Cassazione Penale, Sentenza n. 24616/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente deduceva: 1) nullità del decreto di latitanza e mancata comunicazione del provvedimento genetico (mancata notifica dell'imputazione); 2) sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari per decorso del tempo e per mancata attualità delle esigenze cautelari; 3) assenza di attualità della prognosi di pericolosità soggettiva (reati non ricompresi nelle presunzioni di arit.51 commi 3-bis/3-quater); 4) vizio di motivazione e insufficienza degli elementi di identificazione e della qualificazione della quantità come "ingente".
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla nullità del decreto di latitanza nella prospettiva della revoca (primo motivo), poiché tale vizio è estraneo al rimedio di cui all'art.299 c.p.p.. Tuttavia ha accolto i secondi e terzi motivi: ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia adeguatamente valutato l'effetto del lungo decorso del tempo ("tempo silente") e la mancata dimostrazione di elementi concreti di perdurante attualità delle esigenze cautelari; pertanto ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Roma per nuovo esame. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile. In sintesi: parziale accoglimento del ricorso (annullamento limitato e rinvio) e rigetto delle altre censure.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo unico stupefacenti), artt. 73 e 80
artt. 73, commi 1, 1-bis e 6, 80, comma 1 lett. b) e comma 2
Norme che descrivono i reati di traffico internazionale di stupefacenti che hanno formato il titolo cautelare; usate per descrivere la natura e la gravità dei fatti contestati.
art. 291 c.p.p.
Richiama il principio della comunicazione dell'imputazione: il ricorrente deduceva la mancata conoscenza del contenuto dell'ordinanza cautelare al momento della sua cattura estera; la Corte ha valutato che la questione non è idonea a determinare la revoca ai sensi dell'art.299 quando non incide sulle esigenze cautelari.
art. 299 c.p.p.
"quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274"
Indica il rimedio per revoca della misura cautelare: la Corte ha rilevato che alcune censure (es. nullità del decreto di latitanza) sono estranee all'ambito applicativo dell'art.299 se non incidono sulle condizioni previste dagli artt.273/274.
art. 273 c.p.p.
Disciplina i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali (gravi indizi, esigenze cautelari); la Corte distingue il grado di approfondimento degli indizi in sede cautelare rispetto al giudizio di colpevolezza.
art. 274 c.p.p.
Elenca le esigenze cautelari (custodia, incolumità pubblica, incolumità delle indagini ecc.); la valutazione sulla loro perdurante attualità è centrale nel riesame.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Riguarda la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni delitti; la Corte sottolinea che quando tale presunzione non opera, il decorso del tempo ("tempo silente") deve essere valutato espressamente e può portare alla conclusione che le esigenze cautelari non permangono.
art. 192 c.p.p.
Regole sulla qualificazione degli indizi (precisi, concordanti, gravi): la Corte osserva che per le misure cautelari il requisito richiesto è meno stringente rispetto al giudizio finale, e non sempre è necessario il criterio più rigoroso del comma 2.
art. 273, comma 1-bis c.p.p.
Richiama disposizioni collegate all'accertamento degli indizi per talune fattispecie; la Corte ha chiarito il diverso grado di valutazione degli indizi in sede cautelare.
art. 310 c.p.p.
Norma invocata in relazione alle questioni deducibili nell'ambito del procedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che l'irritualità della notifica del processo di cognizione esuli dalle questioni deducibili ai sensi dell'art.310 se non attinenti al titolo cautelare.
art. 80 T.U. stupefacenti
Richiamato in relazione alle circostanze aggravanti (es. ingente quantità); la Corte ha valutato la doglianza relativa alla qualificazione dell'ingente quantità nel quadro della gravï degli indizi in sede cautelare.
Massime di principio
- Le censure formali sulla notificazione dell'imputazione o sulla nullità del decreto di latitanza non sono automaticamente idonee a determinare la revoca della misura cautelare: il rimedio di cui all'art.299 c.p.p. richiede che venga dimostrata la mancanza delle condizioni di applicazione (artt.273/274) o delle esigenze cautelari.
- Quando intercorre un rilevante "tempo silente" tra il fatto che costituisce titolo cautelare e la richiesta di revoca, il giudice deve esprimere una valutazione specifica e motivata circa la perdurante attualità delle esigenze cautelari; il semplice richiamo all'ineseguità della misura per irreperibilità non basta se vi sono elementi che rendono plausibile l'attenuazione del rischio.
- In sede cautelare la nozione di "gravi indizi" è meno rigorosa rispetto al livello richiesto per la prova nel giudizio di merito: non sempre è necessario il requisito di indizi "precisi e concordanti" ex art.192 comma 2, ma il giudice deve comunque indicare su quali elementi concreti fonda la gravï indiziaria.
- La dimostrazione che l'indagato non si è volontariamente sottratto all'esecuzione (es. per detenzione all'estero documentata) è rilevante ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e deve essere adeguatamente considerata e documentata; in mancanza di documentazione la ricostruzione difensiva può risultare inefficace.
- Nei casi con profili internazionali occorre acquisire e valutare gli elementi provenienti dalle autorità estere (atti di detenzione, decorso del processo estero, indirizzi, esiti di ricerche): la mancata considerazione di tali elementi può rendere la motivazione apparente.
- Se il giudice del riesame ritiene ancora sussistenti esigenze cautelari, la decisione deve contenere un esame concreto e aggiornato degli elementi di pericolosità e non limitarsi a richiamare argomentazioni riferite a fatti molto anteriori senza valutare il loro attuale impatto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24561/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24563/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24564/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24566/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24567/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24568/2024 del 21/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →