Direttiva 2014/100
Direttiva 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014 , recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna l'allegato III della direttiva 2002/59/CE per rendere più esplicito e moderno il quadro del sistema UE SafeSeaNet, rafforzando lo scambio elettronico di dati marittimi tra Stati membri, Commissione ed EMSA. L'intervento mira a migliorare efficienza, interoperabilità, qualità dei dati e sicurezza delle informazioni, valorizzando infrastrutture e sistemi già esistenti e riducendo duplicazioni. La direttiva impone agli Stati membri il recepimento entro il 18 novembre 2015 e lascia loro margini sulle modalità di riferimento e sull'organizzazione interna, purché siano garantiti i risultati richiesti.
Modifica dell'allegato III della direttiva 2002/59/CE per aggiornare il sistema UE SafeSeaNet di scambio elettronico dei dati marittimi, rafforzandone interoperabilità, gestione e sicurezza.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono istituire e mantenere sistemi nazionali SafeSeaNet interconnessi con il sistema centrale UE; coinvolge Commissione, Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e, tramite i diritti di accesso autorizzati, utenti del settore marittimo come armatori, agenti, capitani, spedizionieri/caricatori e altre autorità competenti. Riguarda lo scambio elettronico di informazioni relative alla sicurezza portuale e marittima, alla protezione dell'ambiente marino, alla prevenzione dell'inquinamento e all'efficienza del traffico e del trasporto marittimi; non introduce un nuovo regime generale di settore ma aggiorna l'assetto tecnico e operativo di SafeSeaNet nell'ambito della direttiva 2002/59/CE e dei collegamenti con altri atti UE richiamati nell'allegato.
Modifica dell'allegato III della direttiva 2002/59/CE in materia di SafeSeaNet
La direttiva 2014/100/UE della Commissione aggiorna il quadro tecnico e operativo del sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi SafeSeaNet. L'intervento si inserisce nella direttiva 2002/59/CE e risponde all'esigenza di sfruttare meglio le risorse esistenti, ridurre duplicazioni e rafforzare interoperabilità, efficienza e sicurezza dello scambio elettronico di informazioni marittime.
Finalità e contesto
I considerando evidenziano che SafeSeaNet non serve solo alla sicurezza marittima e portuale, alla protezione dell'ambiente e alla prevenzione dell'inquinamento, ma anche alla promozione dell'efficienza del traffico e del trasporto marittimi. La direttiva intende inoltre valorizzare i progressi tecnologici, l'uso di piattaforme nazionali e dell'Unione già esistenti e l'integrazione con altri sistemi di monitoraggio e localizzazione, anche satellitari.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda gli Stati membri, che devono disporre di un sistema nazionale SafeSeaNet interconnesso con il sistema centrale UE. Sono coinvolti la Commissione europea e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), nonché gli utenti autorizzati del settore marittimo, tra cui armatori, agenti, capitani, spedizionieri/caricatori e altre autorità competenti. Il perimetro materiale riguarda lo scambio di dati e messaggi elettronici connessi alla sicurezza marittima e portuale, all'ambiente marino, all'inquinamento provocato dalle navi e alle formalità di dichiarazione delle navi.
Struttura del sistema SafeSeaNet
Il nuovo allegato III definisce SafeSeaNet come un sistema specializzato che consente di ricevere, conservare, recuperare e scambiare informazioni. La struttura è basata su:
- sistemi nazionali SafeSeaNet in ciascuno Stato membro;
- una banca dati centrale SafeSeaNet, che funge da punto nodale;
- collegamento tra tutti i sistemi nazionali e il sistema centrale.
Responsabilità istituzionali
Gli Stati membri devono istituire e mantenere un sistema nazionale SafeSeaNet sotto la responsabilità di un'autorità nazionale competente (NCA). Tale autorità cura il coordinamento nazionale degli utenti e dei fornitori di dati, la creazione dei codici ONU/LOCODE e l'infrastruttura informatica nazionale.
La Commissione è responsabile della gestione e dello sviluppo a livello di politiche del sistema centrale e del controllo del sistema SafeSeaNet. L'EMSA, in cooperazione con Stati membri e Commissione, cura l'attuazione tecnica, la documentazione e lo sviluppo, il funzionamento e l'integrazione dei messaggi e dei dati elettronici, compresi i dati AIS raccolti dal satellite e le interfacce con altri sistemi di informazione previsti dalla direttiva.
