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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 868/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 18/02/2022 che confermava la custodia cautelare in carcere nei loro confronti per i capi C, E e H. Denunciavano carenza di motivazione e violazione di legge perché, a seguito dell'annullamento parziale della misura (capo A) e dell'esclusione del riferimento alla presunzione ex art. 275, comma 3 c.p.p., il Tribunale non avrebbe fornito una adeguata motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari a garantire le esigenze cautelari. Sostenevano inoltre che il quadro indiziario si fonda principalmente su intercettazioni e captazioni già acquisite (quindi senza rischio concreto di inquinamento probatorio), che è decorso un lungo tempo senza comportamenti indicativi del pericolo di reiterazione, e che la loro posizione personale e lo stato di incensuratezza rendevano meno afflittiva la misura degli arresti domiciliari; citavano anche il trattamento più favorevole concesso ad altro indagato (De Lorenzo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari in relazione ai capi C, E e H: ha evidenziato l'esistenza di importanti elementi che rendono concreto il rischio di inquinamento probatorio (mancata identificazione dei soggetti che monetizzavano il profitto illecito e gestivano conti esteri, canali di comunicazione riservati, dispositivi dedicati) e il rischio di reiterazione (ruolo organizzativo dei Camastra, ampia rete nazionale, contatti recenti con coindagati e possesso di più dispositivi). La Corte ha ricordato i limiti del controllo di legittimità (non riesame dei fatti) e confermato che basti una sola esigenza cautelare adeguatamente motivata per mantenere la misura; ha respinto il raffronto con la posizione di De Lorenzo come censura generica. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)

    La presunzione di collegamento fra partecipazione a determinati reati e esigenze cautelari (art. 275/3) era stata esclusa in relazione al capo A; la Corte ha però ritenuto che, anche senza tale presunzione, possano esistere adeguate e specifiche motivazioni basate su altri elementi per giustificare la custodia cautelare

  • art. 274 cod. proc. pen. (comma 1, lett. a)

    Richiesto per la custodia cautelare il pericolo concreto di inquinamento probatorio: la Corte ha ritenuto che la mancata identificazione di soggetti coinvolti nella monetizzazione e nella gestione di conti esteri e l'uso di canali di comunicazione riservati rappresentino elementi idonei a configurare tale pericolo

  • art. 274 cod. proc. pen. (lett. c)

    Il pericolo di reiterazione può essere motivato con il ruolo degli indagati nell'organizzazione, l'ampiezza della rete criminale, contatti recenti con coindagati e condotte che denotano attitudine professionale; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del Tribunale in tal senso

  • art. 416 bis c.p.

    La circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis era stata già esclusa nel procedimento di merito; la decisione della Corte di cassazione si è comunque concentrata sulle esigenze cautelari connesse ai restanti reati contestati

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti né la valutazione soggettiva degli indagati: il controllo è limitato alla verifica della presenza di una motivazione adeguata e non manifestamente illogica sulle esigenze cautelari
  • L'esclusione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. non impedisce la conferma della custodia cautelare se il giudice di merito fornisce motivazioni specifiche e concrete basate su altri elementi idonei a dimostrare il pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione
  • Il pericolo di inquinamento probatorio può essere fondato anche su elementi indiretti quali la mancata identificazione di soggetti chiave (ripulitori, gestori di conti esteri) e l'esistenza di canali di comunicazione riservati, non solo sulla possibilità di alterare prove già acquisite
  • Il fatto che gran parte delle prove derivi da intercettazioni o che sia trascorso tempo dall'applicazione della misura non esclude di per sé la persistenza delle esigenze cautelari; è necessario valutare la concretezza e l'attualità del rischio
  • La circostanza che un altro indagato abbia ottenuto una misura meno afflittiva non impone automaticamente il medesimo trattamento: il giudizio deve confrontarsi con il ruolo, la condotta e il contesto specifico di ciascun indagato e con la motivazione del giudice
  • In sede di impugnazione è essenziale contestare specificamente eventuali lacune logiche o di fatto nella motivazione del provvedimento di merito; censure generiche o ricondotte a rivalutazioni fattuali rischiano l'inammissibilità

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