Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/03/2022 n. 6948 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia verteva sulla classificazione doganale di apparecchi denominati "SetTopBox" importati nel 2007: i contribuenti avevano dichiarato la merce esente da dazio alla sottovoce (set-top boxes con modem per accesso a Internet), mentre l'Ufficio le aveva ricondotte a una sottovoce tassata al 14% ritenendo il modem inattivo all'atto dello sdoganamento e attivabile solo tramite intervento di personale specializzato. L'Agenzia aveva proposto ricorso principale in Cassazione sul capo relativo alle sanzioni; le società hanno proposto ricorso incidentale sul capo relativo al tributo/classificazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Nomenclatura Combinata vada interpretata nel senso che il modem deve essere, di per sé, idoneo ad accedere a Internet (indipendentemente dall'effettiva attivazione al momento dell'importazione) e che l'apparecchio debba contemporaneamente consentire la ricezione di segnali televisivi e incorporare tale modem per essere qualificato nella sottovoce esente. Pertanto la sentenza di merito aveva applicato requisiti ulteriori rispetto alla Nomenclatura.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente ai due terzi delle sanzioni oggetto di definizione agevolata (D.L. n.119/2018). Esaminato il ricorso incidentale, ha accolto il primo motivo delle società (cassando la decisione impugnata sul punto) e, non essendo necessario ulteriore accertamento, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso incidentale: le apparecchiature devono essere classificate nella sottovoce esente (set-top boxes con funzione di comunicazione) perché dotate di modem intrinsecamente idoneo all'accesso a Internet, indipendentemente dall'attivazione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia relativo alle sanzioni e ha compensato integralmente le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2658/87, art. 12, par. 1

    Stabilisce che la Commissione adotta annualmente la versione della Nomenclatura Combinata e le aliquote dei dazi applicabili; questa norma è richiamata per individuare la versione della Nomenclatura applicabile al periodo di importazione.

  • Regolamento (CE) n. 1549/2006 (versione della Nomenclatura Combinata applicabile dal 1/1/2007)

    Contiene la descrizione delle sottovoci rilevanti: includendo nella sottovoce esente i "set-top boxes con funzione di comunicazione" dotati di microprocessore e modem per accesso a Internet; la Corte l'ha interpretata nel senso che è sufficiente che il modem sia intrinsecamente idoneo all'accesso a Internet.

  • Nomenclatura Combinata - sottovoci 8528711300 (0% dazio) e 8528711900 (14% dazio)

    La sottovoce esente si applica agli apparecchi riceventi per televisione che incorporano un modem per accesso a Internet e funzioni di scambio interattivo; la sottovoce tassata comprende gli altri apparecchi della stessa categoria. La classificazione dipende dalle caratteristiche intrinseche del bene (ricezione TV + modem idoneo all'accesso a Internet), non dallo stato operativo al momento dell'importazione.

  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, comma 6

    Prevede la possibilità di definizione agevolata che determina l'estinzione parziale delle somme dovute (applicata nel caso per l'estinzione di due terzi delle sanzioni).

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. sent. 22 novembre 2012, Digitalnet)

    Principio secondo cui, ai fini della classificazione, un modem per accesso a Internet è un dispositivo che deve essere intrinsecamente in grado di accedere a Internet e assicurare l'interattività, indipendentemente dalla tecnica di attivazione.

Massime di principio

  • Per la classificazione doganale conta la natura e l'idoneità intrinseca del componente (es. modem) a garantire l'accesso a Internet e l'interattività, non l'effettiva attivazione o l'eventuale necessità di interventi di terzi al momento dell'importazione.
  • Un bene che simultaneamente consente la ricezione di segnali televisivi e incorpora un modem idoneo all'accesso a Internet va generalmente qualificato nella sottovoce esente (set-top boxes con funzione di comunicazione); mancando una delle due caratteristiche si applica la sottovoce residuale tassata.
  • La valutazione della classificazione non può essere subordinata a requisiti aggiuntivi non previsti dalla Nomenclatura (es. obbligo che il modem sia già attivato alla dogana).
  • In sede di contenzioso, ricorsi incidentali che investono il capo relativo al tributo possono essere esaminati in via prioritaria e, se accolti, rendere inammissibili i rimedi principali su aspetti diversi (es. sanzioni).
  • L'adesione a forme di definizione agevolata può estinguere parzialmente le pretese sanzionatorie; ciò va considerato nella quantificazione complessiva della controversia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.