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Sentenza

Sentenza n. 331/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, previo rinvio degli atti alla Corte Costituzionale, ex art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, per la declaratoria incostituzionalità dell'art. 69 della Legge Regionale 8 febbraio 2005, n. 6: - del provvedimento prot. n. 0030967 del 24 luglio 2023 per mezzo del quale il Comune di Roseto degli Abruzzi ha disposto l'archiviazione del procedimento di Comunicazione d'inizio Lavori Asseverata, con contestuale diniego sostanziale alla realizzazione dell'opera; - del Piano di Assetto Naturalistico “Riserva Naturale Guidata Borsacchio” adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 4 maggio 2021, nella sua totalità, ivi comprese le Norme tecniche di attuazione; - di ogni altro atto collegato, connesso o consequenziale ai precedenti, sconosciuti e/o dal contenuto ignoto, ivi compresi gli atti endoprocedimentali prot. n. 0016830 del 13 aprile 2023, prot. n. 0020806 del 12 maggio 2023 e prot. n. 002630 del 21 giugno 2023.

Giustizia amministrativa202300321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione di una Comunicazione di inizio lavori asseverata, con diniego sostanziale alla realizzazione dell'opera, nonché Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Guidata Borsacchio e atti connessi

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento comunale di archiviazione della CILA, ritenuto sostanzialmente impeditivo della realizzazione dell'opera, nonché il Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Guidata Borsacchio, comprese le relative Norme tecniche di attuazione, chiedendo anche il previo rinvio alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge regionale Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6. Erano stati inoltre contestati atti endoprocedimentali e ogni atto connesso o consequenziale. Le amministrazioni intimate non si sono costituite. Successivamente alla proposizione del ricorso, il ricorrente ha depositato, in data 18 febbraio 2026, un atto di rinuncia al ricorso; la rinuncia è stata notificata alle altre parti, che non vi si sono opposte.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità del provvedimento di archiviazione della CILA, del Piano di Assetto Naturalistico, degli atti connessi o della questione di legittimità costituzionale prospettata. In applicazione dell'art. 84, comma 2, c.p.a., ha posto a carico del rinunciante le spese degli atti di procedura compiuti; nel dispositivo ha dichiarato le spese irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    Le spese degli atti di procedura compiuti restano a carico del rinunciante

    La rinuncia al ricorso comporta, in linea generale, che le spese degli atti di procedura compiuti restino a carico del rinunciante.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    A tanto consegue l’estinzione del processo a termini dell’art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, notificata alle altre parti non opposte, determina l'estinzione del processo.

  • art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87

    previo rinvio degli atti alla Corte Costituzionale, ex art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87

    La norma è stata richiamata dal ricorrente quale base della richiesta di rinvio alla Corte costituzionale; la questione non è stata esaminata per l'estinzione del giudizio.

  • art. 69 legge regionale Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6

    per la declaratoria incostituzionalità dell'art. 69 della Legge Regionale 8 febbraio 2005, n. 6

    La disposizione regionale era oggetto della questione di legittimità costituzionale prospettata, rimasta assorbita dall'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso notificata alle altre parti e non seguita da opposizione determina l'estinzione del processo amministrativo ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., senza necessità di esaminare le questioni di merito e di legittimità costituzionale dedotte.
  • In caso di estinzione per rinuncia, le spese degli atti di procedura compiuti restano a carico del rinunciante ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a., salvo diversa regolazione espressa delle spese nel dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAree protette, fauna e floraEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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