Cassazione Penale, Sentenza n. 3831/2022 del 03/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava l'ordinanza che, in data 29/09/2020, aveva sottoposto il ricorrente al regime di sorveglianza particolare per quattro mesi. Il ricorrente, tramite due motivi, eccepiva: (1) violazione dell'art. 420-ter c.p.p. per aver celebrato l'udienza nonostante il legittimo impedimento documentato della difesa e dello stesso detenuto; (2) carenza di motivazione, avendo il Tribunale trascurato le doglianze sulla illegittima collocazione in una camera detentiva dotata solo di letto, tavolo e sgabello e priva di televisione, con pregiudizio all'accesso al diritto all'informazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto dell'interesse ad impugnare previsto dall'art. 568, comma 4, c.p.p.: il provvedimento impugnato (regime di sorveglianza particolare di quattro mesi, con effetti immediati) era ormai cessato alla data della decisione (29/04/2021) e non risulta proroga. Pertanto mancava l'interesse attuale, concreto e immediato necessario per l'ammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 14-bis Ordinamento Penitenziario
Il regime di sorveglianza particolare ha una durata limitata; la proroga prevista non può produrre effetti oltre il limite massimo (richiamato in motivazione come non estendibile oltre sei mesi), per cui un provvedimento scaduto non determina interesse concreto all'impugnazione.
art. 14-ter Ordinamento Penitenziario
Norma richiamata dal ricorrente quale base per il reclamo contro il regime di sorveglianza particolare; nel caso concreto il Collegio non è entrato nel merito della sua applicazione perché ha ritenuto venuto meno l'interesse all'impugnazione.
art. 420-ter codice di procedura penale
art. 420-ter cod. proc. pen.
Profili processuali relativi all'udienza e a eventuali nullità o vizi connessi alla mancata comparizione per legittimo impedimento sono stati dedotti dal ricorrente, ma la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul punto sostanziale in virtù dell'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
art. 568, comma 4, codice di procedura penale
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
L'interesse ad impugnare è condizione di ammissibilità e requisito soggettivo del diritto di impugnare; deve essere attuale, concreto e sussistere sia al momento della proposizione dell'impugnazione sia al momento della decisione, pena l'inammissibilità.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare è requisito di ammissibilità: se il provvedimento contestato ha cessato i suoi effetti prima della decisione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse.
- Prima di proporre ricorso contro provvedimenti temporanei (es. misure disciplinari o regime di sorveglianza particolare), verificare la durata residua e l'eventuale proroga, perché la cessazione dell'effetto rende spesso inutile l'impugnazione in Cassazione.
- Le doglianze procedurali (es. legittimo impedimento del difensore, vizi di motivazione) rischiano di non essere esaminate sul merito se manca l'interesse concreto: valutare azioni cautelari o impugnazioni urgenti per preservare l'utilità della tutela.
- Se si contestano condizioni detentive o violazioni di diritti fondamentali, è utile documentare il danno attuale o chiedere misure riparatorie specifiche, onde evitare che la questione diventi astratta e inammissibile per sopravvenuta irrilevanza.
- La Corte può pronunciare sanzioni pecuniarie in caso di ricorso manifestamente infondato o con profili di colpa processuale; valutare la fondatezza e l'utilità dell'impugnazione prima di proporla.
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