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Sentenza

Sentenza n. 1141/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento dei provvedimenti notificati da Agenzia delle Entrate – Riscossione di Milano, Viale Dell'Innovazione, n.1/b, 20100 Milano, rispettivamente: -a Parma Roberto Ambrogio, Codice Identificativo del fascicolo: 68/2022/76429, Codice Identificativo della procedura esecutiva: 06884 2022 00010 763 001, in data 28.10.2022 avente ad oggetto “Atto di pignoramento dei crediti verso terzi”, terzo pignorato Autotrasporti Italia Srl -a Parma Roberto Ambrogio, Codice Identificativo del fascicolo: 68/2022/76504, Codice Identificativo della procedura esecutiva: 06884 2022 00010 803 001, in data 27.10.2022 avente ad oggetto “Atto di pignoramento dei crediti verso terzi”, terzo pignorato Credit Agricole Italia Spa -a Parma Renato, Codice Identificativo del fascicolo: 68/2022/76405, Codice Identificativo della procedura esecutiva: 06884 2022 00010 754 001, in data 26.10.2022 avente ad oggetto “Atto di pignoramento dei crediti verso terzi”, terzo pignorato Trocellen Italia Spa -a Parma Renato, Codice Identificativo del fascicolo: 68/2022/76403, Codice Identificativo della procedura esecutiva: 06884 2022 00010 752 001, in data 26.10.2022 avente ad oggetto “Atto di pignoramento dei crediti verso terzi”, terzo pignorato Poste Italiane Spa; tutti per il pagamento della somma di euro 301.540,81 oltre interessi di mora per €.92.332,70, Oneri di riscossione per €.23.632,41, per l'asserito mancato pagamento; dell'atto di intimazione di pagamento n. 068 2021 9004403 182 notificato a Parma Roberto i1 15.11.2021; dell'atto di intimazione di pagamento n. 068 2021 9004403 081 notificato a Parma Roberto i1 15.11.2021; relativi al mancato pagamento delle seguenti cartelle esattoriale -asseritamente- notificate al sig. Parma Giovanni Battista nato il 08/08/1932, deceduto il 05.12.2010 cf. PRMGNN32M08G955M n. 300 2015 000000 7513000 il 23.03.2015 per l'importo di €.360.062,83, n. 068 2020 728014 8532501 il 25.03.2009 per l'importo di €.19.951,03, n. 068 2020 727014 9744501 il 04.05.2009 per l'importo di €. 160.489,92; - Del diniego in data 22 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0048591 del 22.06.2022 e del diniego in data 27 giugno 2022 Prot. Uscita n. 0049789 da parte di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dai ricorrenti ai sensi della Legge n. 228/2012; - Per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'Agea di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare di Parma Giovanni Battista nato il 08/08/1932, deceduto il 05.12.2010 cf. PRMGNN32M08G955M per le annate 2003-2004, 2006-2007 con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19; - Per l'accertamento della inesistenza del debito imputato ai ricorrenti, quali eredi Parma Giovanni Battista nato il 08/08/1932, deceduto il 05.12.2010 cf. PRMGNN32M08G955M, a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino, rispettivamente per le annate 2000-2001, 2002-2003, 2003-2004, 2005-2006 oggetto della cartella n. 300 2015 000000 7513000 per l'importo di €.360.062,83 per l'annata 2006-2007 oggetto della cartella n. 068 2020 728014 8532501, per l'importo di €.19.951,03 per l'annata 2004-2005 oggetto della cartella n. 068 2020 727014 9744501, per l'importo di €. 160.489,92 con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009. - Per dichiarare l'obbligo di Agea di provvedere in merito all'istanza di autotutela presentata dalla ricorrente; - Per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente e in particolare dell'atto di iscrizione a ruolo, il ruolo indicato nella cartella presupposta e le cartelle esattoriali n. 300 2015 000000 7513000 il 23.03.2015 per l'importo di €.360.062,83, n. 068 2020 728014 8532501 il 25.03.2009 per l'importo di €.19.951,03, n. 068 2020 727014 9744501 il 04.05.2009 per l'importo di €. 160.489,92 l'intimazione di pagamento n. 068 2021 9004403 182 intestazione Parma Renato, l'intimazione di pagamento n. 068 2021 9004403 081 intestazione Parma Roberto nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico dei ricorrenti; di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo. e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto delle suindicate cartelle e intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nell'intimazione e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202300021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di pignoramento presso terzi, intimazioni di pagamento, dinieghi di autotutela AGEA e silenzio sull'istanza di autotutela, relativi a debiti per prelievo supplementare sulle quote latte

