Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5922/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202506435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno disposto dal Questore di Roma per una condanna ai sensi dell’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sulla condanna per detenzione e cessione di sostanza stupefacente ai sensi dell’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, deducendo in appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, 5, commi 5 e 9, 13, comma 2, lett. c), e 26, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998, dell’art. 1, n. 2, l. 1423/1956 e dell’art. 3 l. 241/1990; motivazione insufficiente o assente; illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; omessa comparazione degli interessi. L’appellante sosteneva che il reato non avrebbe dovuto operare automaticamente come causa ostativa al rinnovo, poiché l’art. 5 d.lgs. 286/1998, relativo al rilascio e al rinnovo del permesso, richiederebbe una valutazione concreta della gravità del fatto e della pericolosità sociale, distinta da quella prevista per l’ingresso dall’art. 4. Deduceva inoltre il mancato esame dei legami familiari e sociali in Italia, nonché l’omessa valutazione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, in relazione agli artt. 3 Cost. e 2 CEDU, nella parte in cui non valorizzerebbero durata del soggiorno e rapporti sociali consolidati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto automaticamente ostativa la condanna, anche se pronunciata a seguito di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per il delitto previsto dall’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, richiamando la presunzione legislativa di pericolosità sociale collegata ai reati ostativi. L’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 impone il rifiuto o la revoca del permesso quando vengono meno i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno, sicché il rinvio all’art. 4 non comporta, per il reato considerato, l’obbligo di una nuova autonoma valutazione questorile della pericolosità sociale. Quanto ai legami familiari, il Collegio ha rilevato che il TAR aveva correttamente considerato l’assenza di rapporti riconducibili ai familiari rilevanti ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 286/1998; il rapporto con un cugino è stato ritenuto irrilevante. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta non fondata, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e amministrativa richiamata. La sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023 riguarda infatti ipotesi diverse, tra cui l’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, mentre il caso deciso concerne l’art. 73, comma 4. Le sopravvenienze, comprese integrazione e consolidamento dei rapporti sociali, devono essere considerate secondo il principio tempus regit actum, ma non eliminano la presunzione legislativa di pericolosità relativa al reato ostativo oggetto della controversia. Spese compensate per l’assenza di difese scritte dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Individua i requisiti ostativi all’ingresso, comprendendo determinate condanne per reati in materia di stupefacenti; il richiamo opera anche nel giudizio sul rinnovo del permesso tramite l’art. 5, comma 5.

  • art. 4, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Introduce la presunzione legislativa di pericolosità sociale per le condanne, anche non definitive, relative ai delitti di cui all’art. 380 c.p.p.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

    Il rinnovo deve essere rifiutato quando viene meno un requisito ostativo all’ingresso e al soggiorno; per la condanna prevista dall’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 non è necessaria un’autonoma valutazione amministrativa della pericolosità sociale.

  • art. 21 d.lgs. 286/1998

    Rileva per l’individuazione dei legami familiari qualificati, indicati nella decisione in coniuge, genitori o figli; il rapporto con un cugino non è stato ritenuto sufficiente.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    La condanna per il delitto previsto da tale disposizione è stata considerata automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata, ai fini dell’ostatività del titolo di soggiorno, alla sentenza pronunciata all’esito del dibattimento.

  • art. 3 Cost.

    Parametro invocato per la questione di legittimità costituzionale, ritenuta non fondata.

  • art. 2 CEDU

    Parametro convenzionale invocato dall’appellante; la relativa questione è stata ritenuta non fondata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa dell’oscuramento delle generalità dell’appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali dell’interessato.

Massime di principio

  • Il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno può fondarsi automaticamente sulla condanna per un reato qualificato dalla legge come ostativo, quando il legislatore abbia già effettuato la valutazione tipizzata della pericolosità sociale; in tali ipotesi la Questura non deve svolgere una distinta valutazione individuale della pericolosità concreta.
  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna ai fini dell’applicazione delle cause ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
  • Il rinvio operato dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 ai requisiti richiesti per l’ingresso non impone, per le ipotesi di reato automaticamente ostative, una valutazione meno restrittiva o differenziata in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
  • Le sopravvenienze esistenti al momento della decisione amministrativa devono essere considerate in applicazione del principio tempus regit actum, ma non possono neutralizzare la presunzione legislativa di pericolosità riferita a un reato che il legislatore mantiene automaticamente ostativo.
  • Ai fini della valutazione dei legami familiari rilevanti per il rinnovo del permesso di soggiorno assumono rilievo i rapporti qualificati previsti dalla disciplina sull’immigrazione; il rapporto con un cugino non è, di per sé, sufficiente a imporre una ponderazione diversa dell’ostatività della condanna.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaQuestione di legittimità costituzionalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.