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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11808/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa di una lavoratrice di far valere un rapporto di lavoro subordinato che, secondo la sua prospettazione, si sarebbe sviluppato per un lungo arco temporale (dal 1992 al 2013) presso la medesima azienda, con conseguente credito da lei vantato. La Corte d'appello ha però ritenuto non provato il presupposto fattuale della domanda, osservando che non era dimostrata né l'unicità del contratto di lavoro dal 7 febbraio 1992 al 16 ottobre 2013, né l'accordo tra le parti per una cessione del contratto di lavoro dal precedente titolare a un altro soggetto. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 1406 c.c., sostenendo che la Corte territoriale non avesse negato l'esistenza di un accordo di cessione del contratto tra i datori di lavoro, ma avesse erroneamente richiesto che la prestazione lavorativa fosse stata resa con le medesime modalità; secondo la ricorrente, eventuali diversità nelle modalità di esecuzione non sarebbero rilevanti ai fini dell'applicazione della norma sulla cessione del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo si fondasse su una lettura non corretta della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello non aveva affatto accertato l'esistenza di un accordo di cessione del contratto, ma lo aveva espressamente escluso, evidenziando altresì la mancata prova persino di un rapporto di lavoro unico e continuativo nel lungo periodo allegato. La censura di violazione di legge è stata quindi ritenuta in realtà diretta a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita nel sindacato ex art. 360, n. 3, c.p.c. Sono state inoltre poste le spese a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario di uno dei controricorrenti, e disposto l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se investe l'esatta sussunzione del fatto accertato nella norma, non potendo essere utilizzato per contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1406 c.c.

    La norma sulla cessione del contratto non può essere invocata in cassazione per sovvertire l'accertamento di merito che escluda, in fatto, sia l'esistenza del rapporto dedotto sia l'accordo di cessione.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata come fonte della disciplina dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge ricorre a prescindere dalla motivazione della sentenza e presuppone un fatto accertato, non contestato nella sua ricostruzione, da sussumere correttamente nella norma.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge non può essere costruito come critica alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito: la censura è ammissibile solo se la norma sia stata applicata o disapplicata rispetto a fatti già accertati.
  • Quando la sentenza impugnata esclude in fatto l'esistenza del presupposto della domanda, la parte non può trasformare il ricorso in una contestazione della valutazione probatoria sotto la veste della violazione di legge.
  • La cessione del contratto presuppone, oltre al quadro fattuale allegato, un accertamento espresso dell'accordo tra cedente e cessionario; se tale accordo non è provato, la disciplina dell'art. 1406 c.c. non può trovare applicazione.
  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di una diversa sequenza fattuale rispetto a quella accertata dal giudice di merito è inammissibile quando sia formalmente proposta come violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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