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato plurimi atti di pignoramento presso terzi notificati nella qualità di eredi del titolare dell'azienda agricola, nonché le intimazioni di pagamento e gli atti presupposti relativi a cartelle esattoriali concernenti il prelievo supplementare sulle quote latte. Hanno inoltre contestato i dinieghi di autotutela adottati da AGEA e dedotto l'illegittimità del successivo silenzio serbato dall'amministrazione su un'istanza volta a ottenere l'annullamento dei dinieghi e la riliquidazione del prelievo in conformità a pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea. È stata chiesta anche la dichiarazione di inesistenza del debito, la cancellazione o rettifica dell'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti e il risarcimento dei danni derivanti dalla riscossione. Il ricorso è stato proposto oltre i termini rispetto agli atti di intimazione e ai dinieghi di autotutela, già divenuti inoppugnabili secondo il TAR.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda relativa agli atti di pignoramento, ritenendo che il pignoramento costituisca l'inizio della fase esecutiva, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha precisato che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alla determinazione e riscossione del prelievo supplementare comprende gli atti fino alle cartelle e alle intimazioni di pagamento, ma non la fase esecutiva iniziata con il pignoramento. È stata indicata la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario entro novanta giorni dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le domande contro le intimazioni di pagamento e i dinieghi di autotutela sono state dichiarate inammissibili perché tardive, carenti di interesse e comunque pregiudicate dal difetto di giurisdizione sulla domanda principale. La domanda contro il silenzio è stata respinta: l'istanza mirava a ottenere una nuova pronuncia su dinieghi già adottati e non tempestivamente impugnati, e in via generale non sussiste un obbligo dell'amministrazione di provvedere su un'istanza di autotutela, poiché ciò consentirebbe di eludere i termini decadenziali per l'impugnazione. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, sia perché dipendente dalla domanda principale devoluta al giudice ordinario, sia perché formulata in modo generico e priva di prova. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione delle parti resistenti.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a.

    la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    La giurisdizione esclusiva comprende le controversie sulla determinazione e sulla riscossione del prelievo, fino alla notifica delle cartelle e degli atti di intimazione, ma non la successiva fase esecutiva iniziata con il pignoramento.

  • art. 11 c.p.a.

    entro il termine perentorio di novanta giorni dal passaggio in giudicato della presente decisione con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta

    In caso di declinatoria di giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    accertamento dell'obbligo di pronunciarsi

    L'azione avverso il silenzio non può essere utilizzata per ottenere una nuova decisione su un'istanza di autotutela relativa ad atti già adottati, divenuti inoppugnabili e non tempestivamente contestati.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata, in quanto collegata a una domanda principale devoluta al giudice ordinario e formulata senza allegazione e prova specifica del danno.

Massime di principio

  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario comprende le questioni concernenti la determinazione e la riscossione del prelievo, inclusi gli atti fino alle cartelle esattoriali e alle intimazioni di pagamento, ma non si estende alla fase esecutiva iniziata con il pignoramento, devoluta al giudice ordinario.
  • Il pignoramento presso terzi costituisce l'avvio della fase esecutiva del pagamento e, in quanto tale, radica la giurisdizione del giudice ordinario, anche quando il credito posto a fondamento dell'esecuzione derivi da un rapporto o da un procedimento rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • In presenza di un'istanza di autotutela, l'amministrazione non è in via generale obbligata a pronunciarsi con un provvedimento espresso; l'istanza costituisce una sollecitazione priva di valore giuridicamente cogente, soprattutto quando riguarda atti già divenuti inoppugnabili. Diversamente si consentirebbe di eludere i termini decadenziali per l'impugnazione degli atti amministrativi.
  • L'azione avverso il silenzio non può essere utilizzata per ottenere indirettamente la rinnovazione del potere di autotutela su provvedimenti non tempestivamente impugnati.
  • La domanda risarcitoria collegata a un atto la cui cognizione appartiene a un altro giudice non può essere esaminata dal giudice amministrativo quando presupponga l'accertamento dell'illegittimità dell'atto principale; in ogni caso, una domanda risarcitoria generica e priva di allegazione e prova del danno è infondata.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorsoAutotutelaDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRiparto di giurisdizioneSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaDecadenza e tardività

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