Cassazione Penale, Sentenza n. 868/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 18/02/2022 che confermava la custodia cautelare in carcere nei loro confronti per i capi C, E e H. Denunciavano carenza di motivazione e violazione di legge perché, a seguito dell'annullamento parziale della misura (capo A) e dell'esclusione del riferimento alla presunzione ex art. 275, comma 3 c.p.p., il Tribunale non avrebbe fornito una adeguata motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari a garantire le esigenze cautelari. Sostenevano inoltre che il quadro indiziario si fonda principalmente su intercettazioni e captazioni già acquisite (quindi senza rischio concreto di inquinamento probatorio), che è decorso un lungo tempo senza comportamenti indicativi del pericolo di reiterazione, e che la loro posizione personale e lo stato di incensuratezza rendevano meno afflittiva la misura degli arresti domiciliari; citavano anche il trattamento più favorevole concesso ad altro indagato (De Lorenzo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari in relazione ai capi C, E e H: ha evidenziato l'esistenza di importanti elementi che rendono concreto il rischio di inquinamento probatorio (mancata identificazione dei soggetti che monetizzavano il profitto illecito e gestivano conti esteri, canali di comunicazione riservati, dispositivi dedicati) e il rischio di reiterazione (ruolo organizzativo dei Camastra, ampia rete nazionale, contatti recenti con coindagati e possesso di più dispositivi). La Corte ha ricordato i limiti del controllo di legittimità (non riesame dei fatti) e confermato che basti una sola esigenza cautelare adeguatamente motivata per mantenere la misura; ha respinto il raffronto con la posizione di De Lorenzo come censura generica. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)
La presunzione di collegamento fra partecipazione a determinati reati e esigenze cautelari (art. 275/3) era stata esclusa in relazione al capo A; la Corte ha però ritenuto che, anche senza tale presunzione, possano esistere adeguate e specifiche motivazioni basate su altri elementi per giustificare la custodia cautelare
art. 274 cod. proc. pen. (comma 1, lett. a)
Richiesto per la custodia cautelare il pericolo concreto di inquinamento probatorio: la Corte ha ritenuto che la mancata identificazione di soggetti coinvolti nella monetizzazione e nella gestione di conti esteri e l'uso di canali di comunicazione riservati rappresentino elementi idonei a configurare tale pericolo
art. 274 cod. proc. pen. (lett. c)
Il pericolo di reiterazione può essere motivato con il ruolo degli indagati nell'organizzazione, l'ampiezza della rete criminale, contatti recenti con coindagati e condotte che denotano attitudine professionale; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del Tribunale in tal senso
art. 416 bis c.p.
La circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis era stata già esclusa nel procedimento di merito; la decisione della Corte di cassazione si è comunque concentrata sulle esigenze cautelari connesse ai restanti reati contestati
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti né la valutazione soggettiva degli indagati: il controllo è limitato alla verifica della presenza di una motivazione adeguata e non manifestamente illogica sulle esigenze cautelari
- L'esclusione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. non impedisce la conferma della custodia cautelare se il giudice di merito fornisce motivazioni specifiche e concrete basate su altri elementi idonei a dimostrare il pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione
- Il pericolo di inquinamento probatorio può essere fondato anche su elementi indiretti quali la mancata identificazione di soggetti chiave (ripulitori, gestori di conti esteri) e l'esistenza di canali di comunicazione riservati, non solo sulla possibilità di alterare prove già acquisite
- Il fatto che gran parte delle prove derivi da intercettazioni o che sia trascorso tempo dall'applicazione della misura non esclude di per sé la persistenza delle esigenze cautelari; è necessario valutare la concretezza e l'attualità del rischio
- La circostanza che un altro indagato abbia ottenuto una misura meno afflittiva non impone automaticamente il medesimo trattamento: il giudizio deve confrontarsi con il ruolo, la condotta e il contesto specifico di ciascun indagato e con la motivazione del giudice
- In sede di impugnazione è essenziale contestare specificamente eventuali lacune logiche o di fatto nella motivazione del provvedimento di merito; censure generiche o ricondotte a rivalutazioni fattuali rischiano l'inammissibilità
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