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Sentenza

Sentenza n. 1497/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a mezzo del ricorso introduttivo e del successivo ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza prot. n. -OMISSIS- emesso in data 13 novembre 2024 dal Prefetto di Messina e notificato al ricorrente in data 21 novembre 2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202402190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza per allontanamento dal centro qualificato come abbandono

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell’accoglienza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, il provvedimento del Prefetto di Messina di revoca delle misure di accoglienza, chiedendone anche la sospensione cautelare. Dallo svolgimento processuale emergeva che il ricorrente si era volontariamente allontanato dal centro senza informare preventivamente l’Amministrazione, dopo avere ricevuto, con l’ausilio di un mediatore linguistico-culturale, l’informativa legale sui diritti e doveri del richiedente asilo e sul sistema di accoglienza. Il ricorrente non aveva fornito neppure un principio di prova di essersi immediatamente attivato per rientrare nel centro o di avere giustificato l’allontanamento. Le istanze cautelari erano state respinte, ritenendosi superato il termine di 72 ore indicato nel provvedimento e comunque configurabile l’abbandono sulla base delle circostanze documentate dall’atto pubblico. Nelle more del giudizio, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, avendo trovato una propria abitazione, insistendo tuttavia per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e/o per la condanna dell’Amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla dichiarazione del ricorrente di avere trovato una propria abitazione. Ha negato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevando sia l’assenza di una specifica istanza corredata dalla documentazione necessaria, sia la manifesta infondatezza delle domande, già desumibile dalle ordinanze cautelari, ai sensi degli artt. 74, comma 2, e 122, d.P.R. 115/2002. Applicando il criterio della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto che il ricorrente sarebbe risultato soccombente nel merito, in ragione della manifesta infondatezza delle censure relative alla revoca dell’accoglienza: l’allontanamento volontario non comunicato, la ricezione dell’informativa sui doveri del richiedente asilo e il superamento del periodo di assenza conducevano a ritenere legittimo il provvedimento. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese di lite, liquidate equitativamente in euro 1.500,00 oltre accessori. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002

    L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiede la non manifesta infondatezza della pretesa; la manifesta infondatezza del ricorso impedisce l’ammissione.

  • art. 122 d.P.R. 115/2002

    La disposizione è richiamata dal TAR quale ulteriore fondamento del diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ricorrendone i presupposti, consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione perché è venuta meno l’utilità concreta derivante dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla base degli atti e delle questioni già esaminate.
  • L’allontanamento volontario e non comunicato da una struttura di accoglienza, protratto oltre il periodo considerato rilevante dall’Amministrazione, può giustificare la revoca delle misure di accoglienza quando il beneficiario sia stato previamente informato dei propri diritti e doveri e non dimostri di avere tentato tempestivamente il rientro o di avere fornito una giustificazione.
  • L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere negata quando manchi un’apposita istanza corredata dalla documentazione necessaria e, comunque, quando la pretesa risulti manifestamente infondata.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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