Rapporto con la discrezionalità di installazione prevista dalla direttiva 2014/32/UE

Il testo richiama il punto 10 dell’allegato III della direttiva 2014/32/UE, che lascia all’impresa di pubblica utilità o alla persona legalmente designata per l’installazione del contatore una certa discrezionalità nella scelta del livello di campo di portata idoneo al consumo previsto o prevedibile. La modifica mira a evitare che siano installati contatori meno precisi pur conformi al precedente standard minimo.

Recepimento e applicazione negli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 19 aprile 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 20 aprile 2016. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestrumenti di misuramercato internotutela dei consumatorimetrologia legale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.