Direttiva 2014/94
Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 , sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un quadro comune UE per sviluppare un’infrastruttura minima e interoperabile per i combustibili alternativi nei trasporti, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dal petrolio e l’impatto ambientale del settore. Impone agli Stati membri di adottare quadri strategici nazionali, fissare obiettivi e realizzare entro date determinate reti di ricarica e rifornimento per elettricità, idrogeno, GNL e GNC. Prevede specifiche tecniche comuni, obblighi di informazione agli utenti, poteri delegati ed esecutivi della Commissione, nonché obblighi di monitoraggio e relazione periodica.
Realizzazione di un'infrastruttura armonizzata per i combustibili alternativi nel settore dei trasporti, con requisiti minimi, specifiche tecniche comuni e obblighi di pianificazione nazionale.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono predisporre e notificare quadri strategici nazionali per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi e della relativa infrastruttura nel settore dei trasporti. Riguarda in particolare l'infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici, i punti di rifornimento di idrogeno, GNL e GNC, la fornitura di elettricità lungo le coste e le informazioni agli utenti; include requisiti per punti accessibili al pubblico e, in taluni casi, anche per infrastrutture non accessibili al pubblico. Sono previste esclusioni o attenuazioni per infrastrutture esistenti prima del 18 novembre 2017 e per talune soluzioni tecnologiche (ad es. ricarica senza fili e sostituzione batterie) fino all’adozione di specifiche future; restano inoltre salve le norme UE in materia di aiuti di Stato, mercato interno dell’energia elettrica, sicurezza marittima e normazione tecnica.
Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi
La direttiva costituisce il principale strumento UE di armonizzazione minima per lo sviluppo di un’infrastruttura per combustibili alternativi nel trasporto. Il suo obiettivo è favorire la decarbonizzazione dei trasporti, ridurre la dipendenza dal petrolio e prevenire la frammentazione del mercato interno mediante standard tecnici comuni e pianificazione nazionale coordinata.
Obiettivi e logica dell’intervento
La direttiva nasce dalla constatazione che l’assenza di una rete infrastrutturale omogenea ostacola l’immissione sul mercato di veicoli alimentati con combustibili alternativi e ne limita i benefici ambientali. Il legislatore europeo insiste su neutralità tecnologica, coordinamento tra Stati membri e necessità di dare certezza agli investimenti pubblici e privati, pur senza imporre in linea generale nuovi oneri finanziari agli Stati membri.
Ambito di applicazione e combustibili interessati
Il campo di applicazione riguarda l’infrastruttura per i combustibili alternativi nel settore dei trasporti e, in particolare, elettricità, idrogeno, biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, gas naturale in forma GNC e GNL, e GPL. La direttiva disciplina sia la ricarica dei veicoli elettrici sia i punti di rifornimento per idrogeno, GNL e GNC, oltre alla fornitura di elettricità lungo le coste per navi e, in parte, alla fornitura elettrica negli aeroporti.
Quadro strategico nazionale
Ogni Stato membro deve adottare un quadro strategico nazionale per sviluppare il mercato dei combustibili alternativi e la relativa infrastruttura. Tale quadro deve includere almeno:
- valutazione dello stato attuale e delle prospettive del mercato;
- obiettivi nazionali di sviluppo infrastrutturale;
- misure per raggiungere gli obiettivi;
- misure per il trasporto pubblico;
- individuazione di agglomerati urbani, aree densamente popolate e reti da coprire;
- valutazioni specifiche per GNL nei porti e per la fornitura elettrica negli aeroporti. I quadri devono tenere conto dei diversi modi di trasporto, degli interessi regionali e locali e, se necessario, della cooperazione transfrontaliera o macroregionale. Devono inoltre essere notificati alla Commissione entro il 18 novembre 2016.
Ricarica elettrica e infrastruttura per veicoli elettrici
La direttiva impone agli Stati membri di garantire, entro il 31 dicembre 2020, un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico, idoneo a consentire la circolazione dei veicoli elettrici almeno negli agglomerati urbani/suburbani e nelle altre zone densamente popolate, e se del caso nelle reti nazionali designate. Per la determinazione del numero di punti devono essere considerati, tra l’altro, il numero stimato di veicoli elettrici immatricolati entro il 2020 e le migliori prassi della Commissione.
I punti di ricarica introdotti o rinnovati dal 18 novembre 2017 devono rispettare le specifiche tecniche dell’allegato II:
- punti di ricarica standard AC: connettore/tipologia tipo 2;
- punti di ricarica elevata AC: connettore tipo 2;
- punti di ricarica elevata DC: connettore Combo 2. Sono inoltre previste specifiche future per ricarica senza fili, sostituzione batterie, veicoli della categoria L e autobus elettrici.
