Cassazione Penale, Sentenza n. 9712/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Prato (07/11/2018) che confermava la condanna per lesioni colpose derivanti da tamponamento; il ricorrente deduceva violazione dell'art. 35, D.Lgs. 274/2000 chiedendo l'estinzione del reato per integrale risarcimento (quantificato in circa €93.000) e contestava la motivazione del Tribunale in ordine all'entità del danno e al rigetto della definizione ex art. 35.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a vizi di motivazione e valutazioni di fatto non sindacabili in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, c.p.p. e dell'art. 39-bis D.Lgs. 274/2000. Inoltre il Tribunale aveva motivato l'insufficienza del risarcimento assicurativo richiamando giurisprudenza di legittimità. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende e, in solido con Groupama Assicurazioni S.p.A., alla rifusione delle spese della parte civile (liquidate in €3.000 oltre accessori).
Norme richiamate
D.Lgs. 274/2000, art. 35
L'estinzione del reato per condotta riparatoria richiede un risarcimento integrale e adeguato; la valutazione dell'integralità e della congruità del risarcimento è questione di fatto rimessa al giudice di merito
Codice di procedura penale, art. 606, comma 2-bis
Limiti del sindacato in Cassazione: nei ricorsi avverso sentenze di appello pronunciate su reati di competenza del giudice di pace non sono ammesse determinate censure, in particolare su motivazione e valutazioni di fatto
D.Lgs. 274/2000, art. 39-bis
Previsioni procedurali relative ai procedimenti per i delitti di competenza del giudice di pace; richiamata per delimitare il sindacato in sede di legittimità
Orientamenti di giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sent. n. 33864/2015 - Sbaiz; Sez. 5, Sent. n. 12736/2009 - Giaracuni)
Giurisprudenza che precisa i criteri per ritenere insufficiente il risarcimento assicurativo ai fini dell'art. 35, valorizzata dal giudice di merito per motivare il rigetto della definizione
Corte costituzionale, sentenza 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione ai criteri di condanna alla Cassa delle ammende e alla determinazione della responsabilità senza che sussista colpa grave nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- I ricorsi in Cassazione che impugnano valutazioni di fatto o la motivazione di merito sono, salvo eccezioni, inammissibili quando la sentenza impugnata proviene da giudici di competenza del giudice di pace (art. 606, comma 2-bis c.p.p.).
- L'estinzione del reato ex art. 35 D.Lgs. 274/2000 richiede un risarcimento integrale e congruo: la verifica dell'integralità e della adeguatezza è tipicamente un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Il pagamento da parte della compagnia assicurativa non è automaticamente idoneo a integrare la condotta riparatoria; il giudice valuta se il risarcimento assolve alla funzione dell'istituto (giurisprudenza consolidata).
- Per ottenere la definizione ex art. 35 è importante documentare in modo chiaro e completo l'effettiva copertura integrale del danno e mostrare che il risarcimento è sufficiente a "ricomporre" l'illecito; mere tabelle o stampe non sempre sono persuasive.
- Se un ricorso è manifestamente infondato la Cassazione può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e a sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende); la responsabilità può essere estesa in solido al responsabile civile per la rifusione delle spese della parte civile.
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