Cassazione Civile, Sentenza n. 22716/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cipriano Gennaro aveva promosso esecuzioni immobiliari in virtù di una sentenza provvisoriamente esecutiva; la Corte d'appello aveva sospeso l'esecutorietà del titolo e le sorelle Cipriano depositero' ricorsi chiedendo la sospensione dell'esecuzione sostenendo la perdita di efficacia del titolo. Il giudice dell'esecuzione sospese le procedure e assegnò termini per introdurre il giudizio di merito ex art.616 c.p.c.; il creditore (G. Cipriano) riassunse il merito deducendo l'inammissibilità dell'opposizione, il Tribunale rigettò la sua domanda e la Corte d'appello confermò. In cassazione il ricorrente deduceva in primo motivo violazione/errata applicazione delle norme sulle opposizioni e sulle cause di sospensione esterna; in secondo motivo denunciava illogicità e contraddittorietà rilevando che le sorelle non avevano in realtà proposto una opposizione ex art.615 c.p.c. ma solo chiesto la sospensione ex art.623 c.p.c., per cui non avrebbe dovuto essere fissato un termine per introdurre il merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo: ha ritenuto che le sorelle Cipriano non avessero effettivamente introdotto una opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. ma soltanto rappresentato l'avvenuta sospensione 'esterna' ai sensi dell'art.283 e chiesto la sola sospensione dell'esecuzione (art.623). Ne consegue che non v'era ragione di assegnare al creditore il termine per introdurre il giudizio di merito ex art.616 c.p.c.; la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ex art.382, comma 3, c.p.c. e le spese compensate.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Disciplina l'opposizione all'esecuzione come giudizio di accertamento negativo del diritto di procedere all'esecuzione; la Corte ha chiarito che il debitore può scegliere di proporre questa opposizione anche quando sussiste una sospensione esterna, ma la mera intestazione del ricorso non implica che sia stata effettivamente proposta un'opposizione ai sensi di tale norma
art. 616 c.p.c.
Stabilisce il termine per il creditore opposto di introdurre il giudizio di merito quando il giudice dell'esecuzione sospende l'esecuzione; la Corte ha ritenuto che tale termine non doveva essere assegnato quando il debitore aveva solamente chiesto la sospensione esterna e non aveva instaurato vera opposizione
art. 623 c.p.c.
Regola la sospensione 'esterna' dell'esecuzione per effetto di provvedimenti di altro giudice; la Corte ha evidenziato che il debitore, in presenza di sospensione esterna, può limitarsi a una mera istanza diretta al giudice dell'esecuzione anziché proporre opposizione formale
art. 624 c.p.c.
Prevede gli effetti della sospensione e l'eventuale estinzione della procedura per mancata instaurazione del merito; la Corte ha richiamato il meccanismo deflattivo del comma 3, che rende talvolta vantaggioso per il debitore non instaurare il merito
art. 486 c.p.c.
Richiamata nel contesto delle istanze al giudice dell'esecuzione: indica che il debitore può sollecitare provvedimenti del giudice dell'esecuzione mediante istanza, alternativa all'opposizione
art. 283 c.p.c.
Consente alla Corte d'appello di sospendere l'esecutorietà di una sentenza: nella vicenda è stato il provvedimento che ha determinato la sospensione esterna fatta valere dalle resistenti
art. 382, comma 3, c.p.c.
Consente la cassazione senza rinvio quando l'errore rende superfluo un nuovo esame, norma applicata per annullare la sentenza impugnata senza rimandare il giudizio
art. 360 c.p.c.
Norma sui motivi di ricorso per cassazione: citata in relazione alle dedotte violazioni e ai vizi di motivazione; la Corte ha valutato i motivi nei limiti dei motivi ammessi
art. 384 c.p.c.
Norma sulla correzione della motivazione: richiamata dalla Corte per precisare che non occorreva correggere la motivazione della sentenza impugnata perché si procedeva alla cassazione
Massime di principio
- Distinguere chiaramente tra 'opposizione all'esecuzione' ex art.615 c.p.c. (giudizio di accertamento) e mera istanza/sollecito al giudice dell'esecuzione per l'applicazione di una sospensione esterna: la qualificazione concreta della domanda condiziona l'obbligo di fissare termini per il merito
- Se il debitore intende solo ottenere la sospensione dell'esecuzione per effetto di un provvedimento di altro giudice (art.623 e art.283 c.p.c.), può limitarsi a un'istanza senza instaurare opposizione formale; ciò può impedire al creditore di essere obbligato a introdurre il merito e sfruttare il meccanismo estintivo dell'art.624, comma 3
- Il creditore, se ritiene che sia stata proposta una vera opposizione, può comunque riassumere il giudizio di merito ex art.616 c.p.c.; tuttavia il giudice deve valutare la reale natura della domanda e non limitarsi alla mera intestazione degli atti
- Errore del giudice dell'esecuzione nel dare termini per il merito quando non v'era opposizione formale può essere motivo di annullamento della decisione di merito; la Cassazione può cassare senza rinvio se la rettifica non richiede un nuovo esame
- Nelle difese processuali è essenziale formulare chiaramente l'oggetto della domanda: chiedere esplicitamente la declaratoria di perdita di efficacia del titolo ha effetto diverso rispetto a limitarsi a chiedere la sospensione provvisoria
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la vicenda presenta peculiari aspetti di complessità e la responsabilità delle parti per l'esito non è netta
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