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Sentenza

Sentenza del 29/05/2018 n. 5121 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

N. 1/2018 PROCESSO TRIBUTARIO - APPELLO - Allegazioni - Sentenza impugnata - Necessità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato l'intimazione di pagamento deducendo la mancata notifica delle cartelle presupposte, la prescrizione dei tributi e la decadenza dall'azione di riscossione. In appello l'Agenzia ha sostenuto il difetto di giurisdizione del giudice tributario, la validità delle notifiche, l'applicazione del termine decennale di prescrizione e l'ammissibilità della produzione documentale effettuata in secondo grado. Il contribuente ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancata allegazione della sentenza impugnata e per violazione del principio di non contestazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato ammissibile l'appello, precisando che la mancata allegazione della sentenza impugnata non comporta inammissibilità, poiché tale adempimento non è espressamente previsto e l'art. 53 del d.lgs. 546/1992 impone la trasmissione del fascicolo di primo grado contenente la sentenza. Nel merito, ha però rigettato integralmente l'appello: la controversia rientrava nella giurisdizione tributaria perché riguardava la mancata notifica delle cartelle presupposte; per la TARSU opera la prescrizione quinquennale; inoltre, per le cartelle più recenti non era stata provata una valida notifica, poiché, in caso di irreperibilità relativa, mancava la raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 942,50.

Norme richiamate

  • Art. 53 del d.lgs. 546/1992

    Il fascicolo trasmesso dalla commissione di primo grado a quella di appello deve includere copia della sentenza.

    La norma costituisce un elemento utile per esonerare l'appellante dall'obbligo di allegare autonomamente all'appello la sentenza impugnata; la sua omissione non determina, di per sé, l'inammissibilità del gravame.

  • Art. 2 del d.lgs. 546/1992

    Esclude dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.

    Quando il contribuente contesta la mancata o invalida notifica della cartella presupposta e impugna il primo atto con cui viene a conoscenza della pretesa tributaria, la giurisdizione appartiene al giudice tributario.

  • Art. 19 del d.lgs. 546/1992

    Consente l'impugnazione degli atti della riscossione tributaria, compreso l'atto che manifesta per la prima volta la pretesa quando gli atti presupposti non siano stati validamente notificati.

  • Art. 2948, n. 4, c.c.

    I tributi locali periodici, come la TARSU, sono soggetti alla prescrizione quinquennale, poiché costituiscono obbligazioni periodiche autonome per ciascun periodo contributivo.

  • Art. 140 c.p.c.

    In caso di irreperibilità relativa, la notifica richiede il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa al destinatario; la sola spedizione, senza effettiva ricezione secondo quanto affermato dalla sentenza, non è sufficiente.

  • Art. 26 del d.P.R. 602/1973

    Per la notifica delle cartelle di pagamento rinvia alle forme previste dalla disciplina generale applicabile, inclusa quella dell'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa.

  • Art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. 600/1973

    Disciplina le modalità di notificazione degli atti fiscali e, coordinato con l'art. 26 del d.P.R. 602/1973, impone il rispetto delle formalità previste per l'irreperibilità relativa.

  • Art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992

    La sentenza considera astrattamente ammissibile la produzione di documenti nuovi in appello, ma chiarisce che tali documenti devono comunque dimostrare concretamente la validità della notifica; l'ammissibilità della produzione non equivale alla sua sufficienza probatoria.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello non è automaticamente inammissibile se non contiene in allegato una copia della sentenza impugnata, quando la sentenza è già presente nel fascicolo trasmesso dal primo grado.
  • La giurisdizione tributaria sussiste quando il contribuente contesta la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento e impugna il primo atto successivo con cui viene informato della pretesa; la giurisdizione ordinaria riguarda invece, in linea generale, gli atti dell'esecuzione forzata successivi a una valida notifica della cartella.
  • Per tributi locali periodici come la TARSU, il termine ordinario di prescrizione è quinquennale e la notifica della cartella deve essere validamente provata per interromperlo.
  • In caso di irreperibilità relativa, la notifica della cartella richiede il completamento di tutte le formalità dell'art. 140 c.p.c.; l'ente della riscossione deve poter dimostrare tali adempimenti.
  • La produzione di documenti in appello, anche quando astrattamente consentita, non sana una notifica irregolare né sostituisce la prova degli adempimenti essenziali.
  • Quando l'ente non dimostra la valida notifica delle cartelle entro il termine di prescrizione, l'intimazione di pagamento e la relativa pretesa possono essere annullate o dichiarate prescritte.

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