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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21910/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato il suo reclamo avverso il provvedimento originale (Tribunale di Messina 3.11.2022) che aveva applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di tentato furto aggravato. L'unico motivo dedotto era la violazione delle esigenze cautelari: si contestava la ritenuta attualita' e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, sostenendo che la valutazione del Tribunale (che aveva desunto il rischio dalla condizione di straniero saltuariamente occupato, dalla presunta indigenza e dalla cosiddetta spregiudicatezza delle modalità di commissione) fosse illogica e illegittima.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per effetto della rinuncia all'impugnazione depositata dal difensore-procuratore speciale del ricorrente. Conseguentemente la Corte, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenuti profili di colpa relativi alla causa di inammissibilita', al versamento di una somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilita' e la Corte ne ha accolto la richiesta.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base procedurale dell'impugnazione relativa ai provvedimenti cautelari; nel testo la censura era riferita alla decisione resa ai sensi di tale articolo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilita' del ricorso e per prevedere, quando sussistono profili di colpa nella causa di inammissibilita', il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in rapporto alla possibilità di rilevare profili di colpa nella causa di inammissibilita' e, conseguentemente, di irrogare la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se depositata validamente tramite difensore o procuratore speciale, rende il ricorso inammissibile: la procedura si estingue e il giudice dichiara l'inammissibilita'.
  • In caso di inammissibilita' per rinuncia il giudice puo' condannare al pagamento delle spese processuali e, se emergono profili di colpa nella causa di inammissibilita', irrogare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Le censure sulle esigenze cautelari devono dimostrare l'assenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato mediante argomentazioni e prove adeguate; valutazioni basate in via esclusiva su status personale (es. condizione di straniero, lavoro saltuario, presunta indigenza) rischiano di essere considerate insufficienti se non supportate da elementi concreti.
  • Il Procuratore (o il PG) puo' chiedere l'inammissibilita' e il giudice titolare dell'udienza procedera' a decidere sull'ammissibilita' anche in presenza di tale richiesta.
  • Difensori e ricorrenti devono prestare attenzione formale nella gestione dell'impugnazione: atti di rinuncia o scelte procedurali non ponderate possono determinare conseguenze economiche (spese e ammende).

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