Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28925/2025 del 02/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato un estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento per tributi erariali degli anni d'imposta 2016 e 2017, da lui ritenuta mai notificata. La pretesa era a lui intestata quale coobbligato con una società in nome collettivo. Egli ha sostenuto di avere avuto conoscenza della pretesa solo in occasione dell'insinuazione al passivo presentata dall'agente della riscossione nella procedura di liquidazione giudiziale/fallimentare della società. In primo grado il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto avverso un atto non impugnabile; la decisione è stata confermata in appello. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, comma 4-bis, sostenendo che non avesse impugnato l'estratto di ruolo in sé, ma la cartella di pagamento; con gli altri motivi ha denunciato, rispettivamente, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e della motivazione, omesso esame di un fatto decisivo e violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. La Corte ha però valorizzato il fatto che l'estratto di ruolo era stato speso dall'agente della riscossione nell'insinuazione al passivo e che, in tale specifica situazione, la normativa e la giurisprudenza consentono l'impugnazione per evitare un pregiudizio concreto derivante dall'ammissione del credito in procedura concorsuale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti della motivazione, ritenendo sussistente l'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo perché la pretesa era stata fatta valere nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale tramite domanda di insinuazione al passivo. Ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per l'esame del merito.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973

    la disciplina dell'impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata, come modificata dal d.lgs. n. 110 del 2024, si applica ai processi pendenti; in concreto può fondare l'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo quando esso sia utilizzato in una procedura concorsuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro dedotto per la censura di violazione di legge relativa alla ritenuta inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è il parametro dedotto per le censure di nullità della sentenza e violazione del contraddittorio/corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è il parametro dedotto per il vizio di omesso esame di fatto storico decisivo.

  • artt. 112 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    sono richiamati dal ricorrente per denunciare asserita mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e difetto di motivazione.

  • art. 101 c.p.c.

    è richiamato dal ricorrente per denunciare violazione del contraddittorio.

  • artt. 3 e 24 Cost.

    sono evocati dal ricorrente a sostegno della censura di violazione del diritto di difesa e di eguaglianza processuale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    viene menzionato per la proposta di definizione accelerata del ricorso.

  • artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010

    sono richiamati nella giurisprudenza citata come atti impositivi di cui non è necessaria la notificazione per la prova del credito nell'insinuazione al passivo, essendo sufficiente l'estratto di ruolo.

Massime di principio

  • Quando l'agente della riscossione fonda la domanda di insinuazione al passivo sull'estratto di ruolo, il contribuente può avere interesse concreto a impugnare tale estratto per evitare che il credito sia ammesso in procedura concorsuale con effetti pregiudizievoli sul proprio patrimonio.
  • La mera qualificazione formale dell'atto impugnato non è decisiva se dagli atti emerge che l'oggetto sostanziale della contestazione è la pretesa tributaria veicolata tramite l'estratto di ruolo e la relativa cartella.
  • In tema di riscossione a mezzo ruolo, la disciplina sopravvenuta che amplia i casi di impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata si applica ai giudizi pendenti.
  • Nell'insinuazione al passivo, ai fini della prova del credito tributario, è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo; incombe poi al contribuente l'allegazione e la prova di fatti estintivi o modificativi della pretesa.
  • L'assenza di un ordinario interesse ad impugnare l'estratto di ruolo viene meno quando esso sia utilizzato in un contesto concorsuale e la sua mancata contestazione comporti un concreto pregiudizio patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneLiquidazione giudizialeContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.