Sentenza del 11/11/2015 n. 23065 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di rettifica relativo all'anno d'imposta 1998, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la deduzione di costi e la detrazione IVA concernenti fatture ritenute riferibili a operazioni inesistenti, emesse dalla società PMS S.r.l., considerata dall'Ufficio una società cartiera. L'Agenzia sosteneva che, una volta forniti elementi idonei a fondare un ragionevole sospetto sull'inesistenza delle operazioni, spettasse alla contribuente dimostrarne l'effettività. Contestava inoltre alla CTR di avere omesso o insufficientemente motivato la valutazione degli elementi presuntivi e della percentuale del 70% recuperata a tassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato, in sostanza, la decisione favorevole alla contribuente. Ha chiarito che l'Amministrazione non deve limitarsi a indicare o dimostrare un ragionevole sospetto di inesistenza delle operazioni, ma deve provare, anche mediante presunzioni, la concreta inesistenza delle operazioni commerciali. Solo dopo che tale prova sia stata fornita attraverso elementi gravi, precisi e concordanti, l'onere della prova si trasferisce sul contribuente, che deve dimostrare l'effettività delle operazioni e dei relativi costi. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.645,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75
Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi; la deduzione presuppone che il costo sia effettivo e inerente, non essendo sufficiente la mera presenza formale della fattura.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
Il diritto alla detrazione IVA non può prescindere dalla regolarità delle scritture contabili e, in specie, della fattura.
La fattura è un documento idoneo a rappresentare il costo e a consentire la detrazione, ma il diritto non sussiste quando l'Amministrazione dimostri che l'operazione documentata è inesistente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
Richiamato con riguardo all'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento; l'Ufficio deve indicare e sostenere gli elementi posti a fondamento della contestazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56
Richiamato in relazione alla motivazione degli atti in materia IVA e alla necessità che la pretesa fiscale sia fondata su elementi concretamente indicati.
Codice civile, art. 2697
La Corte applica il principio generale dell'onere della prova: inizialmente spetta all'Amministrazione dimostrare l'inesistenza dell'operazione; soltanto dopo una prova presuntiva grave, precisa e concordante l'onere passa al contribuente.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5
Disposizioni processuali richiamate per i motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e all'omessa motivazione; i motivi sono stati ritenuti infondati.
Massime di principio
- Nelle contestazioni fiscali riguardanti fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve provare la concreta inesistenza dell'operazione, non soltanto formulare un sospetto o indicare anomalie generiche.
- La prova dell'inesistenza può essere fornita anche tramite presunzioni, ma gli elementi devono essere valutati complessivamente e possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Solo dopo che l'Ufficio abbia assolto questo onere probatorio il contribuente è tenuto a dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni, la sostenibilità dei costi e la loro riferibilità all'attività d'impresa.
- La mera irregolarità formale della fattura o la presenza di rapporti con una società sospettata di essere una cartiera non comportano automaticamente l'inesistenza dell'operazione: occorre una motivazione e una prova riferite alle specifiche operazioni contestate.
- Quando l'accertamento recupera solo una percentuale del valore delle fatture, l'Amministrazione deve spiegare adeguatamente la quantificazione applicata e collegarla a elementi probatori specifici; una percentuale non motivata può risultare illegittima.
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