La ricarica pubblica, ove tecnicamente possibile ed economicamente ragionevole, deve utilizzare sistemi di misurazione intelligenti ai sensi della direttiva 2012/27/UE. Gli operatori dei punti di ricarica pubblici devono poter acquistare energia da qualsiasi fornitore dell’Unione che accetti, offrire servizi di ricarica su base contrattuale e garantire modalità ad hoc senza obbligo di contratto preventivo. I prezzi devono essere ragionevoli, trasparenti, chiaramente comparabili e non discriminatori. I gestori delle reti di distribuzione devono cooperare in modo non discriminatorio con chi apre o gestisce punti di ricarica pubblici.
Fornitura di elettricità lungo le coste e aeroporti
Gli Stati membri devono valutare nei propri quadri strategici la necessità di fornitura elettrica lungo le coste nei porti marittimi e interni. Tale infrastruttura deve essere installata con priorità entro il 31 dicembre 2025 nei porti della rete centrale TEN-T; negli altri porti, solo salvo assenza di domanda o costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali. Le installazioni introdotte o rinnovate dal 18 novembre 2017 devono rispettare la norma IEC/ISO/IEEE 80005-1.
Nei quadri strategici deve essere valutata anche la necessità di collegamenti elettrici negli aeroporti per gli aerei in stazionamento, al fine di ridurre consumi di carburante, rumore ed emissioni.
Idrogeno
Gli Stati membri che scelgono di includere l’idrogeno nei quadri strategici nazionali devono garantire, entro il 31 dicembre 2025, un numero adeguato di punti di rifornimento accessibili al pubblico per consentire la circolazione di veicoli a idrogeno, anche lungo collegamenti transfrontalieri se necessario. I punti introdotti o rinnovati dal 18 novembre 2017 devono conformarsi alle specifiche tecniche dell’allegato II, punto 2, che rinviano a norme ISO su purezza, algoritmi, apparecchiature e connettori.
Gas naturale: GNL e GNC
Per il GNL, la direttiva impone agli Stati membri di garantire, entro il 31 dicembre 2025, punti di rifornimento nei porti marittimi per il traffico sulla rete centrale TEN-T, e entro il 31 dicembre 2030 nei porti della navigazione interna. Inoltre, entro il 31 dicembre 2025, deve esistere una rete adeguata di punti di rifornimento GNL accessibili al pubblico almeno lungo la rete centrale TEN-T per i veicoli pesanti, salvo insufficiente domanda o costi sproporzionati. Gli Stati membri devono anche garantire un sistema di distribuzione adeguato e possono, in deroga, raggrupparsi con Stati confinanti per adempiere all’obbligo.
Per il GNC, gli Stati membri devono creare entro il 31 dicembre 2020 un numero adeguato di punti di rifornimento accessibili al pubblico negli agglomerati urbani/suburbani e nelle altre zone densamente popolate e, entro il 31 dicembre 2025, almeno lungo la rete centrale esistente TEN-T. I punti GNC introdotti o rinnovati dal 18 novembre 2017 devono rispettare le specifiche dell’allegato II, punto 3.4. La direttiva indica inoltre, a titolo orientativo, una distanza media di circa 150 km tra punti GNC e circa 400 km per i punti GNL destinati ai veicoli pesanti.
Informazioni agli utenti, etichettatura e accesso ai dati
La direttiva dedica un’attenzione specifica alla trasparenza verso gli utenti. Le informazioni sui combustibili e sulla compatibilità dei veicoli devono essere disponibili nei manuali, sui veicoli, nei punti di rifornimento/ricarica e presso i concessionari, per i veicoli immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016. Le etichette devono basarsi sulle norme degli organismi europei di normazione; quando usano simboli o codici colore, devono essere semplici e visibili.
Quando i prezzi sono esposti, deve essere possibile un raffronto dei prezzi unitari, specialmente per gas naturale e idrogeno, senza indurre in errore l’utente. La Commissione può adottare, con atti di esecuzione, una metodologia comune per il confronto dei prezzi. I dati geografici dei punti di rifornimento e ricarica accessibili al pubblico devono, ove disponibili, essere aperti e non discriminatori; per i punti di ricarica possono includere anche dati di disponibilità in tempo reale e storici.
Specifiche tecniche, normazione e poteri della Commissione
L’allegato II contiene le specifiche tecniche di interoperabilità per i punti di ricarica elettrica, i punti idrogeno, i punti GNC/GNL e la fornitura elettrica lungo le coste. La direttiva favorisce l’adozione di norme europee e internazionali da parte degli organismi di normazione competenti.
