Cassazione Penale, Sentenza n. 23592/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Roccia s.r.l. ha impugnato il decreto della Corte d'appello di Brescia che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revocazione della confisca di prevenzione disposta sui beni aziendali. La confisca era stata originariamente pronunciata dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011, ritenendo che gli immobili fossero profitto di reati tributari collegati alla pericolosità sociale di Mario La Porta. La Roccia chiedeva la revocazione sostenendo che sussistevano elementi che dimostravano la legittimità delle fatture e l'insussistenza dei presupposti della misura (anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019), che alcuni procedimenti tributari si erano conclusi con assoluzione o archiviazione, e che non era chiaro se la misura fosse stata fondata sulla lett. a) o b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'istanza di revocazione non fosse fondata su "prove nuove decisive" ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011: non sono stati indicati elementi sopravvenuti, né elementi preesistenti ma incolpevolmente scoperti dopo la definitività della misura. La Corte ha inoltre escluso che la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 potesse essere invocata per rivedere provvedimenti definitivi fondati sulla pericolosità generica ai sensi della lett. b) dell'art. 1, atteso il principio delle Sezioni unite (n. 3513/2022) secondo cui l'interpretazione adeguatrice non consente di intaccare il giudicato ormai formato. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di una somma di 3.000 euro a titolo di ammenda.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 24
Norma che disciplina la confisca di prevenzione; applicata in primo grado dal Tribunale di Milano per disporre la confisca del compendio aziendale ritenuto profitto di reato.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 1, lett. a) e lett. b)
Definisce le fattispecie di pericolosità sociale. La Corte ha rilevato che la sentenza di legittimità interpretativa della Consulta (n. 24/2019) non incideva sulla fattispecie della pericolosità generica disciplinata dalla lett. b) in presenza di giudicato definitivo.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 28
Regola la revocazione della confisca di prevenzione. La Corte ha applicato i requisiti di questo articolo, richiedendo prove nuove decisive sopravvenute o sentenze penali definitive che escludano assolutamente i presupposti della confisca.
d.lgs. 74/2000 - art. 11
Norma penale tributaria indicata come reato connesso al profitto oggetto di confisca; la confisca era stata motivata come conseguenza di reati tributari attribuiti al proposto.
cod. proc. pen. - art. 616
Prevede conseguenze economiche in caso di declaratoria di inammissibilità; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e a una somma in favore della cassa delle ammende.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - artt. 10 e 27
Stabiliscono i rimedi impugnatori e la competenza in materia di misure di prevenzione; la Corte ha richiamato che le questioni di legittimità sulle misure patrimoniali sono ricorribili esclusivamente secondo tali articoli.
Sentenza Corte costituzionale n. 24 del 24 gennaio 2019
Pronuncia di illegittimità costituzionale e interpretazione adeguatrice sulle lett. a) e b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011; la Corte di cassazione ha ritenuto che questa pronuncia non potesse revocare decisioni ormai definitive nell'ipotesi di pericolosità generica già accertata.
Sezioni Unite Corte di cassazione, n. 3513 del 16/12/2021 (depositata 2022)
Giurisprudenza che afferma che l'interpretazione adeguatrice della Consulta non può incidere sul giudicato ormai formato in materia di misure di prevenzione patrimoniale; richiamata per escludere la riapertura del caso.
Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca
Indirizzo giurisprudenziale che specifica il concetto di "prova nuova" rilevante per la revocazione: può essere sopravvenuta o preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività; altrimenti la revocazione non è ammessa.
Massime di principio
- La revocazione della confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011 è un rimedio straordinario e richiede "prove nuove decisive" sopravvenute o preesistenti ma incolpevolmente emerse dopo la definitività; non può essere usata per un riesame tardivo degli stessi elementi già valutati.
- Una pronuncia costituzionale che interpreta o dichiara incostituzionale una norma non consente automaticamente la revisione di provvedimenti ormai definitivi, specie con riferimento alla pericolosità generica (lett. b) dell'art. 1), conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni unite.
- Se si intende chiedere la revocazione, bisogna indicare e documentare specificamente quali siano gli elementi nuovi o sopravvenuti e perché non potevano essere dedotti nel giudizio originario; mere riproposizioni di argomentazioni già valutate rendono l'istanza inammissibile.
- È importante chiarire sin dall'inizio su quale profilo di pericolosità (lett. a) o lett. b)) la misura è stata fondata: l'indeterminatezza della base normativa può rendere strategicamente rilevante l'invocazione di interpretazioni costituzionali, ma ciò non supera il vincolo del giudicato definitivo.
- In presenza di sentenze penali successive che escludano in modo assoluto i presupposti della confisca, la revocazione è procedura percorribile; in assenza di tali sentenze o di prove nuove decisive, la strada della revocazione è destinata a fallire.
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