Sentenza del 11/11/2015 n. 589 - Comm. Trib. Prov. Pavia
PROCESSO TRIBUTARIO - RICORSO TARDIVO - CAUSA DI FORZA MAGGIORE - Notifica del ricorso oltre il termine ordinario - Impedimento del difensore - Certificazione medica non attestante l'impossibilità assoluta - Insussistenza della causa di forza maggiore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa causa di forza maggiore è stata ritenuta insussistente. La sola certificazione medica, se non prova un impedimento assoluto e concretamente impeditivo dell'attività processuale, non giustifica il ricorso tardivo. Di conseguenza, il ricorso presentato oltre sessanta giorni dalla notifica dell'atto è stato considerato tardivo e quindi inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'atto oltre il termine ordinario di sessanta giorni dalla sua notifica, sostenendo che il ritardo fosse giustificato da un impedimento per motivi di salute del difensore e quindi da una causa di forza maggiore. A sostegno della richiesta è stata prodotta una certificazione medica, ma tale documento non attestava né dimostrava l'impossibilità assoluta del difensore di predisporre e notificare il ricorso entro il termine.
Norme richiamate
Termine ordinario di sessanta giorni per la proposizione del ricorso tributario
sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato
Il ricorso deve essere notificato entro il termine ordinario decorrente dalla notifica dell'atto. Il mancato rispetto del termine comporta, salvo una valida causa di forza maggiore, l'inammissibilità del ricorso.
Causa di forza maggiore nel processo tributario
L'impedimento può giustificare la tardività soltanto se è imprevedibile, inevitabile e tale da determinare un'impossibilità assoluta di rispettare il termine. Non è sufficiente una generica malattia o una certificazione medica priva di indicazioni sull'effettiva impossibilità di predisporre il ricorso.
Massime di principio
- La scadenza del termine per impugnare un atto tributario deve essere rispettata con particolare rigore: il semplice ritardo del difensore non rende automaticamente ammissibile il ricorso.
- Per invocare la forza maggiore occorre dimostrare con documentazione specifica l'impossibilità assoluta e non una mera difficoltà, indisposizione o assenza temporanea del professionista.
- La certificazione medica deve indicare, o consentire di provare, la concreta incompatibilità dello stato di salute con la predisposizione e la notifica del ricorso nel termine.
- Anche in presenza di un impedimento del difensore, è generalmente necessario valutare se il contribuente potesse attivarsi mediante un sostituto o altro professionista; la forza maggiore non opera quando esistevano alternative ragionevoli per rispettare la scadenza.
- In caso di ricorso tardivo, l'onere di provare in modo puntuale la causa di forza maggiore grava sulla parte che chiede di giustificare il ritardo.
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