Alla Commissione sono attribuiti poteri delegati per aggiornare le specifiche tecniche e i riferimenti normativi degli allegati, con particolare attenzione ai progressi tecnici e alle nuove versioni delle norme. La delega dura cinque anni dal 17 novembre 2014, è tacitamente prorogabile e può essere revocata da Parlamento o Consiglio. Gli atti delegati entrano in vigore solo in assenza di obiezioni entro due mesi, prorogabili di tre mesi. È inoltre previsto che prima della loro vincolatività decorra un periodo transitorio di almeno 24 mesi.
Controllo, relazioni e riesame
Gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione sull’attuazione del quadro strategico nazionale entro il 18 novembre 2019 e poi ogni tre anni, seguendo gli elementi dell’allegato I. La Commissione deve valutare i quadri strategici nazionali entro il 18 novembre 2017 e presentare relazioni triennali sull’applicazione della direttiva a partire dal 18 novembre 2020, includendo effetti sul mercato, sull’economia e sull’ambiente, nonché progressi tecnici e di mercato.
La Commissione deve anche adottare orientamenti per le relazioni degli Stati membri, riesaminare la direttiva entro il 31 dicembre 2020 e, se del caso, proporre nuove specifiche tecniche comuni. Può inoltre adottare, entro il 31 dicembre 2018, un piano d’azione per attuare la strategia europea sui combustibili alternativi e promuovere la mobilità elettrica sostenibile.
Recepimento
Il termine di recepimento è fissato al 18 novembre 2016. Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, informare la Commissione e indicare un riferimento alla direttiva nei testi nazionali di trasposizione. Devono inoltre comunicare alla Commissione le disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Implicazioni operative per professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante perché:
- richiede verifiche di conformità degli investimenti infrastrutturali agli standard tecnici dell’allegato II;
- incide su pianificazione territoriale, autorizzazioni, concessioni e appalti pubblici;
- comporta valutazioni sugli aiuti di Stato per eventuali schemi di sostegno;
- impone attenzione alle scadenze nazionali e agli obblighi di reporting;
- influenza contrattualistica, pricing e informativa al consumatore/utente nei servizi di ricarica e rifornimento.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi nell’Unione, finalizzata a ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti. La direttiva fissa requisiti minimi per la costruzione dell’infrastruttura, specifiche tecniche comuni per punti di ricarica e di rifornimento e requisiti sulle informazioni agli utenti.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, i combustibili alternativi, includendo elettricità, idrogeno, biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, gas naturale (GNC e GNL) e GPL. Definisce inoltre veicolo elettrico, punto di ricarica, punto di ricarica di potenza standard e elevata, fornitura di elettricità lungo le coste, punti di ricarica/rifornimento accessibili al pubblico, punto di rifornimento e punto di rifornimento per GNL.
Quadri strategici nazionali e notifica alla Commissione
L’articolo 3 obbliga ciascuno Stato membro ad adottare un quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi e della relativa infrastruttura. Il quadro deve contenere valutazione del mercato, obiettivi nazionali, misure attuative, indicazioni per trasporto pubblico, designazione di aree e reti da coprire con infrastrutture, valutazioni su GNL nei porti e su fornitura elettrica negli aeroporti; deve tenere conto delle esigenze dei diversi modi di trasporto, degli interessi locali e, se necessario, prevedere cooperazione tra Stati membri. I quadri strategici nazionali devono essere notificati alla Commissione entro il 18 novembre 2016.
Ricarica elettrica: obiettivi minimi e standard tecnici
L’articolo 4 impone agli Stati membri di garantire, entro il 31 dicembre 2020, un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico per consentire la circolazione dei veicoli elettrici almeno negli agglomerati urbani/suburbani e in altre zone densamente popolate e, se del caso, nelle reti stabilite dagli Stati membri. I punti di ricarica standard e ad alta potenza introdotti o rinnovati dal 18 novembre 2017 devono rispettare le specifiche tecniche dell’allegato II (punto 1.1 e 1.2) e i requisiti nazionali di sicurezza. La direttiva prevede anche l’uso, ove tecnicamente possibile ed economicamente ragionevole, di sistemi di misurazione intelligenti, l’apertura dei punti accessibili al pubblico a fornitori UE, modalità di ricarica ad hoc, prezzi trasparenti e non discriminatori, nonché la cooperazione non discriminatoria dei gestori delle reti di distribuzione. È inoltre prevista la priorità, entro il 31 dicembre 2025, per la fornitura elettrica lungo le coste nei porti della rete centrale TEN-T e, per gli altri porti, salvo domanda assente o costi sproporzionati; le installazioni costiere introdotte o rinnovate dal 18 novembre 2017 devono rispettare l’allegato II, punto 1.7.
