Direttiva 2014/95
Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 , recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2014/95/UE rafforza la trasparenza societaria introducendo, nella direttiva 2013/34/UE, obblighi di comunicazione di informazioni non finanziarie e di politica di diversità per talune imprese e gruppi di grandi dimensioni. Il nucleo dell'intervento è l'inserimento nella relazione sulla gestione di una dichiarazione non finanziaria, con contenuti minimi su ambiente, sociale, personale, diritti umani e lotta alla corruzione, nonché l'estensione di un'informativa sulla diversità nella dichiarazione sul governo societario. La direttiva prevede opzioni di esenzione, uso di standard nazionali/unionali/internazionali, verifiche limitate e un termine di recepimento fissato al 6 dicembre 2016.
Modifica la direttiva 2013/34/UE introducendo obblighi di informativa non finanziaria e sulla diversità per talune imprese ed enti di interesse pubblico di grandi dimensioni.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, hanno in media più di 500 dipendenti, nonché agli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni con più di 500 dipendenti su base consolidata. Rilevano anche le relazioni distinte presentate in alternativa alla dichiarazione non finanziaria, le imprese figlie incluse nei bilanci o nelle relazioni consolidate di un'altra impresa e, per la parte sulla diversità, le imprese soggette all'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE; la disciplina non si applica alle PMI quanto all'obbligo di politica di diversità. La direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di estendere gli obblighi informativi ad altre imprese o gruppi.
Direttiva 2014/95/UE sulla comunicazione di informazioni non finanziarie e sulla diversità
La direttiva interviene sulla direttiva 2013/34/UE per accrescere la trasparenza societaria nei confronti di investitori, lavoratori, consumatori e altri portatori di interesse. Il legislatore unionale intende ottenere informazioni comparabili e pertinenti su impatti ambientali, sociali e di governance, limitando l'onere agli enti di interesse pubblico e ai gruppi di grandi dimensioni.
Finalità e ratio dell'intervento
La direttiva risponde all'esigenza di migliorare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle imprese, in linea con le politiche dell'Unione sulla responsabilità sociale d'impresa e con l'obiettivo di favorire una transizione verso un'economia sostenibile. I considerando richiamano l'esigenza di comparabilità, di adeguato livello informativo e di tutela degli investitori, senza imporre oneri indebiti alle PMI.
Ambito soggettivo di applicazione
L'obbligo principale riguarda le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, hanno in media almeno 500 dipendenti. Per i gruppi, il parametro è calcolato su base consolidata e si applica agli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni con almeno 500 dipendenti in media.
Restano centrali anche:
- le imprese figlie incluse nella relazione consolidata o in una relazione distinta di altra impresa, ai fini delle esenzioni;
- le imprese che redigono relazioni distinte in luogo della dichiarazione non finanziaria;
- le imprese soggette all'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE per l'informativa sulla diversità.
La direttiva chiarisce che le PMI non devono essere gravate da nuovi obblighi in materia di politica di diversità; inoltre, gli Stati membri possono estendere gli obblighi informativi anche ad altri soggetti non ricompresi nel perimetro minimo unionale.
Dichiarazione di carattere non finanziario: contenuti minimi
Con l'introduzione dell'articolo 19 bis, le imprese interessate devono inserire nella relazione sulla gestione una dichiarazione non finanziaria che consenta di comprendere andamento, risultati, situazione e impatto dell'attività. La dichiarazione deve includere almeno:
- una breve descrizione del modello aziendale;
- le politiche adottate sugli aspetti ambientali, sociali, del personale, dei diritti umani e della lotta alla corruzione, incluse le procedure di dovuta diligenza;
- i risultati di tali politiche;
- i principali rischi connessi a tali ambiti e le modalità di gestione adottate;
- gli indicatori fondamentali di prestazione non finanziari pertinenti per l'attività specifica.
Se l'impresa non applica politiche su uno o più aspetti, deve fornire una spiegazione chiara e articolata delle ragioni. La dichiarazione può includere, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nei bilanci annuali e ulteriori precisazioni.
