Cassazione Penale, Sentenza n. 30557/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione degli artt. 444, comma 3, e 448, comma 3-bis (o 2-bis) c.p.p., deducendo la mancata correlazione tra la richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato e la sentenza emessa. Il ricorrente sosteneva che la sua richiesta di applicazione della pena era subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena (beneficio già concesso in una precedente sentenza) e lamentava che il Tribunale, pur accogliendo la richiesta di applicazione della pena, non avesse concesso il beneficio richiesto nella motivazione e nel dispositivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la richiesta di applicazione della pena non fosse effettivamente subordinata alla concessione della sospensione condizionale, ma che la sospensione fosse stata solo chiesta al giudice come esercizio di potere discrezionale. Di conseguenza non sussisteva un difetto di correlazione tra richiesta e sentenza. La mancata motivazione sulla negazione della sospensione costituisce un vizio di motivazione ma non rientra tra i motivi ammessi per il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento. Inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che esclude la sospensione condizionale dalla nozione di pena, sicché la sua omissione non configura illegalità della pena. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ha interpretato che la richiesta dell'imputato di applicazione della pena, anche se accompagnata da una istanza di sospensione condizionale, non è automaticamente subordinata alla concessione del beneficio se tale subordinazione non è espressamente formulata come condizione sine qua non della richiesta.
art. 448 cod. proc. pen.
Elenca i motivi per i quali è consentito il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. La Corte ha richiamato che sono ammessi solo motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi di impugnazione in cassazione. Il ricorrente aveva invocato la lett. c) in relazione alla presunta inosservanza di norme sul patteggiamento, ma la Corte ha ritenuto il motivo non idoneo e quindi inammissibile.
Sezioni Unite, sent. P., n. 5352 del 28/09/2023
Giurisprudenza di legittimità secondo cui la sospensione condizionale della pena è estranea alla nozione di pena: costituisce una astensione temporanea dall'esecuzione della pena già determinata e non modifica immediatamente la pena stessa. Ne segue che la mancata concessione della sospensione non può essere qualificata come 'illegalità della pena'.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso. La Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente alle spese e alla somma a titolo di ammenda.
art. 167 cod. pen.
Norma sul compimento degli effetti estintivi della pena. Citata dalla Corte per spiegare che la sospensione condizionale può determinare successivamente effetti estintivi ma non incide sulla determinazione della pena in sentenza.
Massime di principio
- Se l'imputato intende che l'applicazione della pena sia efficace solo a condizione della concessione di un beneficio (es. sospensione condizionale), tale condizione deve essere espressamente formulata e risultare chiara nella richiesta; altrimenti la richiesta del beneficio resta una mera istanza discrezionale al giudice.
- La mancata concessione di un beneficio discrezionale (come la sospensione condizionale) può integrare un vizio di motivazione, ma questo vizio non rientra tra i motivi ammessi per il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, salvo che ricada in uno dei motivi espressamente previsti dall'art. 448 comma 2-bis.
- I motivi di cassazione ammessi contro la sentenza di patteggiamento sono limitati (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza): argomentazioni diverse rischiano l'inammissibilità.
- La sospensione condizionale non è parte della determinazione della pena e quindi la sua esclusione non configura automaticamente l'illegalità della pena; per contestare il rifiuto occorre in genere far valere profili ricadenti nei motivi ammessi per cassazione o dedurre la condizione di cui sopra.
- In vista di un patteggiamento, difesa e pubblico ministero dovrebbero esplicitare in udienza e in dispositivo ogni condizione rilevante (ad es. subordinazione della richiesta alla concessione di benefici) per preservare rimedi impugnatori utili in caso di decisione difforme del giudice.
- Quando il giudice nega un beneficio discrezionale senza motivazione, il rimedio principale non è necessariamente la cassazione per patteggiamento dato il limitato elenco dei motivi ammessi; valutare ricorsi o rimedi alternativi e verificare la possibilità di far registrare in udienza la protesta difensiva e le ragioni nel verbale.
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