Sentenza n. 2022/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 184 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto le impugnazioni delle diffide e ordinanze con cui era stato imposto alla curatela di riprendere la gestione post-operativa della discarica e di adottare misure di prevenzione ambientale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La curatela ha contestato la sentenza di primo grado con quattro motivi. In primo luogo, ha negato di poter essere destinataria degli obblighi relativi alla gestione post-operativa e alla messa in sicurezza della discarica, sostenendo di non essere proprietaria, detentrice o gestore del sito al momento degli atti impugnati, di non avere esercitato provvisoriamente l'impresa e di avere validamente rinunciato alla liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 104-ter l.f., con successiva riconsegna del sito. In secondo luogo, ha dedotto l'assenza di imputabilità della contaminazione alla procedura fallimentare, il difetto di istruttoria delle ordinanze e la mancata attivazione da parte della Provincia degli interventi sostitutivi previsti dagli artt. 244 e 250 del d.lgs. n. 152/2006, nonostante l'escussione della garanzia. In terzo luogo, ha sostenuto che la derelizione avrebbe dovuto escludere ogni obbligo di facere a carico della curatela e che l'imposizione dei costi alla massa fallimentare avrebbe violato il principio "chi inquina paga". Infine, ha denunciato la reiterazione illegittima del potere di ordinanza ex art. 244 del d.lgs. n. 152/2006, già esercitato nei confronti del consorzio in bonis, nonché, quanto all'ordinanza sindacale, difetto di motivazione, istruttoria e urgenza e incompetenza del Sindaco.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. I primi tre motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. Il Collegio ha ritenuto applicabili anche agli obblighi di gestione post-operativa, messa in sicurezza e ripristino ambientale i principi dell'Adunanza Plenaria n. 3 del 2021, elaborati in materia di rimozione dei rifiuti, per analogia di ratio. La curatela, quale custode dei beni del fallito, assume la detenzione del sito ipso iure con la dichiarazione di fallimento, anche se non prosegue l'attività d'impresa e anche in assenza di esercizio provvisorio. Gli atti di dismissione o rinuncia alla liquidazione adottati ai sensi dell'art. 104-ter l.f. hanno natura privatistica e non sono idonei a estinguere gli obblighi e le responsabilità di diritto pubblico connessi alla discarica; la rinuncia riguarda la liquidazione del bene, non la sua acquisizione né le responsabilità ambientali. Nel caso concreto, inoltre, la curatela aveva effettivamente svolto attività di messa in sicurezza, tra cui l'asportazione del percolato e il monitoraggio dell'area. Il quarto motivo è stato respinto perché le ordinanze rivolte alla curatela non costituivano una duplicazione di quelle rivolte al consorzio in bonis: erano successive al fallimento e si riferivano a una situazione mutata, anche per l'intervento della curatela nella gestione del sito. È stata ritenuta legittima anche l'ordinanza sindacale, essendo comprovata una situazione concreta di pericolo ambientale derivante dall'abbandono della discarica, aggravata dalle imminenti piogge e dal rischio di infiltrazione del percolato nelle falde, tale da integrare i presupposti dell'art. 54 d.lgs. n. 267/2000. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della questione fattuale.
Norme richiamate
artt. 9 e 14 d.lgs. 36/2003
Disciplinano la gestione post-operativa delle discariche, alla quale il consorzio era stato autorizzato fino al 2038.
art. 192 d.lgs. 152/2006
I principi elaborati in materia di obbligo di rimozione dei rifiuti sono stati ritenuti applicabili per analogia agli obblighi di gestione post-operativa, messa in sicurezza e ripristino ambientale gravanti sulla curatela.
art. 244 d.lgs. 152/2006
La disposizione fonda il potere di diffida e di imposizione delle misure di prevenzione; le ordinanze successive al fallimento non costituiscono duplicazione di quelle precedenti perché rivolte alla curatela in presenza di una situazione soggettiva e fattuale mutata.
art. 250 d.lgs. 152/2006
È richiamato dalla curatela con riguardo agli interventi sostitutivi dell'amministrazione quando il responsabile non provveda; il motivo non è stato accolto perché la curatela è stata ritenuta legittima destinataria degli obblighi.
art. 54 d.lgs. 267/2000
Consente l'adozione dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente in presenza di una situazione concreta di grave pericolo per l'ambiente e l'incolumità pubblica; tali presupposti sono stati ravvisati nel rischio di infiltrazione del percolato nelle falde.
art. 104-ter l.f.
La rinuncia alla liquidazione dei beni ha natura privatistica e non estingue gli obblighi o le responsabilità di diritto pubblico connessi alla discarica.
art. 42 l.f.
È richiamato quale fondamento della detenzione dei beni del fallito da parte della curatela a seguito della dichiarazione di fallimento.
art. 133, comma 1, c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 42 l.f. per individuare il momento, coincidente con la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, in cui la curatela assume ipso iure la detenzione dei beni del fallito.
art. 2028 c.c.
Il riferimento compiuto dal TAR alla gestione di affari altrui è ritenuto non necessario ai fini della decisione, fondata invece sulla custodia e detenzione pubblicistica dei beni da parte della curatela.
art. 104 l.f.
L'assenza di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa non esclude la detenzione dei beni né libera la curatela dagli obblighi ambientali di diritto pubblico.
Massime di principio
- La curatela fallimentare, quale custode e detentrice dei beni del fallito, è legittima destinataria degli ordini amministrativi di messa in sicurezza, gestione post-operativa, bonifica e ripristino ambientale relativi a un sito inquinato, anche quando non prosegua l'attività d'impresa e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio.
- La dichiarazione di fallimento determina l'assunzione ipso iure, da parte della curatela, della detenzione dei beni del fallito; tale posizione è sufficiente a fondare gli obblighi pubblicistici di prevenzione e ripristino ambientale, senza che occorra imputare alla curatela la causa originaria dell'inquinamento.
- La rinuncia alla liquidazione o la dismissione dei beni ai sensi dell'art. 104-ter l.f. è un atto privatistico e non estingue gli obblighi né le responsabilità di diritto pubblico connessi ai beni e alle passività ambientali; essa riguarda la liquidazione del bene, non la liberazione dalle responsabilità ambientali.
- Le ordinanze ambientali successivamente rivolte alla curatela non costituiscono duplicazione di precedenti ordini indirizzati al soggetto fallito quando intervengano dopo la dichiarazione di fallimento e siano giustificate da una situazione soggettiva e fattuale nuova, anche derivante dall'intervento della curatela nella gestione o messa in sicurezza del sito.
- Il Sindaco può adottare un'ordinanza contingibile e urgente quando lo stato di abbandono di una discarica, il rischio di fuoriuscita del percolato e le condizioni meteorologiche imminenti rendano concreto e attuale il pericolo di contaminazione delle falde e per l'incolumità pubblica.
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