Informazioni ambientali, sociali e sui diritti umani
I considerando e la norma definiscono il contenuto atteso delle informazioni per aree tematiche. Sul piano ambientale possono essere richiesti dati sull'impatto attuale e previsto dell'attività, sull'uso di risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili, sulle emissioni di gas serra, sull'impiego di risorse idriche e sull'inquinamento atmosferico. Sul piano sociale e del personale possono essere trattate, tra le altre, pari opportunità e uguaglianza di genere, convenzioni fondamentali OIL, condizioni di lavoro, dialogo sociale, consultazione dei lavoratori, diritti sindacali, salute e sicurezza sul lavoro e rapporti con le comunità locali. In materia di diritti umani e corruzione, possono essere fornite informazioni sulla prevenzione delle violazioni e sugli strumenti di contrasto alla corruzione attiva e passiva.
Standard di reporting, omissioni eccezionali e comparabilità
Gli Stati membri devono consentire alle imprese di fare affidamento su standard nazionali, unionali o internazionali, con obbligo di specificare lo standard utilizzato. La direttiva richiama espressamente la possibilità di utilizzare standard quali EMAS, Global Compact ONU, Principi guida ONU su imprese e diritti umani, orientamenti OCSE, ISO 26000, dichiarazione tripartita OIL e Global Reporting Initiative.
In casi eccezionali, gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni su sviluppi imminenti o su questioni oggetto di negoziazione quando la divulgazione comprometterebbe gravemente la posizione commerciale dell'impresa. L'omissione è ammessa solo se non pregiudica la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento, dei risultati, della situazione e dell'impatto dell'impresa.
Esenzioni e controllo sulla dichiarazione non finanziaria
L'obbligo può essere soddisfatto anche tramite una relazione distinta contenente lo stesso contenuto, a condizione che sia pubblicata con la relazione sulla gestione oppure resa disponibile al pubblico entro sei mesi dalla data del bilancio sul sito web dell'impresa e menzionata nella relazione sulla gestione. In tal caso, gli Stati membri possono esentare l'impresa dalla redazione della dichiarazione nella relazione sulla gestione.
La direttiva prevede inoltre che:
- l'impresa figlia sia esentata se inclusa nel perimetro consolidato o in una relazione distinta di altra impresa redatta secondo le regole applicabili;
- i revisori legali o le imprese di revisione contabile controllino l'avvenuta presentazione della dichiarazione o della relazione distinta;
- gli Stati membri possano richiedere una verifica da parte di un fornitore indipendente di servizi di verifica.
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario
L'articolo 29 bis riproduce la disciplina per i gruppi: gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni con almeno 500 dipendenti in media su base consolidata devono inserire una dichiarazione consolidata non finanziaria nella relazione consolidata sulla gestione. I contenuti minimi sono sovrapponibili a quelli della dichiarazione individuale, ma riferiti al gruppo e alle sue attività complessive.
Anche qui sono previste:
- spiegazione in caso di assenza di politiche su uno o più aspetti;
- facoltà di riferimenti ai bilanci consolidati;
- possibilità di omissione limitata di informazioni sensibili in casi eccezionali;
- utilizzo di standard nazionali, unionali o internazionali;
- esenzioni per l'impresa madre inclusa nel consolidato o in relazione distinta di altra impresa;
- opzione di relazione distinta del gruppo pubblicata o resa disponibile entro sei mesi;
- controllo da parte dei revisori e possibile verifica indipendente.
Informativa sulla diversità nel governo societario
La modifica dell'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE rafforza la disclosure sulla diversità degli organi di amministrazione, gestione e controllo. La dichiarazione sul governo societario deve descrivere la politica di diversità adottata con riferimento, ad esempio, ad età, sesso e percorso formativo e professionale, indicando obiettivi, modalità di attuazione e risultati del periodo di riferimento. Se la politica manca, occorre spiegare il motivo.