Governance e gruppo di esperti ad alto livello
La Commissione istituisce un gruppo di esperti ad alto livello, composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, con compiti di supporto alla governance del sistema. Il gruppo deve:
- formulare raccomandazioni per migliorare l'efficacia e la sicurezza del sistema;
- fornire orientamenti per lo sviluppo del sistema;
- assistere nella revisione delle prestazioni;
- orientare lo sviluppo della piattaforma interoperabile che combina i dati di SafeSeaNet con quelli di altri sistemi;
- approvare l'IFCD e le sue modifiche;
- adottare orientamenti per la raccolta e distribuzione delle informazioni;
- fungere da collegamento con altri consessi pertinenti.
IFCD e documentazione tecnica
La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, deve sviluppare e mantenere il documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità (IFCD). Questo documento disciplina i requisiti di funzionamento e le procedure applicabili alle componenti nazionali e centrali del sistema.
L'IFCD include regole su:
- diritti di accesso e gestione della qualità dei dati;
- integrazione e distribuzione dei dati;
- procedure operative di controllo della qualità;
- sicurezza della trasmissione e dello scambio dei dati;
- archiviazione delle informazioni a livello nazionale e centrale.
La documentazione tecnica, inclusi formati di scambio, interoperabilità, manuali, specifiche di rete e banche dati di riferimento, è elaborata e mantenuta dall'EMSA in cooperazione con gli Stati membri.
Scambio dei dati e interoperabilità
La direttiva spinge verso un uso più ampio di norme di settore e verso l'interoperabilità con sistemi pubblici e privati. Commissione e Stati membri devono valutare lo sviluppo di funzionalità che consentano, per quanto possibile, il principio del "fornire una sola volta" delle informazioni, tenendo conto della direttiva 2010/65/UE e delle altre pertinenti norme dell'Unione.
Gli Stati membri devono inoltre garantire che le informazioni raccolte siano disponibili per tutti i sistemi pertinenti di segnalazione, notifica, condivisione delle informazioni e VTMIS, e devono sviluppare le interfacce necessarie per la trasmissione automatica via elettronica verso SafeSeaNet.
Collegamenti con altre normative UE
Il sistema centrale SafeSeaNet è espressamente destinato alla diffusione dei dati e messaggi elettronici scambiati ai sensi di diversi atti dell'Unione, tra cui:
- direttiva 2000/59/CE sugli impianti portuali di raccolta;
- direttiva 2005/35/CE sull'inquinamento provocato dalle navi e sulle sanzioni;
- direttiva 2009/16/CE sul controllo da parte dello Stato di approdo;
- direttiva 2010/65/UE sulle formalità di dichiarazione delle navi.
La direttiva sottolinea che tale utilizzo deve favorire uno spazio marittimo europeo senza frontiere.
Sicurezza, riservatezza e accessi
Il sistema centrale e i sistemi nazionali devono rispettare i requisiti di riservatezza e i principi di sicurezza definiti nella direttiva e nell'IFCD. Gli Stati membri devono identificare tutti gli utenti e attribuire loro ruoli e diritti di accesso conformi all'IFCD.
Dati LRIT e integrazione con altri sistemi
L'allegato valorizza l'integrazione con sistemi già esistenti come CleanSeaNet, il Centro dati UE LRIT e THETIS, oltre a sistemi esterni come il satellite AIS. Quando le norme internazionali lo consentano, SafeSeaNet deve essere usato per distribuire tra gli Stati membri le informazioni LRIT relative a navi di paesi terzi, con adeguato livello di sicurezza.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 18 novembre 2015, comunicando immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali adottate. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Sostituzione dell'allegato III della direttiva 2002/59/CE
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato III della direttiva 2002/59/CE con il nuovo allegato della direttiva 2014/100/UE, aggiornando le regole sul sistema UE per lo scambio di dati marittimi SafeSeaNet.
Recepimento e comunicazione alla Commissione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 18 novembre 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e delle disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.
