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Sentenza

Sentenza n. 2347/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.6663/2023, pubblicata il 09/11/2023, del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza;

Giustizia amministrativa202502479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto a un trattamento economico contrattuale e condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 3.211,81 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6663/2023 del Tribunale di Napoli, con cui era stato riconosciuto il diritto al trattamento economico previsto dall'art. 7 del CCNL 15 marzo 2001 e disposto il pagamento di euro 3.211,81, oltre interessi legali. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una penalità di mora. Il ricorso risultava notificato e depositato nei termini, la sentenza del giudice ordinario aveva acquisito autorità di cosa giudicata ed era stata notificata all'Amministrazione quale titolo esecutivo. Era inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuto adempimento o un fatto estintivo del diritto riconosciuto dal giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali per l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario, verificando la notifica del ricorso, il rispetto dei termini processuali, il passaggio in giudicato della sentenza e la notifica del titolo esecutivo all'Amministrazione, nonché il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza e ponendo il compenso di euro 500,00 a carico del Ministero. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all'effettivo adempimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Le spese del giudizio, pari a euro 700,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Disciplina il ricorso per l'ottemperanza e i relativi presupposti processuali.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di inerzia dell'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali

    La penalità di mora può essere applicata anche alle condanne al pagamento di somme di denaro; per tali giudizi decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere fissata in misura pari agli interessi legali senza risultare manifestamente iniqua.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Prevede il dimezzamento dei termini processuali applicabile al ricorso trattato in camera di consiglio.

  • art. 115, comma 2, c.p.a.

    La copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale costituisce titolo esecutivo secondo quanto richiamato dal giudice.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    L'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione per somme di denaro non può essere iniziata prima del decorso di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 2697 c.c.

    Grava sull'Amministrazione, che assume l'avvenuto adempimento, l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto risultante dal titolo esecutivo o dal giudicato.

  • art. 7 CCNL 15.3.2001

    È la disposizione contrattuale posta dal giudice ordinario a fondamento del diritto della ricorrente al trattamento economico riconosciuto nel giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il giudicato attribuisca una posizione giuridica suscettibile di esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Ai fini dell'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione, è necessario che il titolo esecutivo sia stato notificato all'amministrazione e che sia inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostri l'adempimento o altro fatto estintivo del diritto riconosciuto dal giudicato, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, poiché ha funzione sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria.
  • Nei giudizi di ottemperanza relativi al pagamento di somme di denaro, la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e può essere stabilita in misura pari agli interessi legali senza essere manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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