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Sentenza

Sentenza del 03/03/2022 n. 816 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Processo - Atti presupposti - Omessa impugnazione - Preclusioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice ha ritenuto precluse le doglianze concernenti i vizi dell'atto presupposto non impugnato tempestivamente, inclusa l'eccezione di prescrizione del credito se la prescrizione è maturata prima della notifica dell'atto presupposto; di conseguenza le censure del contribuente sono state respinte e l'atto successivo è stato confermato

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il contribuente ha dedotto vizi dell'atto presupposto (es. avviso di accertamento o altro atto impositivo) nel corso di un giudizio relativo ad un atto conseguente (es. cartella di pagamento, intimazione di pagamento). In particolare ha eccepito anche la prescrizione del credito tributario maturata anteriormente alla notifica dell'atto presupposto

Norme richiamate

  • principio di preclusione processuale nelle controversie tributarie

    le censure relative all'atto presupposto non tempestivamente impugnato sono precluse nel giudizio avente ad oggetto atti successivi; la preclusione si estende anche alla contestazione della prescrizione del credito quando la prescrizione è maturata anteriormente alla notifica dell'atto presupposto

Massime di principio

  • Se non si impugna entro termine l'atto impositivo originario, non sarà possibile sollevare in seguito presso il giudice impugnative i vizi di quell'atto nell'ambito di un giudizio su atti esecutivi o di riscossione sorti in seguito
  • La prescrizione del credito maturata prima della notifica dell'atto impositivo non può essere efficacemente opposta se l'atto impositivo stesso non è stato tempestivamente impugnato: il contribuente perde la possibilità di far valere tale eccezione in un giudizio successivo
  • Per salvaguardare diritti, il contribuente deve impugnare tempestivamente l'atto presupposto; l'impugnazione è la via processuale ordinaria per far valere vizi dell'atto originario
  • Eccezioni di nullità assoluta dell'atto (es. totale mancanza di competenza o mancanza degli elementi essenziali per la formazione dell'atto) potrebbero essere valutate diversamente e, in alcuni casi, essere relevabili anche oltre i termini, ma queste ipotesi richiedono verifica caso per caso
  • In presenza di dubbi sulla prescrizione o su vizi procedurali dell'atto impositivo, è consigliabile agire tempestivamente e documentare le circostanze che possono interrompere o sospendere i termini di prescrizione o che configurano nullità assolute

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