Sentenza n. 14726/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento, comunicato in data 31.10.2022, con cui il Ministero dell'Interno decretava il mancato accoglimento della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, presentata dal ricorrente in data 15.01.2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato in considerazione di una condanna penale per lesioni personali e violenza privata commesse in ambito familiare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato nel 2016 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Dopo il preavviso di diniego e l'interlocuzione procedimentale, il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza nel 2022, valorizzando un decreto penale di condanna del 2017 per lesioni personali e violenza privata, relativo a fatti commessi in ambito familiare, con pena detentiva poi convertita in sanzione pecuniaria. Il ricorrente deduceva essenzialmente la natura risalente e isolata dell'episodio, la successiva remissione della querela da parte della compagna, nonché il proprio radicamento sociale e lavorativo in Italia, comprovato anche dal conseguimento di due diplomi di laurea. Contestava quindi la valutazione ministeriale di inaffidabilità e il diniego di cittadinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. La concessione della cittadinanza per residenza è qualificata come atto discrezionale di alta amministrazione, fondato su una valutazione complessiva dell'integrazione del richiedente e della sua irreprensibilità, anche in prospettiva prognostica. Il giudice ha ritenuto non manifestamente irragionevole né illogica la valutazione ministeriale, considerando congiuntamente la non tenuità dei fatti, il loro svolgimento in ambito domestico e familiare e la relativa vicinanza temporale sia delle condotte sia della condanna rispetto alla domanda e al provvedimento finale. La presenza di un decreto penale di condanna consente una motivazione meno ampia e intensa rispetto ai casi fondati su una mera denuncia o notizia di reato. La remissione della querela e il radicamento sociale e lavorativo non imponevano un diverso esito, poiché l'Amministrazione può apprezzare il fatto storico del coinvolgimento in un procedimento penale conclusosi con una condanna. Il decorso di un significativo periodo di tempo e l'assenza di ulteriori condotte negative potranno essere valorizzati in una nuova istanza, ma non rendevano illegittimo il diniego impugnato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
La cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
La disposizione attribuisce all'Amministrazione un potere discrezionale di valutazione dell'integrazione del richiedente, delle sue condizioni personali e dell'irreprensibilità della condotta, in funzione dell'interesse pubblico connesso all'acquisto dello status civitatis.
art. 10-bis l. 241/1990
Il Ministero ha previamente comunicato il preavviso di diniego e consentito l'interlocuzione procedimentale con l'interessato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria da remoto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza costituisce esercizio di un potere discrezionale di alta amministrazione e richiede una valutazione complessiva dell'integrazione del richiedente, delle sue condizioni lavorative, economiche e familiari e dell'irreprensibilità della condotta, anche in prospettiva prognostica rispetto alla futura adesione ai valori costituzionali.
- Nel diniego di cittadinanza, la rilevanza di una condanna penale deve essere apprezzata globalmente, considerando la natura e la gravità dei fatti, il contesto in cui sono stati commessi, la loro distanza temporale dalla domanda e dal provvedimento e l'eventuale presenza di ulteriori elementi favorevoli o sfavorevoli.
- La motivazione del diniego di cittadinanza può essere meno ampia e intensa quando l'Amministrazione fonda la decisione su una sentenza o, a maggior ragione, su una condanna penale, rispetto all'ipotesi in cui consideri una mera denuncia o una semplice notizia di reato.
- La successiva remissione della querela non impedisce all'Amministrazione di valutare il fatto storico del coinvolgimento in un procedimento penale conclusosi con una condanna, né esclude la possibilità di fondare su tale elemento un giudizio prognostico di non piena affidabilità.
- Il radicamento sociale, familiare, lavorativo o formativo del richiedente non determina automaticamente il diritto alla cittadinanza e deve essere ponderato insieme agli elementi negativi relativi alla condotta.
- Il rigetto della domanda di cittadinanza non preclude la presentazione di una nuova istanza quando siano mutate le condizioni oggettive, sia decorso un consistente periodo di tempo e non risultino ulteriori condotte negative.
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