I revisori devono esprimere il proprio giudizio su alcune informazioni e verificare che le altre previste siano state fornite. Gli Stati membri possono esentare talune imprese che hanno emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo il caso di azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione. La disciplina sulla diversità non si applica alle PMI.
Responsabilità degli organi sociali e limiti della revisione
L'articolo 33, come modificato, attribuisce in via collettiva ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo la responsabilità di garantire che bilanci, relazioni sulla gestione, dichiarazioni sul governo societario e relazioni non finanziarie siano redatti e pubblicati conformemente alla direttiva e, se del caso, ai principi contabili internazionali applicabili.
L'articolo 34 viene integrato per chiarire che il regime ordinario di revisione non si applica alle dichiarazioni non finanziarie e alle relazioni distinte previste dagli articoli 19 bis e 29 bis. Rimane però l'obbligo di controllo dell'avvenuta presentazione.
Relazione della Commissione e possibile estensione alla country-by-country reporting
La direttiva inserisce nell'articolo 48 un invito alla Commissione a esaminare, tenendo conto degli sviluppi OCSE e delle iniziative europee connesse, la possibilità di imporre alle grandi imprese una relazione annuale paese per paese per ciascuno Stato membro e paese terzo in cui operano. Tale relazione dovrebbe contenere almeno gli utili realizzati, le imposte pagate sugli utili e le sovvenzioni pubbliche ricevute.
Orientamenti, attuazione e revisione
La Commissione deve adottare orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni non finanziarie, compresi indicatori fondamentali di prestazione generali e settoriali, entro il 6 dicembre 2016, previa consultazione dei portatori di interesse. Inoltre deve presentare entro il 6 dicembre 2018 una relazione sull'attuazione della direttiva, valutandone in particolare ambito di applicazione, efficacia e qualità degli orientamenti, con eventuali proposte legislative.
Recepimento e applicazione temporale
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 6 dicembre 2016. Le disposizioni nazionali devono applicarsi alle imprese rientranti nell'ambito di applicazione a decorrere dall'esercizio avente inizio il 1 gennaio 2017 o durante l'anno 2017. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.
Profilo operativo per professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva richiede un'analisi preventiva del perimetro soggettivo, in particolare della qualifica di ente di interesse pubblico e del superamento della soglia dei 500 dipendenti. Occorre poi verificare se la disclosure sia resa nella relazione sulla gestione o tramite relazione distinta, se siano applicabili esenzioni di gruppo o di controllata, e se la governance interna assicuri la responsabilità collettiva degli organi sociali per redazione e pubblicazione. In sede di reporting, è opportuno organizzare dati, policy e indicatori in modo coerente con gli standard scelti, così da garantire comparabilità, completezza e corretta gestione delle eventuali omissioni eccezionali.
Disposizioni principali
Obbligo di dichiarazione di carattere non finanziario
Inserito l'articolo 19 bis nella direttiva 2013/34/UE: le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e hanno in media 500 dipendenti devono includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione con informazioni almeno ambientali, sociali, attinenti al personale, sui diritti umani e sulla lotta alla corruzione attiva e passiva. La dichiarazione deve contenere modello aziendale, politiche e procedure di dovuta diligenza, risultati, principali rischi e indicatori fondamentali di prestazione non finanziari pertinenti. È ammessa, in casi eccezionali e con motivazione, l'omissione di informazioni su sviluppi imminenti o questioni in negoziazione se la divulgazione pregiudicherebbe gravemente la posizione commerciale, purché non ne risulti compromessa la comprensione corretta ed equilibrata. Gli Stati membri devono consentire l'uso di standard nazionali, unionali o internazionali, con indicazione dello standard seguito.
