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Sentenza

Sentenza del 03/03/2022 n. 964 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - IMU - ICI - Esercizio di culto - Finalità di solidarietà - Utilizzazione diretta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

la società contestava l'assoggettamento a ICI/IMU sostenendo che gli immobili erano destinati all'esercizio del culto e ad attività ricettive assistenziali senza fini di lucro e con finalità di solidarietà, essendo utilizzati da una Congregazione di suore in virtù di un comodato gratuito; chiedeva pertanto l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 504/1992

La decisione

la Corte ha ritenuto che l'esenzione richiede la doppia condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e della loro esclusiva destinazione ad attività peculiari non produttive di reddito. In presenza di utilizzazione indiretta (comodato a terzi), l'esenzione non spetta anche se l'uso è svolto con finalità di pubblico interesse o solidarietà. Pertanto la domanda di esenzione è stata respinta. Decisione conforme a Cass. 18838/2006.

Norme richiamate

  • d.lgs. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. i)

    esenzioni per immobili destinati all'esercizio del culto e ad attivita' ricettive assistenziali senza fini di lucro e con finalita' di solidarieta'

    l'esenzione opera soltanto se gli immobili sono utilizzati direttamente dall'ente possessore e sono esclusivamente destinati ad attivita' peculiari non produttive di reddito

  • Cass. 18838/2006

    conferma che il comodato gratuito a terzi (es. una congregazione) non consente l'esenzione perché manca l'utilizzazione diretta da parte del proprietario

Massime di principio

  • L'esenzione IMU/ICI per immobili destinati al culto o ad attività assistenziali non si applica se il proprietario non utilizza direttamente gli immobili: l'utilizzazione indiretta (comodato, locazione, gestione a terzi) esclude l'agevolazione.
  • La mera finalità di solidarietà o il carattere non lucrativo del soggetto utilizzatore non compensano la mancanza di utilizzazione diretta da parte del possessore.
  • Per ottenere l'esenzione è necessario dimostrare sia la destinazione esclusiva ad attività tipiche e non produttive di reddito sia che il soggetto possessore esercita effettivamente (direttamente) l'attività sull'immobile.
  • In casi complessi (gruppi, enti collegati, contratti di comodato/gestione) è utile verificare la coincidenza o meno della titolarità giuridica con l'effettiva conduzione dell'attività: se il proprietario e l'ente che svolge l'attività sono la stessa persona/ente l'esenzione potrà più facilmente essere riconosciuta.
  • Documentazione probatoria (atti costitutivi, statuti, convenzioni, effettiva gestione operativa) è cruciale per dimostrare la diretta utilizzazione e la natura non reddituale dell'attività.

Testo integrale

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