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Sentenza

Sentenza n. 451/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato protocollo FR/L/Q/2023/103276, emesso in data 24/02/2025 dallo SUI di Frosinone ed in pari data notificato a mezzo comunicazione sul portale SUI.

Giustizia amministrativa202500335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato per l'assunzione di un lavoratore extracomunitario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la revoca del nulla osta, disposta dopo il suo rilascio in ragione dell'accertamento di carenze nella documentazione prodotta. Deduceva la violazione e l'errata interpretazione degli artt. 21-octies, comma 1, e 21-nonies della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, sostenendo che l'amministrazione non avrebbe esaminato la documentazione trasmessa via PEC in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento e non avrebbe indicato adeguatamente le ragioni della revoca, l'interesse pubblico perseguito e la prevalenza di tale interesse su quello privato. Contestava inoltre la violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, sostenendo che gli elementi sopravvenuti e il possesso dei requisiti sostanziali avrebbero dovuto consentire una valutazione favorevole, nonostante eventuali carenze formali. L'amministrazione chiedeva il rigetto del ricorso. Il TAR ha preliminarmente espunto dal fascicolo la documentazione depositata il giorno precedente l'udienza, perché tardiva ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la legittimità della revoca. Ha qualificato la fattispecie prevista dall'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022 come una forma speciale e vincolata di revoca del nulla osta, distinta sia dalla revoca per sopravvenienze o diversa valutazione dell'interesse pubblico prevista dall'art. 21-quinquies l. 241/1990, sia dall'annullamento d'ufficio disciplinato dall'art. 21-nonies. La norma consente il rilascio del nulla osta entro trenta giorni anche quando non siano ancora state acquisite tutte le informazioni sugli elementi ostativi, ma impone la revoca quando tali elementi siano successivamente accertati; non sono quindi necessarie specifiche ragioni di interesse pubblico né una comparazione tra interessi. Nel caso concreto erano state segnalate numerose carenze: richiesta di idoneità alloggiativa non firmata, riferita a un alloggio diverso e priva delle formalità comunali; sostituzione del DURC con un'autocertificazione; mancanza della cessione di fabbricato; asseverazione incompleta; assenza della proposta contrattuale; verifica presso il centro per l'impiego priva di firma, timbro e ricevute. Il ricorrente non ha dimostrato di avere trasmesso, con la PEC del 7 febbraio 2025, documentazione idonea a superare tali rilievi: risultava prodotta soltanto la ricevuta della PEC, senza prova del contenuto e senza allegazioni specifiche. I documenti depositati in giudizio non risultavano inoltre trasmessi nel procedimento e, comunque, non superavano tutte le carenze riscontrate. La motivazione del provvedimento è stata ritenuta sufficiente perché riferita agli elementi ostativi previsti dalla norma speciale. È stata respinta anche la censura fondata sull'art. 5 d.lgs. 286/1998, sia perché la norma riguarda il permesso di soggiorno e non la revoca del nulla osta, sia perché il ricorrente non aveva individuato specifiche sopravvenienze ritualmente rappresentate all'amministrazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 42, commi 1 e 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122

    «Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale»; «al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso».

    La disposizione introduce una fattispecie speciale di revoca vincolata: il nulla osta può essere rilasciato prima del completamento dell'istruttoria, ma deve essere revocato quando siano successivamente accertati elementi ostativi relativi ai requisiti previsti dagli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998.

  • artt. 22 e 24 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Individuano gli elementi ostativi la cui successiva emersione comporta, ai sensi dell'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.

  • art. 21-quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241

    La revoca speciale del nulla osta prevista dall'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022 è distinta dalla revoca generale fondata su sopravvenienze o su una nuova valutazione dell'interesse pubblico.

  • art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241

    La revoca speciale non costituisce annullamento d'ufficio e non richiede l'indicazione di ragioni di interesse pubblico né la comparazione con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La disciplina degli elementi sopravvenuti attiene al rilascio del permesso di soggiorno e non è applicabile alla revoca del nulla osta al lavoro oggetto del giudizio.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La documentazione depositata oltre il termine perentorio è stata espunta dal fascicolo e non è stata utilizzata ai fini della decisione.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta al lavoro prevista dall'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, conseguente al successivo accertamento degli elementi ostativi richiamati dalla norma, è un provvedimento vincolato e speciale, distinto sia dalla revoca ex art. 21-quinquies sia dall'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990.
  • Poiché il nulla osta può essere rilasciato entro il termine previsto anche prima del completamento dell'istruttoria sugli elementi ostativi, il successivo accertamento di tali elementi impone all'amministrazione di revocare il nulla osta e il visto di ingresso, senza necessità di una nuova valutazione dell'interesse pubblico o di una comparazione con l'interesse privato.
  • Nel giudizio di annullamento, la mera ricevuta di consegna di una PEC non dimostra il contenuto degli allegati eventualmente trasmessi; chi invoca l'avvenuta produzione documentale deve provare che la documentazione sia stata effettivamente trasmessa e che sia idonea a superare i rilievi procedimentali contestati.
  • La disciplina degli elementi sopravvenuti prevista dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, relativa al permesso di soggiorno, non può essere estesa alla diversa fattispecie della revoca del nulla osta al lavoro disciplinata dall'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022.
  • La documentazione depositata oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 73, comma 1, c.p.a. deve essere espunta dal fascicolo e non può essere valutata ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimentoAutotutela decisoria

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