Cassazione Penale, Sentenza n. 13112/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c) e 2‑bis del codice della strada (guida in stato di ebbrezza) commesso in Cervarese Santa Croce il 31/07/2016. Le doglianze riguardavano: mancata notifica del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d'appello (con riferimento all'udienza del 04/02/2021), vizi di motivazione relativi all'esame ematico (tempi di assunzione delle sostanze e metodo enzimatico), mancata motivazione sul diniego della richiesta di consulenza tecnica e sulla richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che il reato era estinto per prescrizione (termine massimo di cinque anni dalla consumazione) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Per tale motivo non ha approfondito le altre doglianze della difesa. Sono state eliminate le sanzioni amministrative accessorie applicate e disposta la trasmissione della sentenza al Prefetto di Padova ai sensi dell'art. 224 cod. strada. Si è esclusa la pronuncia di assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2 cod. proc. pen., perché non era palese l'insussistenza del fatto.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c) e 2‑bis codice della strada
Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza con le specifiche aggravanti; nel primo e secondo grado il fatto era stato ritenuto integrato nei confronti dell'imputata.
art. 178, comma 1, lett. c) codice di procedura penale
Norma sulla nullità per omessa notificazione di atti; la ricorrente deduceva la nullità della notifica del decreto di citazione per l'udienza di appello, ma la Cassazione non ne ha esaminato il merito perché ha rilevato la prescrizione.
art. 129, comma 2 codice di procedura penale
Prevede la pronuncia di assoluzione quando, all'evidenza, il fatto non sussiste; la Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per una assoluzione di merito.
art. 224 codice della strada
Norma che dispone la comunicazione al Prefetto delle sentenze che rilevano fatti rilevanti ai fini della circolazione stradale; la Cassazione ha ordinato l'invio di copia della sentenza al Prefetto di Padova.
Prescrizione (rilevazione d'ufficio della causa estintiva)
Il termine massimo di prescrizione è maturato (cinque anni dalla consumazione) e la causa estintiva del reato può essere rilevata d'ufficio in Cassazione, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 e Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009
Principi consolidati secondo cui, se già sussiste una causa di estinzione del reato, le eventuali nullità o vizi di motivazione non incidono sull'esito in Cassazione e non è necessario rinviare il giudizio al merito.
Massime di principio
- Se in sede di legittimità emerge che il reato è estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio senza esaminare nel merito tutte le censure processuali o di motivazione.
- La rilevazione d'ufficio della prescrizione è ammessa in Cassazione quando il termine è ormai decorso e non sussistono vizi di ammissibilità che impediscano la validità dell'impugnazione.
- Non è possibile ottenere in Cassazione una assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2 cod. proc. pen. se non è palese, ex documento o elemento incontestabile, l'insussistenza del fatto.
- La declaratoria di estinzione del reato comporta l'eliminazione delle sanzioni penali e può comportare anche la revoca delle sanzioni amministrative accessorie precedentemente applicate.
- In presenza di contestazioni sulle modalità e tempistiche degli accertamenti (es. esame ematico), tali questioni restano rilevanti se la prescrizione non è intervenuta; altrimenti perdono rilevanza pratica in sede di legittimità.
- È buona prassi, in simili casi, verificare tempestivamente i termini di prescrizione e valutare l'opportunità di eccepirli, poiché incidono direttamente sull'efficacia delle impugnazioni e sulle possibili attività difensive.
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