Sentenza del 11/11/2015 n. 591 - Comm. Trib. Prov. Pavia
SOCIETÀ DI COMODO - DISAPPLICAZIONE NORMA SPECIALE - Società immobiliare - Immobile inagibile - Crisi settore immobiliare - Mancata ristrutturazione - Causa di esclusione del regime speciale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa situazione di temporanea inagibilità degli immobili, comprovata e collegata alla scelta di rinviare la ristrutturazione per effetto della crisi del mercato immobiliare, è stata ritenuta una causa oggettiva idonea a consentire la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo. Il ricorso della società è stato quindi accolto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto la disapplicazione della normativa sulle società di comodo, sostenendo l'esistenza di una situazione oggettiva impeditiva del conseguimento dei ricavi minimi presunti. In particolare, gli immobili di proprietà erano temporaneamente inagibili e non produttivi di reddito; la mancata ristrutturazione era stata procrastinata in ragione della crisi del settore immobiliare.
Norme richiamate
Normativa sulle società di comodo
La disciplina, basata su ricavi e redditi minimi presunti, può essere disapplicata quando la società dimostra l'esistenza di situazioni oggettive che impediscono concretamente lo svolgimento dell'attività o la produzione dei ricavi ordinari.
Massime di principio
- L'inagibilità temporanea e documentata degli immobili può costituire una situazione oggettiva idonea a escludere l'applicazione della disciplina sulle società di comodo.
- La scelta di rinviare lavori di ristrutturazione non esclude automaticamente la causa di disapplicazione, se il rinvio è ragionevole, comprovato e collegato a condizioni oggettive del mercato.
- La crisi del settore immobiliare può assumere rilievo, ma deve essere concretamente correlata all'impossibilità o alla non convenienza temporanea di ristrutturare e mettere a reddito gli immobili.
- La società deve fornire elementi probatori specifici sull'inagibilità, sulle condizioni degli immobili, sulla situazione del mercato e sulle ragioni del differimento dei lavori; una mera dichiarazione generica non è sufficiente.
- La valutazione riguarda la situazione concreta della società e richiede un nesso causale tra l'impedimento oggettivo e il mancato conseguimento dei ricavi minimi.
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