Esenzioni e verifiche sulla dichiarazione non finanziaria
L'impresa figlia è esentata se inclusa nella relazione consolidata sulla gestione o in una relazione distinta di altra impresa redatta ai sensi degli articoli 29 e 19 bis. Gli Stati membri possono esentare l'impresa che redige una relazione distinta per il medesimo esercizio, purché la relazione sia pubblicata con la relazione sulla gestione oppure resa disponibile al pubblico entro sei mesi dalla data del bilancio sul sito web dell'impresa e menzionata nella relazione sulla gestione. I revisori legali o le imprese di revisione devono controllare l'avvenuta presentazione della dichiarazione o della relazione distinta; gli Stati membri possono inoltre richiedere una verifica da parte di un fornitore indipendente di servizi di verifica.
Informativa sulla diversità nella dichiarazione sul governo societario
L'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE è modificato imponendo, per le imprese interessate, la descrizione della politica di diversità applicata agli organi di amministrazione, gestione e controllo con riferimento ad aspetti quali età, sesso, percorso formativo e professionale, obiettivi, modalità di attuazione e risultati del periodo. Se non esiste alcuna politica, va fornita una spiegazione. I revisori esprimono un giudizio su alcune informazioni e verificano che le altre previste siano state fornite; gli Stati membri possono esentare talune imprese con soli strumenti diversi da azioni ammessi alla negoziazione in mercato regolamentato, con esclusione dei casi in cui siano quotate azioni in un sistema multilaterale di negoziazione. La disciplina sulla diversità non si applica alle PMI.
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario
Inserito l'articolo 29 bis: gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni con 500 dipendenti in media su base consolidata devono inserire nella relazione consolidata sulla gestione una dichiarazione consolidata non finanziaria con contenuti analoghi a quelli dell'articolo 19 bis, riferiti al gruppo. Sono previste esenzioni per l'impresa madre già inclusa nella relazione consolidata o distinta di altra impresa e la possibilità di relazione distinta del gruppo, pubblicabile con la relazione consolidata o sul sito web entro sei mesi dalla data del bilancio. Anche qui sono previste la verifica dell'avvenuta presentazione da parte dei revisori e la possibilità di verifica da parte di un soggetto indipendente.
Responsabilità degli organi sociali e limitazioni alla revisione
L'articolo 33 è modificato per attribuire collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo la responsabilità di garantire la redazione e pubblicazione dei bilanci, delle relazioni sulla gestione, delle dichiarazioni sul governo societario e delle relazioni non finanziarie, sia individuali sia consolidate. L'articolo 34 è integrato per chiarire che le disposizioni sulla revisione non si applicano alla dichiarazione non finanziaria, alla dichiarazione consolidata non finanziaria e alle eventuali relazioni distinte previste dagli articoli 19 bis e 29 bis, ferma restando la verifica dell'avvenuta presentazione.
Relazione della Commissione e possibile informativa paese per paese
L'articolo 48 è integrato con un invito a esaminare, alla luce degli sviluppi OCSE e delle iniziative europee collegate, la possibilità di introdurre per le grandi imprese un obbligo di relazione annuale paese per paese per ciascuno Stato membro e paese terzo in cui operano, con informazioni almeno sugli utili realizzati, sulle imposte pagate sugli utili e sulle sovvenzioni pubbliche ricevute.
Orientamenti non vincolanti della Commissione
L'articolo 2 impone alla Commissione di elaborare orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni non finanziarie, inclusi indicatori fondamentali di prestazione generali e settoriali, dopo consultazione dei portatori di interesse. Gli orientamenti devono essere pubblicati entro il 6 dicembre 2016.
Revisione della direttiva
L'articolo 3 obbliga la Commissione a presentare entro il 6 dicembre 2018 una relazione di attuazione che valuti, tra l'altro, l'ambito di applicazione, con particolare riferimento alle imprese di grandi dimensioni non quotate, l'efficacia e il livello di orientamenti e metodi forniti, con eventuali proposte legislative.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 6 dicembre 2016 e applicare le disposizioni alle imprese rientranti nel suo ambito a decorrere dall'esercizio avente inizio il 1 gennaio 2017 o durante il 2017. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale, e gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne di attuazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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