Cassazione Civile, Ordinanza n. 20236/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento di un acconto dovuto dall’azienda sanitaria in base a un contratto tra le parti, relativo a prestazioni sanitarie rese entro un limite annuale di c.o.m. La Corte d’appello, su impugnazione dell’azienda sanitaria, aveva revocato il decreto ingiuntivo ritenendo fondate le ragioni ostative al pagamento. In cassazione la società lamentava violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 9 del contratto, sostenendo che l’onere della prova delle cause impeditive del pagamento gravasse sull’azienda sanitaria e che quest’ultima non avesse dimostrato di avere già liquidato prestazioni in misura pari alla c.o.m. assegnata; inoltre censurava l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e il mancato riconoscimento del credito monitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo strutturato in modo promiscuo, perché mescolava doglianze di violazione di legge e di omesso esame di fatti, in contrasto con il requisito di chiarezza del ricorso per cassazione. Ha inoltre precisato che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito l’onere probatorio, non quando si contesti il modo in cui le prove sono state valutate; nel caso concreto, la censura riguardava in realtà l’apprezzamento del materiale istruttorio, insindacabile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
la sua violazione ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata dalla regola legale; non basta contestare l’esito della valutazione delle prove.
art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
non è ammissibile un motivo che mescoli in modo indistinto violazione di legge e vizio di motivazione/omesso esame di fatti decisivi.
art. 366 c.p.c., n. 4
il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e sintetica esposizione dei motivi e delle norme invocate.
artt. 8-ter e 8-quater d.lgs. n. 502/1992
sono richiamati dalla ricorrente come norme regolatrici del rapporto di accreditamento e dei relativi pagamenti, ma la Corte non ne affronta il merito per l’inammissibilità del motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente, nei presupposti di legge, il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile la sovrapposizione, in un unico motivo, di censure eterogenee riconducibili a violazione di legge e a vizio di motivazione o omesso esame di fatti decisivi.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia erroneamente individuato la parte gravata dall’onere della prova; se si contesta la valutazione delle prove o l’esito dell’istruttoria, la doglianza non integra violazione dell’art. 2697 c.c.
- Il sindacato di legittimità non può essere trasformato in una revisione del merito dell’apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare un requisito di chiarezza espositiva: il motivo deve essere specifico, coerente e riconducibile con precisione a uno dei vizi tipizzati dall’art. 360 c.p.c.
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