Ordinanza n. 42/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 5703 del 28 novembre 2023 della Regione Molise -Dipartimento valorizzazione ambientale e risorse naturali – Sistema regionale e autonomie locali, avente a oggetto il “Procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte solare in Guglionesi (CB) denominato ‘Guglionesi 5’ di potenza nominale pari a 7.255,04 KWP. Proponente: Voltalia Italia s.r.l. - Assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale”; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti dalla società ricorrente, ivi compresa la nota della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise avente prot. n. MIC/MIC¬_SABAP-MOL/22/05/2023/0005982-P;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale relativa a un progetto di impianto fotovoltaico, nonché atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione dirigenziale regionale che, all'esito del procedimento di verifica di assoggettabilità, ha disposto l'assoggettamento alla VIA di un progetto per la realizzazione di un impianto solare nel territorio comunale di Guglionesi, nonché la nota della Soprintendenza e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti. L'ordinanza non espone né esamina i motivi di legittimità dedotti nel ricorso, poiché è adottata in via interlocutoria per verificare l'attuale interesse alla decisione di merito e l'eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. È inoltre richiesto di segnalare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo.
La decisione
Il Presidente del TAR, salva ogni decisione del Collegio, ha disposto incombenti istruttori consistenti nel deposito, da parte delle parti costituite, di dichiarazioni sull'attuale permanenza dell'interesse alla definizione nel merito, sull'eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, in caso di permanenza dell'interesse, sulle eventuali connessioni con altri giudizi pendenti. Il termine per il deposito è fissato al 30 settembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sull'annullamento degli atti impugnati, né sui motivi di merito o sulle spese.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato in relazione alla funzionalità dell'ufficio giudiziario e alla necessità di inserire nei ruoli di udienza i soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Fondamento del dovere di cooperazione tra giudice e parti per verificare l'effettiva attualità dell'interesse alla decisione e razionalizzare la trattazione dei giudizi pendenti.
Massime di principio
- In presenza di un possibile venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare se permanga l'interesse alla definizione del giudizio o se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della razionale organizzazione dei ruoli e della ragionevole durata del processo, il giudice può acquisire dalle parti indicazioni sulle eventuali connessioni oggettive o soggettive tra il giudizio pendente e altri giudizi amministrativi, anche di diverso grado.
- Gli incombenti istruttori disposti in via interlocutoria per verificare l'attualità dell'interesse non comportano una decisione anticipata sull'ammissibilità, procedibilità o fondatezza del ricorso, che resta riservata al Collegio.
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