Sentenza del 11/11/2015 n. 5851 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Presupposto - Esercizio di imprese, arti e professioni - Modalità di concreto svolgimento dell'attività - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella di pagamento è stata dichiarata illegittima. Il giudice ha ritenuto prevalenti le concrete modalità di svolgimento del rapporto rispetto alla mera apertura formale della partita IVA, riconoscendo che l'attività era sostanzialmente subordinata e non costituiva esercizio autonomo di impresa, arte o professione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la debenza dell'IVA sostenendo di non avere esercitato in concreto un'attività d'impresa, arte o professione. Ha dimostrato, anche tramite dichiarazioni di soggetti terzi, di essere stato costretto dal datore di lavoro ad aprire una partita IVA e di avere svolto l'attività con modalità sostanzialmente riconducibili al lavoro subordinato. Mancando quindi il presupposto soggettivo dell'esercizio autonomo di impresa, arte o professione, l'IVA non era dovuta.
Norme richiamate
Art. 5 del d.P.R. n. 633/1972
L'esercizio di arti e professioni rilevante ai fini IVA richiede lo svolgimento abituale, anche se non esclusivo, di attività autonome. La sola apertura della partita IVA non è sufficiente quando, in concreto, il rapporto presenta le caratteristiche tipiche della subordinazione.
Massime di principio
- Ai fini IVA conta l'effettivo svolgimento dell'attività e non soltanto la forma giuridica o l'apertura di una partita IVA.
- Quando il contribuente dimostra che l'attività era svolta sotto direttive, controllo e organizzazione del committente o datore di lavoro, può essere escluso il presupposto dell'autonomia richiesto per l'imposizione IVA.
- Le dichiarazioni di terzi, insieme agli altri elementi concreti del rapporto, possono provare che una partita IVA è stata utilizzata per mascherare un rapporto di lavoro subordinato.
- In situazioni analoghe è necessario documentare le modalità effettive del rapporto, come orari, direttive, inserimento nell'organizzazione aziendale, assenza di rischio economico e dipendenza da un unico committente.
- La valutazione è necessariamente concreta e complessiva: la mera qualificazione formale del rapporto come autonomo non impedisce al giudice di riconoscerne la natura sostanzialmente subordinata.
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