Cassazione Penale, Sentenza n. 28302/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame (23/12/2021) che aveva rigettato la richiesta di riesame del provvedimento del G.I.P. (26/11/2021) con cui era stata disposta la custodia in carcere per un episodio di detenzione di cocaina del 23 marzo 2021. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. e mancata applicazione della retrodatazione dei termini in caso di "contestazioni a catena" tra il fatto del 23/3/2021 e quello del 24/3/2021 (quest'ultimo già definito con patteggiamento relativo a 48 g di cocaina), con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare; (ii) carenza e illogicità della motivazione circa l'esistenza dell'esigenza cautelare di prevenire il rischio di recidiva (art. 274, lett. c), in quanto non sarebbe stata dimostrata la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e lo ha respinto. Sulla questione della retrodatazione (art. 297, comma 3 c.p.p.) la Corte ha ritenuto che il meccanismo non fosse applicabile perché, al momento dell'adozione del secondo provvedimento cautelare (26/11/2021), i termini complessivi non risultavano già scaduti anche se si fosse effettuata la retrodatazione; dunque mancava il presupposto per l'effetto di inefficacia invocato. Quanto al profilo della recidiva (art. 274, lett. c), la Suprema Corte ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del Tribunale per il riesame che aveva valorizzato la gravità del fatto, il collegamento dell'indagato con un contesto criminale di rilievo e il fatto che il reato era stato commesso mentre lo stesso era in detenzione domiciliare, elementi idonei a fondare la prognosi di pericolosità attuale. La Corte ha inoltre confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'attualità del pericolo non richiede la previsione di una specifica occasione prossima di delinquere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
indica il rito del riesame cui è stato adito il Tribunale per il riesame; utilizzato per inquadrare la competenza del giudice che ha deciso il riesame
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma sostanziale che punisce la detenzione di stupefacenti; fatto contestato al ricorrente (detenzione di cocaina)
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
prevede la possibilità di retrodatare la decorrenza della custodia cautelare in caso di contestazioni connesse; la Corte interpreta che la retrodatazione possa incidere sull'efficacia della precedente ordinanza solo se, per effetto della retrodatazione, i termini complessivi fossero già scaduti al momento dell'emissione del secondo provvedimento
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
prevede l'esigenza cautelare fondata sul pericolo di recidiva; la Corte conferma che l'attualità del pericolo non richiede la previsione di una specifica o imminente occasione di reato, ma una valutazione prognostica basata su elementi concreti (personalità, modalità del fatto, contesto socio-ambientale, vicinanza temporale dei fatti)
art. 303, comma 1, lett. a), num. 3, cod. proc. pen.
richiamato nel computo dei termini temporali rilevanti per la durata della misura cautelare (calcolo dell'anno utile ai fini della decorrenza dei termini)
art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
norma citata in relazione al regime di detenzione domiciliare provvisoria che sussisteva per il ricorrente in altro procedimento; rilevante ai fini della valutazione delle esigenze cautelari
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato con riferimento alla valutazione sulla sanzione per l'inammissibilità del ricorso e l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. può essere invocata nel riesame solo se, computando la durata complessiva della custodia (anche riferita a fasi non omogenee), i termini fossero già scaduti al momento dell'adozione del secondo provvedimento; in mancanza di scadenza non opera la perdita di efficacia della misura.
- Per valutare l'eventuale 'contestazione a catena' occorre dimostrare non solo la connessione materiale tra più fatti ma soprattutto che, per effetto della retrodatazione, sarebbe venuta a mancare l'efficacia cautelare al momento del secondo provvedimento.
- L'attualità del pericolo di recidiva (art. 274, lett. c) non richiede la previsione di una specifica, imminente occasione di reato: è sufficiente una prognosi fondata su elementi concreti (modalità del fatto, personalità dell'indagato, contesto socio-ambientale, comportamento in precedenti misure) che rendano probabile una ricaduta prossima nel tempo, anche se non individuabile nella sua forma specifica.
- Il giudice della cautela deve motivare la sua valutazione con riferimento a elementi concreti e recenti; la mera genericità o il riferimento ad antecedenti lontani senza analisi del contesto e della personalità possono invece essere censurati.
- Quando si impugna una misura cautelare per vizi legati alla durata o alla retrodatazione, è essenziale documentare con precisione i termini già scontati e la loro incidenza sul computo complessivo; senza tale prova l'eccezione è destinata a fallire per difetto di interesse.
- La commissione di reati durante una condizione di detenzione domiciliare o sotto misure cautelari costituisce un elemento particolarmente rilevante per valutare indifferenza alle prescrizioni e rafforza la prognosi di pericolosità.
- In sede di impugnazione è strategico confrontarsi direttamente con l'orientamento giurisprudenziale consolidato sulla materia (e non limitarsi ad assumere orientamenti superati), soprattutto circa i concetti di 'attualità' e 'imminenza' del pericolo di recidiva.
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