Cassazione Civile, Ordinanza n. 08965/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente di un ente previdenziale aveva agito nei confronti dell'ente per ottenere la reintegrazione nella funzione di "Responsabile dell'Area Pensioni, prestazioni a sostegno del reddito, credito e welfare" presso la Direzione regionale Friuli Venezia Giulia, dopo la cessazione anticipata dell'incarico. Nel giudizio di merito la Corte d'appello aveva ritenuto legittima la revoca anticipata dell'incarico alla luce della temporaneità e precarietà dell'assegnazione e della sopravvenuta riorganizzazione dell'ente, nonché infondata la domanda risarcitoria. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 102 c.p.c. per avere la sentenza ravvisato un litisconsorzio necessario con il dirigente che aveva medio tempore occupato l'ufficio; 2) violazione dell'art. 19 d.lgs. 165/2001, dell'art. 1, comma 18, d.l. 138/2011 e dell'art. 1218 c.c. per avere ritenuto legittimo il comportamento dell'ente nonostante la durata triennale dell'incarico e la mancanza di motivate esigenze organizzative riferibili al ricorrente; 3) violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1183 c.c. per errata interpretazione dell'atto di conferimento dell'incarico, che secondo il ricorrente assicurava un termine triennale minimo incompatibile con la precarietà; 4) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi relativi al mantenimento dell'area dirigenziale e all'assenza di modifiche organizzative riguardanti il posto conteso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il litisconsorzio va valutato in concreto in relazione agli effetti della pronuncia sulla sfera giuridica dei terzi e che, nel caso di domanda di reintegrazione in un incarico pubblico già assegnato ad altro dirigente, quest'ultimo è controinteressato necessario perché la decisione inciderebbe sul suo attuale incarico. Ha inoltre ribadito che l'estromissione dal processo è istituto a contenuto tassativo e non generalizzabile, sicché non poteva essere invocata come rimedio alla contestata legittimazione passiva. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo, osservando che essi miravano sostanzialmente a una rivalutazione del materiale fattuale e interpretativo già esaminato dal giudice di merito, in particolare della riorganizzazione dell'ente, dell'atto di incarico e della determina organizzativa che aveva determinato l'esubero dei dirigenti; tali censure non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolvevano in una richiesta di nuovo esame del merito, estranea al giudizio di legittimità. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
Il litisconsorzio necessario va verificato in concreto, in base agli effetti che l'eventuale accoglimento della domanda produce sulla sfera giuridica di altri soggetti, i quali devono partecipare al giudizio quando la pronuncia sia destinata a incidere sulla loro posizione.
art. 108 c.p.c.
Prevede un'ipotesi tassativa di estromissione del garantito nel caso di assunzione della causa da parte del garante con consenso delle altre parti.
art. 109 c.p.c.
Prevede un'ipotesi tassativa di estromissione dell'obbligato che si dichiari pronto ad eseguire la prestazione e depositi la cosa o la somma dovuta.
art. 111, comma 3, c.p.c.
Prevede l'estromissione dell'alienante del diritto controverso o del successore universale in presenza dell'intervento o chiamata del successore a titolo particolare e del consenso delle altre parti.
art. 1586, comma 2, c.c.
Richiamato come fattispecie speciale di estromissione del conduttore nel contesto di pretese di terzi sulla cosa locata.
art. 1777, comma 2, c.c.
Richiamato come fattispecie speciale di estromissione del depositario in ipotesi di rivendicazione della cosa o di diritti su di essa.
art. 19, commi 1-bis e 2, d.lgs. 165/2001
Richiamato dal ricorrente per sostenere la durata e la stabilità dell'incarico dirigenziale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione dei fatti e dell'atto di conferimento.
art. 1, comma 18, d.l. 138/2011
La Corte d'appello aveva ritenuto legittima la cessazione anticipata dell'incarico in presenza di motivate esigenze organizzative ed esubero dirigenziale; la Cassazione non entra nel merito e dichiara inammissibili le censure fattuali sul punto.
art. 1218 c.c.
Invocato per sostenere la responsabilità contrattuale dell'ente, ma la censura è stata respinta perché fondata su una diversa ricostruzione del fatto e dell'atto di incarico.
artt. 1362, 1363, 1366, 1367 c.c.
Richiamati per l'interpretazione del contratto/atto di incarico, ma il relativo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto mirava a sostituire la valutazione di merito con una diversa lettura dell'atto.
art. 1183 c.c.
Citato nel motivo per contestare la ricostruzione della durata dell'obbligazione/rapporto, ma senza accoglimento in sede di legittimità.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che le censure formalmente veicolate come violazione di legge o vizio motivazionale sono inammissibili se, nella sostanza, mirano a una nuova valutazione dei fatti di causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio avente ad oggetto la reintegrazione in un incarico pubblico già attribuito a un altro soggetto, quest'ultimo è litisconsorte necessario quando la decisione richiesta incida direttamente sulla sua posizione giuridica e sul suo attuale incarico.
- L'estromissione dal processo è rimedio di stretta interpretazione e può essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non è utilizzabile come risposta generale a contestazioni sulla legittimazione passiva.
- In cassazione non è consentito mascherare sotto censure di violazione di legge o vizio motivazionale una richiesta di nuova valutazione dei fatti, degli atti e delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- Le doglianze relative all'interpretazione dell'atto di incarico e alla sussistenza delle esigenze organizzative che giustificano la cessazione anticipata dell'incarico sono inammissibili se si risolvono in una diversa ricostruzione del fatto storico e non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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