Sentenza del 03/03/2022 n. 817 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento - Studi di settore - Contraddittorio - Omissione - Nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato la nullità dell'atto impositivo e della pretesa tributaria in esso incorporata a causa dell'omissione del contraddittorio preventivo. L'accertamento basato sugli studi di settore, privo del necessario confronto con il contribuente, è stato ritenuto invalido e la pretesa tributaria non ha potuto essere fatta valere.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Nell'accertamento effettuato con l'ausilio degli studi di settore è stato omesso il contraddittorio preventivo con il contribuente. Il ricorrente ha contestato la validità dell'atto impositivo poiché la procedura di contraddittorio, volta a permettere al contribuente di fornire chiarimenti e documenti che possano incidere sui parametri degli studi di settore, è requisito procedurale essenziale per la validità dell'accertamento.
Norme richiamate
studi di settore
Gli studi di settore, quando utilizzati per determinare ricavi/compensi presunti, richiedono il preventivo contraddittorio con il contribuente; la mancata osservanza di questa fase procedurale comporta la nullità dell'atto impositivo derivante dall'accertamento basato su tali studi.
principio del contraddittorio / diritto di difesa
Il contraddittorio preventivo è qualificato come requisito essenziale del procedimento tributario fondato sugli studi di settore: la sua omissione configura una lesione del diritto di difesa che determina l'invalidità dell'atto impositivo.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione procede ad accertamenti basati sugli studi di settore, il contraddittorio preventivo con il contribuente è obbligatorio: la sua omissione può determinare la nullità dell'atto.
- La nullità per omissione del contraddittorio ha effetto anche sulla pretesa tributaria incorporata nell'atto: l'atto nullo non può fondare un'efficace richiesta di pagamento.
- In casi simili il contribuente deve eccepire tempestivamente l'omissione del contraddittorio in sede giurisdizionale per ottenere la declaratoria di nullità; l'amministrazione, se intende perseguire l'accertamento, dovrà riesporre l'atto seguendo la procedura corretta e nel rispetto dei termini di decadenza/ prescrizione.
- Occorre verificare sempre se l'omissione è assoluta (contraddittorio totalmente mancante) o solo formale/irregolare: nel primo caso è più probabile la nullità, nel secondo la violazione potrebbe essere sanata o ritenuta non decisiva.
- La posizione pratica del contribuente migliora se documenta che il contraddittorio avrebbe potuto influire sul risultato (es. dati, giustificazioni o rettifiche non acquisiti), rafforzando la richiesta di nullità dell'atto.
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