Cassazione Penale, Sentenza n. 11933/2024 del 21/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva negato la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale aveva motivato il diniego richiamando esiti negativi degli accertamenti delle Forze dell'ordine, l'assenza del condannato alle udienze per fornire elementi utili e la sussistenza di pericolosità sociale rilevata in particolare sulla base di procedimenti pendenti per delitti di spendita di monete false presumibilmente commessi in epoca successiva alla condanna in esecuzione. La difesa aveva contestato la motivazione denunciando omissione di valutazione di documenti prodotti (dichiarazione di disponibilità della compagna a fornire domicilio, buste paga della cooperativa Fides e visura camerale) e sostenendo l'irrilevanza dell'assenza all'udienza e l'eccessiva attenzione ai precedenti penali anziché all'iter di risipiscenza del ricorrente.
La decisione
Il tribunale collegiale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisiva la valutazione della pericolosità sociale fondata sui procedimenti pendenti, non sull'enfasi sui precedenti passati, e ha concluso che anche se fossero state accertate l'esistenza del domicilio e dell'opportunità lavorativa, tali elementi non sarebbero stati idonei a scalfire il giudizio sfavorevole, adeguatamente motivato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La valutazione per l'ammissione alle misure alternative (es. affidamento in prova) si fonda sulla complessiva prognosi di pericolosità sociale: procedimenti penali pendenti per reati commessi dopo la condanna possono precludere l'accesso alla misura anche se i precedenti più remoti indicherebbero un percorso di ravvedimento
- La produzione documentale da parte della difesa (domicilio, offerte di lavoro, documenti societari, buste paga) deve essere chiara e possibilmente accompagnata da elementi che ne consentano la verifica; l'autorità giudicante attribuisce rilievo anche agli esiti degli accertamenti di polizia
- L'assenza del ricorrente alle udienze può essere valutata negativamente come indice di disinteresse o mancata collaborazione e indebolire la tesi difensiva
- Carattere non decisivo di precedenti penali remoti se isolati, ma la presenza di fatti nuovi o procedimenti successivi alla condanna assume peso rilevante nella prognosi di rischio
- Se si ritiene che la motivazione sia incompleta rispetto a specifici documenti prodotti, la difesa deve indicare con precisione quali accertamenti o integrazioni richiede; tuttavia, anche la completa dimostrazione di domicilio e lavoro non è automatica garanzia di accoglimento se permangono elementi ostativi oggettivi
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