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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13925/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che il reato si e' estinto per prescrizione; ha percio' annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato e' estinto per prescrizione. Non e' stata disposta alcuna valutazione sul merito definitiva delle questioni di non punibilita' e sospensione condizionale, essendo sopraggiunta l'estinzione del reato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza dell'11/04/2022 della Corte d'Appello di Ancona che aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato per il reato previsto dall'art. 699 cod. pen. Il ricorrente ha dedotto, tra i vari motivi, la causa di non punibilita' ex art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuita' del fatto) e la sussistenza dei presupposti per la sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e ha ritenuto che i motivi terzo e quarto non risultano manifestamente infondati né inammissibili, ma nel frattempo e' intervenuta la prescrizione del reato per decorso del termine massimo di legge.

Norme richiamate

  • art. 699 cod. pen.

    Norma che individua il reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile dalla Corte d'Appello; nella sentenza la norma ha la funzione di identificare l'illecito al centro del procedimento, ma l'esito processuale e' stato determinato dalla prescrizione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto; nel caso la Corte di legittimita' ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo che invocava tale causa, cioe' la questione merita esame sostanziale, ma e' stata resa non decisiva dall'intervenuta prescrizione.

  • art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    Predisposizione procedurale che consente alla Corte di cassazione di dichiarare l'intervenuta prescrizione e di annullare la sentenza impugnata senza rinvio; applicata qui per estinguere il procedimento in ragione del decorso del termine di prescrizione.

Massime di principio

  • Se, durante il giudizio di legittimita', matura la prescrizione del reato, la Corte di cassazione puo' dichiararla e annullare la sentenza impugnata senza rinvio: cio' estingue il procedimento, indipendentemente dall'esito delle questioni di merito ancora pendenti.
  • La deduzione della causa di non punibilita' ex art. 131-bis (tenuita' del fatto) deve essere valutata nel merito se non e' manifestamente infondata; tuttavia, se la prescrizione sopravviene prima della decisione sul merito, l'accertamento diventa ininfluente ai fini del prosieguo del procedimento.
  • La richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena costituisce un motivo di impugnazione valido ma puo' risultare irrilevante se il reato viene successivamente estinto per prescrizione.
  • Chi intende ottenere la declaratoria di prescrizione deve sempre verificare con attenzione i termini prescrizionali e gli eventuali eventi interruttivi o sospensivi: la tempestivita' di eccezioni e calcoli e' determinante.
  • L'annullamento senza rinvio per prescrizione impedisce il rinvio della causa a un nuovo giudice e produce l'estinzione del reato; non equivale a una assoluzione nel merito.
  • Quando si presentano piu' questioni (es. non punibilita', sospensione condizionale, prescrizione), il giudice puo' decidere per la via piu' rapida e definitiva (es. prescrizione) lasciando eventuali accertamenti di merito non effettuati se irrilevanti per l'esito processuale.

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