Sentenza n. 5922/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno disposto dal Questore di Roma per una condanna ai sensi dell’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sulla condanna per detenzione e cessione di sostanza stupefacente ai sensi dell’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, deducendo in appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, 5, commi 5 e 9, 13, comma 2, lett. c), e 26, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998, dell’art. 1, n. 2, l. 1423/1956 e dell’art. 3 l. 241/1990; motivazione insufficiente o assente; illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; omessa comparazione degli interessi. L’appellante sosteneva che il reato non avrebbe dovuto operare automaticamente come causa ostativa al rinnovo, poiché l’art. 5 d.lgs. 286/1998, relativo al rilascio e al rinnovo del permesso, richiederebbe una valutazione concreta della gravità del fatto e della pericolosità sociale, distinta da quella prevista per l’ingresso dall’art. 4. Deduceva inoltre il mancato esame dei legami familiari e sociali in Italia, nonché l’omessa valutazione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, in relazione agli artt. 3 Cost. e 2 CEDU, nella parte in cui non valorizzerebbero durata del soggiorno e rapporti sociali consolidati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto automaticamente ostativa la condanna, anche se pronunciata a seguito di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per il delitto previsto dall’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, richiamando la presunzione legislativa di pericolosità sociale collegata ai reati ostativi. L’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 impone il rifiuto o la revoca del permesso quando vengono meno i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno, sicché il rinvio all’art. 4 non comporta, per il reato considerato, l’obbligo di una nuova autonoma valutazione questorile della pericolosità sociale. Quanto ai legami familiari, il Collegio ha rilevato che il TAR aveva correttamente considerato l’assenza di rapporti riconducibili ai familiari rilevanti ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 286/1998; il rapporto con un cugino è stato ritenuto irrilevante. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta non fondata, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e amministrativa richiamata. La sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023 riguarda infatti ipotesi diverse, tra cui l’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, mentre il caso deciso concerne l’art. 73, comma 4. Le sopravvenienze, comprese integrazione e consolidamento dei rapporti sociali, devono essere considerate secondo il principio tempus regit actum, ma non eliminano la presunzione legislativa di pericolosità relativa al reato ostativo oggetto della controversia. Spese compensate per l’assenza di difese scritte dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Individua i requisiti ostativi all’ingresso, comprendendo determinate condanne per reati in materia di stupefacenti; il richiamo opera anche nel giudizio sul rinnovo del permesso tramite l’art. 5, comma 5.
art. 4, comma 4, d.lgs. 286/1998
Introduce la presunzione legislativa di pericolosità sociale per le condanne, anche non definitive, relative ai delitti di cui all’art. 380 c.p.p.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Il rinnovo deve essere rifiutato quando viene meno un requisito ostativo all’ingresso e al soggiorno; per la condanna prevista dall’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 non è necessaria un’autonoma valutazione amministrativa della pericolosità sociale.
art. 21 d.lgs. 286/1998
Rileva per l’individuazione dei legami familiari qualificati, indicati nella decisione in coniuge, genitori o figli; il rapporto con un cugino non è stato ritenuto sufficiente.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
La condanna per il delitto previsto da tale disposizione è stata considerata automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 444 c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata, ai fini dell’ostatività del titolo di soggiorno, alla sentenza pronunciata all’esito del dibattimento.
art. 3 Cost.
Parametro invocato per la questione di legittimità costituzionale, ritenuta non fondata.
art. 2 CEDU
Parametro convenzionale invocato dall’appellante; la relativa questione è stata ritenuta non fondata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa dell’oscuramento delle generalità dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali dell’interessato.
Massime di principio
- Il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno può fondarsi automaticamente sulla condanna per un reato qualificato dalla legge come ostativo, quando il legislatore abbia già effettuato la valutazione tipizzata della pericolosità sociale; in tali ipotesi la Questura non deve svolgere una distinta valutazione individuale della pericolosità concreta.
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna ai fini dell’applicazione delle cause ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
- Il rinvio operato dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 ai requisiti richiesti per l’ingresso non impone, per le ipotesi di reato automaticamente ostative, una valutazione meno restrittiva o differenziata in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
- Le sopravvenienze esistenti al momento della decisione amministrativa devono essere considerate in applicazione del principio tempus regit actum, ma non possono neutralizzare la presunzione legislativa di pericolosità riferita a un reato che il legislatore mantiene automaticamente ostativo.
- Ai fini della valutazione dei legami familiari rilevanti per il rinnovo del permesso di soggiorno assumono rilievo i rapporti qualificati previsti dalla disciplina sull’immigrazione; il rapporto con un cugino non è, di per sé, sufficiente a imporre una ponderazione diversa dell’ostatività della condanna.
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