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Sentenza

Sentenza del 03/03/2022 n. 1795 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

ICI/IMU - avviso di accertamento - obbligo di motivazione - indicazione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa - sufficienza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IMU per carenza di motivazione. Il ricorrente deduceva che l'atto non avrebbe indicato adeguatamente i fatti e le ragioni che giustificano la pretesa tributaria, rendendo impossibile contestare l'an e il quantum dell'imposta.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento fosse adempiuto. È sufficiente che l'atto ponga il contribuente in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa (soggettivi e oggettivi) e di contestare efficacemente an e quantum; non è richiesta la prova compiuta dei fatti, ma l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa. Pertanto l'accertamento è stato considerato adeguatamente motivato e l'impugnazione respinta.

Norme richiamate

  • Art. 11 comma 2-bis D.Lvo 504/1992

    Art. 11, comma 2-bis, D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 504

    Norma richiamata quale parametro in materia di obbligo motivazionale degli atti impositivi relativi all'ICI/IMU; impone che l'atto contenga motivazione tale da permettere al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa tributaria.

  • Cass. Sez. 5, ord. n. 26431/2017

    La pronuncia chiarisce che la motivazione degli avvisi di accertamento è soddisfatta quando vengono indicati gli elementi essenziali della pretesa e i fatti astrattamente giustificativi, riservando alla fase contenziosa la verifica dell'effettivo verificarsi dei fatti e della loro capacità probatoria.

Massime di principio

  • La motivazione dell'avviso di accertamento deve permettere al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa (soggettivi: identità del contribuente; oggettivi: immobile, periodo, base imponibile, calcolo).
  • Non è necessario che l'ente dimostri nell'atto la prova compiuta dei fatti; è sufficiente indicare i 'fatti astrattamente giustificativi' che delimitano le ragioni dell'ente.
  • Se l'avviso contiene l'indicazione chiara degli estremi della posizione creditoria e dei fatti su cui si fonda, l'atto supera il requisito motivazionale e va valutato nel merito in sede di impugnazione.
  • Per il contribuente: contestare tempestivamente l'an e il quantum e richiedere, se necessario, copia degli atti e degli elementi su cui l'ente si è basato per poter svolgere una difesa efficace.
  • Per l'ente impositore: indicare sempre negli avvisi gli elementi essenziali (identificazione dell'immobile, periodo, base imponibile, calcolo e fatti che giustificano la rettifica) anche se non si allegano tutte le prove probatorie nell'atto.
  • Un linguaggio meramente schematico o formule generiche possono essere insufficienti; tuttavia la mancanza di dettaglio non invalida automaticamente l'atto se il contribuente è comunque posto in condizione di contestarlo.
  • In fase contenziosa il giudice verifica l'effettivo verificarsi dei fatti e la loro idoneità a fondare l'imposta; l'atto impugnato funge da delimitazione delle questioni dibattute.

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