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Sentenza

Sentenza n. 1615/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento di rideterminazione del canone di occupazione ai sensi del D.M. 16 marzo 2011 prot. n. -OMISSIS- del 27.03.2025 del Comando Truppe Alpine; - della relazione esplicativa redatta dal Tecnico incaricato del 3° Reparto Infrastrutture di Milano in data 17 marzo 2025; - del verbale di determinazione dei valori per la definizione del canone del 3° Reparto Infrastrutture; - del provvedimento di decorrenza canone emanato dal 3° Reparto infrastrutture - provvedimento n. -OMISSIS- del 15 aprile 2025; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202501673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rideterminazione del canone di occupazione dell’ex alloggio di servizio e gli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cessato anticipatamente dal servizio a domanda e collocato in ausiliaria dal 2013, ha impugnato la rideterminazione del canone relativo all’abitazione già qualificata come alloggio di servizio, adottata ai sensi del d.m. 16 marzo 2011. Ha dedotto l’erronea applicazione dei criteri di calcolo, evidenziando una contraddizione tra la relazione esplicativa del 2013 e quella del 2025 quanto alla valutazione dello stato conservativo dell’immobile: nel 2025 sarebbe stato attribuito un giudizio migliorativo nonostante il decorso di ulteriori dodici anni. Ha inoltre lamentato confusione tra la valutazione del coefficiente K1 e quella dello stato conservativo secondo le tabelle OMI, nonché l’erronea attribuzione del coefficiente K4 pari a 1,05.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio il Ministero della Difesa ha depositato una nota del Comando territoriale Nord dalla quale risultava l’annullamento in autotutela della rideterminazione del canone e di tutti gli atti connessi. Tale annullamento ha fatto venir meno, allo stato, la pretesa impositiva dell’amministrazione nei confronti del ricorrente, eliminando l’interesse attuale alla decisione sui vizi dedotti, senza definire in via definitiva la complessa vicenda sostanziale sottostante. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • d.m. 16 marzo 2011

    Il provvedimento di rideterminazione del canone era stato adottato in applicazione dei criteri previsti dal decreto ministeriale; il TAR non ha esaminato nel merito la corretta applicazione di tali criteri.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto, richiamato nel dispositivo, per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato e degli atti connessi, quando fa venir meno la pretesa amministrativa contestata, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito e comporta l’improcedibilità del ricorso.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non definisce necessariamente la vicenda sostanziale sottostante né impedisce, di per sé, l’eventuale successivo esercizio del potere amministrativo nel rispetto della disciplina applicabile.
  • In presenza di una peculiarità della questione trattata, il giudice può compensare integralmente le spese di giudizio.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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