Sentenza del 03/03/2022 n. 298 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
E D. s.p.a. aveva presentato una dichiarazione DOCFA per aggiornamento catastale di un immobile in Via Padova a Ferrara. L'Agenzia rettificò la dichiarazione aumentando la rendita catastale da € 7.616 a € 28.042. Il contribuente impugnò l'accertamento davanti alla CTP di Ferrara che, per difetto di motivazione, annullò l'atto. L'Ufficio appellò sostenendo la correttezza dell'accertamento e della motivazione; il contribuente resistette difendendo la sentenza di primo grado.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza della CTP. Ha ritenuto illegittimo l'accertamento perché l'Amministrazione, oltre a rivalutare economicamente gli elementi dichiarati, ha valorizzato beni non considerati dal contribuente (tra cui un'area scoperta di 18.935 mq) e la motivazione dell'atto e della relazione di stima è risultata del tutto insufficiente e assertiva, redatta senza alcun sopralluogo e limitata a dichiarare la non congruità della rendita dichiarata. Per questi motivi l'accertamento è stato annullato. L'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese di lite a favore di E D. s.p.a., liquidate in € 2.600 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992 art. 32
Uso procedurale: l'Ufficio ha depositato una memoria illustrativa ai sensi dell'art. 32. La norma regola i poteri e i termini per le memorie in sede di giudizio tributario.
D.L. n. 137/2020 art. 27 comma 2
Disposizioni emergenziali: la causa è stata decisa sulla base degli atti secondo quanto prescritto dal citato decreto, ossia valutando gli atti documentali quando le udienze sono limitate per ragioni emergenziali.
D.Lgs. n. 546/1992 art. 15
Principi generali sulle spese di lite: applicato per la liquidazione e l'attribuzione delle spese di giudizio.
Codice di procedura civile art. 91
Criteri generali per la pronuncia sulle spese di lite; la CTR ha seguito i principi di proporzionalità e soccombenza per addebitare le spese all'Ufficio appellante.
D.M. n. 55/2014
Parametro utilizzato per la liquidazione delle spese di lite; la CTR ha quantificato le spese in base ai parametri del decreto ministeriale.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. nn. 31809/2018, 12777/2018, 12497/2016, 23237/2014)
Principio di diritto richiamato: quando l'accertamento catastale segue la procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'avviso è minimo se l'Ufficio si limita a diversa valutazione tecnica degli stessi elementi; ma se l'Ufficio valorizza elementi non dichiarati dal contribuente occorre una motivazione approfondita che specifichi le differenze rilevate. La CTR ha applicato questo consolidato orientamento.
Massime di principio
- Se l'Ufficio rettifica una dichiarazione DOCFA limitandosi a una diversa valutazione economica degli elementi dichiarati, la motivazione può essere sintetica; ma se l'Amministrazione attribuisce rilievo a elementi non considerati dal contribuente (es. aree, consistenze aggiuntive), la motivazione deve essere approfondita e specifica.
- Una relazione di stima assertiva, priva di spiegazioni tecniche e senza sopralluogo quando rileva elementi nuovi, è insufficiente e può portare all'annullamento dell'accertamento per difetto di motivazione.
- Il contribuente può efficacemente contestare l'accertamento sottolineando incoerenze temporali o l'uso di valori unitari già utilizzati dall'Ufficio in momenti ravvicinati; un incremento rilevante della rendita richiede giustificazioni documentali e tecniche convincenti.
- Le nuove modifiche catastali intervenute dopo l'atto impugnato (es. frazionamento, soppressione) non incidono sul giudizio relativo alla rendita oggetto del contenzioso, salvo che le nuove rendite non siano espressamente oggetto del ricorso.
- In caso di soccombenza dell'Amministrazione per difetto di motivazione, è probabile l'addebito delle spese di lite a carico dell'Ufficio, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014.
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