Sentenza n. 1290/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza ordinare l’ottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 342/2024 pubblicata il 09/02/2024, notificata in forma esecutiva in data 19/02/2024, con il conseguente obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Sandano Francesca dell’importo di € 1.000,00, Sbaraglia Daniela dell’importo di € 500,00 e Scaranello Alessia dell’importo di € 2.500,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto alle ricorrenti somme da accreditare sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 342/2024, notificata in forma esecutiva al Ministero il 19 febbraio 2024. Il titolo riconosceva a ciascuna ricorrente il diritto all’accredito sulla carta elettronica del docente di somme riferite a specifici anni scolastici: euro 1.000 per la prima ricorrente, euro 500 per la seconda ed euro 2.500 per la terza. Le ricorrenti hanno dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e chiesto anche la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l’omessa esecuzione del giudicato. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme, notificata al Ministero e non eseguita, e che era decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di accreditare sulla carta elettronica delle ricorrenti le somme liquidate dal giudice ordinario, oltre agli interessi legali decorrenti dalle singole date del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha respinto la richiesta di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti dell’amministrazione, la penalità non è stata ritenuta necessaria in concreto, considerata la nomina del commissario, la complessità e serialità del contenzioso relativo alla carta del docente, le difficoltà operative e organizzative del Ministero e la natura non alimentare, facoltativa e incentivante del beneficio. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre, anche d’ufficio, una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, ma la misura può essere negata quando ricorrano ragioni ostative concrete.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza per l’esecuzione di obbligazioni pecuniarie nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo l’infruttuoso decorso del termine previsto dalla disposizione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 55/2014
È stato applicato per la dimidiazione dei compensi professionali, ulteriormente ridotti in ragione della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell’amministrazione.
Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al d.m. 55/2014
È stata utilizzata come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l’esistenza di un titolo giudiziale esecutivo, la sua rituale notificazione all’amministrazione e l’omessa esecuzione, una volta decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche, per ordinare l’esecuzione del giudicato.
- Quando il giudicato impone un pagamento o un accredito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e includere gli interessi legali maturati dal momento in cui il diritto è divenuto esigibile fino alla concreta attribuzione della somma.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta costituisce una misura idonea a garantire l’esecuzione del giudicato in caso di persistente inerzia dell’amministrazione; il commissario può essere autorizzato a delegare le proprie funzioni e deve operare entro il termine fissato dal giudice.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente nei confronti dell’amministrazione inadempiente: può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, per altre ragioni ostative, tra cui la complessità organizzativa e procedimentale dell’adempimento, la serialità del contenzioso, i vincoli operativi dell’amministrazione e la sufficiente efficacia di strumenti alternativi come il commissario ad acta.
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