Architettura di SafeSeaNet
Il nuovo allegato III descrive SafeSeaNet come sistema UE specializzato per ricevere, conservare, recuperare e scambiare informazioni su sicurezza portuale e marittima, protezione dell'ambiente marino ed efficienza del traffico e del trasporto marittimi. Il sistema è composto da sistemi nazionali SafeSeaNet in ciascuno Stato membro e da una banca dati centrale che funge da punto nodale.
Responsabilità nazionali e ruolo della Commissione/EMSA
Gli Stati membri devono istituire e mantenere un sistema nazionale SafeSeaNet sotto la responsabilità di un'autorità nazionale competente (NCA), incaricata del coordinamento degli utenti e dei fornitori di dati, della creazione dei codici ONU/LOCODE e dell'infrastruttura informatica nazionale. La Commissione è responsabile della gestione e dello sviluppo di policy del sistema centrale e del controllo del sistema SafeSeaNet; l'EMSA, in cooperazione con Stati membri e Commissione, cura l'attuazione tecnica, la documentazione e lo sviluppo, il funzionamento e l'integrazione dei messaggi e dei dati elettronici, inclusi i dati AIS satellitari e le interfacce con altri sistemi.
Gruppo di esperti ad alto livello e governance
La Commissione istituisce un gruppo di esperti ad alto livello che adotta un proprio regolamento interno e formula raccomandazioni e orientamenti sul miglioramento dell'efficacia e della sicurezza del sistema, sullo sviluppo della piattaforma interoperabile, sulla revisione delle prestazioni e sull'approvazione dell'IFCD. Il gruppo funge anche da collegamento con altri consessi pertinenti, inclusi semplificazione amministrativa marittima e servizi elettronici di informazione.
Documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità (IFCD)
La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, sviluppa e mantiene l'IFCD, che disciplina i requisiti di funzionamento e le procedure applicabili agli elementi nazionali e centrali di SafeSeaNet. L'IFCD regola diritti di accesso, qualità dei dati, integrazione e distribuzione dei dati, procedure operative di controllo, sicurezza della trasmissione e archiviazione delle informazioni; indica anche i mezzi per la conservazione e disponibilità delle informazioni su merci pericolose o inquinanti relative a servizi di linea esentati ai sensi dell'articolo 15.
Scambio, interoperabilità e principio del dato unico
La direttiva richiede che il sistema utilizzi norme del settore e interagisca con sistemi pubblici e privati. Commissione e Stati membri devono valutare funzionalità che, per quanto possibile, consentano ai fornitori di dati di trasmettere le informazioni una sola volta, tenendo conto della direttiva 2010/65/UE e della normativa UE pertinente. Gli Stati membri devono garantire la disponibilità delle informazioni per tutti i sistemi pertinenti di segnalazione, notifica, condivisione delle informazioni e VTMIS e sviluppare le interfacce necessarie per la trasmissione automatica elettronica verso SafeSeaNet.
Utilizzo di SafeSeaNet per altre normative UE
Il sistema centrale SafeSeaNet è utilizzato per la diffusione di dati e messaggi elettronici scambiati o condivisi ai sensi della direttiva 2002/59/CE e delle direttive 2000/59/CE, 2005/35/CE, 2009/16/CE e 2010/65/UE, rispettivamente con riferimento agli impianti portuali di raccolta, all'inquinamento provocato dalle navi e alle sanzioni, al controllo da parte dello Stato di approdo e alle formalità di dichiarazione delle navi.
Sicurezza, riservatezza e diritti di accesso
Sia il sistema centrale sia i sistemi nazionali devono rispettare i requisiti di riservatezza e i principi di sicurezza definiti nella direttiva e nell'IFCD, in particolare sui diritti di accesso. Gli Stati membri devono identificare tutti gli utenti, attribuendo loro ruoli e diritti di accesso conformi all'IFCD.
Interoperabilità con sistemi di monitoraggio e dati LRIT
L'allegato valorizza l'integrazione tra SafeSeaNet e altri sistemi esistenti, quali CleanSeaNet, il Centro dati UE LRIT e THETIS, nonché altri sistemi esterni come il satellite AIS. Quando le norme internazionali lo consentono, SafeSeaNet è utilizzato per distribuire agli Stati membri, con adeguato livello di sicurezza, le informazioni LRIT relative a navi di paesi terzi.
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