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Sentenza

Sentenza del 08/05/2024 n. 410 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Avviso di liquidazione per recupero di imposta di registro (7.700 EUR) su compravendita di immobile per cui era stata chiesta e autoliquidata l'agevolazione 'prima casa'. L'Agenzia aveva escluso l'agevolazione sostenendo che l'immobile era un fabbricato collabente (categoria catastale F/2) e pertanto non idoneo a fruire della riduzione riservata alle abitazioni (applicabile solo alle categorie A, e, in casi transitori, agli immobili in corso di costruzione o in corso di definizione classati F/3 e F/4). Il notaio TIZIO aveva impugnato l'avviso davanti alla CTP ottenendone l'annullamento; l'Agenzia ha proposto appello lamentando che i giudici di primo grado hanno erroneamente equiparato immobile collabente e immobile in corso di costruzione/definizione.

La decisione

La Commissione d'Appello ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'immobile, classificato catastalmente F/2 (collabente), sia strutturalmente non idoneo a soddisfare esigenze abitative e dunque non possa beneficiare dell'agevolazione prima casa che può operare solo per immobili destinati all'uso abitativo o per le categorie provvisorie F/3 e F/4. Perciò la pretesa dell'Agenzia di recuperare la differenza d'imposta è legittima. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n.131/1986 - art.1 Tariffa Parte I e Nota II-bis

    La tariffa agevolata 'prima casa' si applica solo alle case di abitazione (categorie A, con esclusione di A1, A8, A9) e, per specifiche ipotesi transitorie, agli immobili in corso di costruzione/definizione (F/3, F/4). Non rientrano le unità collabenti classificate F/2.

  • Categoria catastale F/2, F/3, F/4 (regole di classamento)

    F/2 indica immobili collabenti, duramente inidonei all'uso abitativo; F/3 e F/4 sono categorie provvisorie per immobili in corso di costruzione o in corso di definizione e possono essere compatibili con l'agevolazione in quanto astrattamente idonei all'uso abitativo.

  • Circolare Agenzia del Territorio n.4/2009

    L'accatastamento in F/3 o F/4 ha carattere temporaneo per lavori in corso (6-12 mesi), differenziandoli dalle unità collabenti F/2.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 38/E del 12/08/2005

    L'oggetto del trasferimento agevolato deve essere un fabbricato strutturalmente concepito per uso abitativo, anche se in fase di costruzione; ciò esclude i collabenti non idonei.

  • Risposta a interpello n.357/2019

    Ribadisce che il fabbricato collabente non può essere equiparato all'immobile in corso di costruzione/definizione e non è ammesso all'agevolazione prima casa.

  • Giurisprudenza Cassazione (es. Cass. n.17815/2017; Cass. 7653/2018 citata)

    La giurisprudenza conferma che i collabenti sono assolutamente inidonei all'uso abitativo, spesso privi di rendita catastale, e non possono beneficiare delle agevolazioni riservate alle abitazioni.

  • Ris. 86/2010, Ris. 107/2017 (Agenzia delle Entrate)

    Richiamate a supporto del principio secondo cui le norme agevolative vanno interpretate restrittivamente e applicate soltanto nei casi espressamente previsti.

Massime di principio

  • L'agevolazione 'prima casa' richiede che l'immobile sia astrattamente idoneo all'uso abitativo: la classificazione catastale è dato tecnico-prevalente per valutare tale idoneità.
  • Gli immobili classificati F/2 (collabenti) sono considerati duramente inidonei all'uso abitativo e, salvo diversa e successiva riclassificazione catastale, non possono usufruire delle agevolazioni per la prima casa.
  • Gli immobili in corso di costruzione o in corso di definizione (F/3, F/4) possono, per loro natura transitoria, essere considerati compatibili con l'agevolazione se risultano astrattamente idonei all'uso abitativo; la circostanza è verificabile con dati catastali e documentali.
  • L'amministrazione accertatrice dispone di margini limitati: deve attenersi ai presupposti normativi oggettivi (categoria catastale, caratteristiche tecniche) e non può estendere l'agevolazione per interpretazioni estensive.
  • In caso di contestazione, il contribuente/titolare dell'atto deve fornire elementi tecnici e documentali (es. atti di riperimetrazione, perizie, nuova categoria catastale) per dimostrare l'idoneità abitativa dell'immobile o la temporaneità dell'accatastamento.
  • Se vi è alternanza di giudicati tra gradi di merito, la compensazione delle spese può essere disposta dal giudice d'appello.

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