Idrogeno: rete e specifiche tecniche
L’articolo 5 prevede che, per gli Stati membri che scelgono di includere punti di rifornimento per l’idrogeno nei quadri strategici nazionali, sia garantita entro il 31 dicembre 2025 una disponibilità adeguata di punti di rifornimento accessibili al pubblico per consentire la circolazione dei veicoli a idrogeno, anche con collegamenti transfrontalieri se del caso. I punti introdotti o rinnovati dal 18 novembre 2017 devono rispettare l’allegato II, punto 2.
Gas naturale: GNL e GNC
L’articolo 6 impone, tramite i quadri strategici nazionali, la realizzazione entro il 31 dicembre 2025 di un numero adeguato di punti di rifornimento GNL nei porti marittimi per le navi sulla rete centrale TEN-T e, entro il 31 dicembre 2030, nei porti della navigazione interna. Per i veicoli pesanti a GNL, gli Stati membri devono assicurare entro il 31 dicembre 2025 una rete adeguata di punti di rifornimento GNL accessibili al pubblico almeno lungo la rete centrale TEN-T, salvo domanda insufficiente o costi sproporzionati. Gli Stati membri devono inoltre garantire un sistema di distribuzione adeguato e possono, in deroga, formare un raggruppamento con Stati confinanti. Per il GNC, è richiesto entro il 31 dicembre 2020 un numero adeguato di punti di rifornimento accessibili al pubblico negli agglomerati urbani/suburbani e, entro il 31 dicembre 2025, lungo la rete centrale TEN-T. I punti GNC introdotti o rinnovati dal 18 novembre 2017 devono rispettare l’allegato II, punto 3.4.
Informazioni agli utenti, etichettatura e dati aperti
L’articolo 7 impone agli Stati membri di garantire informazioni chiare, coerenti e pertinenti sui combustibili disponibili e sulla compatibilità dei veicoli, da fornire nei manuali, nei punti di rifornimento/ricarica, sui veicoli e presso i concessionari, per i veicoli immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016. Le etichette devono basarsi sulle norme europee di normazione; ove rilevante, i simboli devono essere semplici, visibili e applicati sia ai distributori sia ai veicoli. In materia di prezzi, quando esposti, deve essere possibile il raffronto dei prezzi unitari, in particolare per gas naturale e idrogeno, e la Commissione può adottare una metodologia comune con atti di esecuzione. Gli Stati membri devono inoltre garantire che i dati geografici dei punti accessibili al pubblico siano, ove disponibili, aperti e non discriminatori.
Delega alla Commissione e specifiche future
Gli articoli 4, 5 e 6 attribuiscono alla Commissione poteri delegati per aggiornare e integrare le specifiche tecniche e i rinvii normativi dell’allegato II, con particolare attenzione a nuove norme europee o internazionali. La delega ha durata di cinque anni dal 17 novembre 2014, con proroga tacita, salvo opposizione di Parlamento o Consiglio, ed è revocabile in qualsiasi momento; gli atti delegati entrano in vigore se non vi sono obiezioni entro due mesi, prorogabili di tre mesi. Gli atti delegati devono prevedere periodi transitori di almeno 24 mesi prima di diventare vincolanti per l’infrastruttura da installare o rinnovare.
Comitologia e atti di esecuzione
L’articolo 9 prevede l’assistenza di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame; se il comitato non esprime parere, la Commissione non adotta il progetto di atto. L’articolo 7 rinvia a tale procedura per la metodologia comune di confronto dei prezzi unitari e per eventuali specifiche/etichette uniformi.
Relazioni, monitoraggio e riesame
L’articolo 10 impone agli Stati membri una relazione sull’attuazione del quadro strategico nazionale entro il 18 novembre 2019 e poi ogni tre anni, secondo gli elementi dell’allegato I. La Commissione deve valutare i quadri strategici nazionali entro il 18 novembre 2017 e presentare relazioni triennali sull’applicazione della direttiva a partire dal 18 novembre 2020; tali relazioni possono contenere raccomandazioni, esempi di buone prassi e, se del caso, proposte legislative. Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione deve riesaminare l’attuazione della direttiva e può proporre nuove specifiche tecniche comuni; entro il 31 dicembre 2018 può adottare un piano d’azione per la strategia sui combustibili alternativi.
Recepimento
L’articolo 11 stabilisce che gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 18 novembre 2016 e comunicarle alla Commissione, con riferimento esplicito alla direttiva nelle misure nazionali e trasmissione del testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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