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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31659/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda i canoni idrici riscossi da una società che aveva gestito, di fatto e senza più titolo concessorio, la distribuzione dell’acqua potabile per conto del Comune in un arco temporale compreso tra il 1989 e il 1992. Il Comune aveva chiesto la condanna della società al pagamento delle somme riscosse dagli utenti, sostenendo che le scritture contabili della società dimostrassero l’effettivo introito dei canoni. La società, in cassazione, ha impugnato la sentenza d’appello che l’aveva condannata al pagamento di euro 1.456.851,57, deducendo: 1) omessa pronuncia/omessa motivazione sull’eccezione di inammissibilità del giudizio per duplicazione rispetto ad altra causa tra le stesse parti; 2) omesso esame e violazione delle regole sulle scritture contabili, assumendo che la Corte territoriale avesse considerato solo le poste a debito senza le correlate poste a credito della società; 3) violazione dell’onere della prova, perché il Comune non avrebbe provato il credito vantato e la somma riconosciuta sarebbe stata ricavata in modo non consentito; 4) censura contro la condanna, perché il primo giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda di condanna o comunque la Corte d’appello non avrebbe potuto riformare il capo che aveva solo accertato il credito, rinviando la quantificazione a separato giudizio. Il Comune non ha svolto difese in cassazione, essendo intimato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza d’appello aveva comunque affrontato l’eccezione di duplicazione del giudizio, osservando che l’altra causa riguardava annualità diverse; il ricorso inoltre non trascriveva gli atti rilevanti. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché miravano, sotto la veste di violazioni di legge e omesso esame, a ottenere una nuova valutazione del materiale contabile e probatorio, senza indicare un fatto storico decisivo omesso né confrontarsi con la ratio decidendi fondata sulla lettura delle scritture della stessa società, nelle quali la voce "introiti utenti acqua" era stata ritenuta prova di somme effettivamente riscosse. Ha poi ritenuto inammissibile il quarto motivo perché non coglieva la ratio della decisione, né la statuizione della Corte d’appello sulla espressa domanda di condanna e sull’avvenuta prova del credito del Comune. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto in rito, con conferma sostanziale della condanna della società al pagamento della somma stabilita dalla Corte d’appello.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non è stata ritenuta dovuta, anche perché la causa asseritamente pregiudiziale riguardava annualità diverse e mancavano gli atti necessari a dimostrarne l’effettiva pregiudizialità.

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili della società sono state lette come elemento probatorio idoneo a dimostrare gli introiti effettivi, non come documento da esaminare in modo atomistico ignorandone il contenuto complessivo.

  • art. 2697 c.c.

    Non è stata ravvisata violazione dell’onere della prova, poiché la censura mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte d’appello ha ritenuto che il primo giudice avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel non emettere una condanna pur avendo accertato e quantificato il credito, sicché la riforma in appello è stata corretta.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza non è stata accolta perché diretta a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e delle prove, più che una reale violazione del principio dispositivo.

  • art. 2028 c.c.

    Il rapporto è stato qualificato come gestione d’affari altrui, qualificazione non specificamente censurata in appello e dunque posta a base della decisione.

  • art. 2030 c.c.

    Alla gestione d’affari altrui sono state applicate le norme sul mandato, con conseguente obbligo di rendiconto del gestore.

  • art. 1713 c.c.

    Il gestore è stato ritenuto tenuto a rendere il conto al dominus per l’attività svolta di fatto.

  • art. 2031 c.c.

    Sono state riconosciute come rimborsabili le spese necessarie e utili sostenute dal gestore, nei limiti accertati.

  • art. 1226 c.c.

    La Corte ha escluso che la liquidazione equitativa fosse utilizzabile per una domanda restitutoria, poiché tale criterio è proprio della quantificazione del danno, non della ripetizione di somme dovute.

Massime di principio

  • In tema di giudizio di cassazione, la censura che contesta la valutazione delle prove o delle scritture contabili è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o dell’omesso esame, mira in realtà a ottenere una nuova ricostruzione del fatto.
  • Le scritture contabili provenienti dalla parte possono costituire prova del credito ove il giudice di merito ne valorizzi il contenuto complessivo e univoco; la critica deve confrontarsi specificamente con tale ratio decidendi e con le singole annotazioni ritenute decisive.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti l’apprezzamento del materiale probatorio effettuato dal giudice di merito.
  • Qualificato il rapporto come gestione d’affari altrui, trovano applicazione le regole sul mandato per quanto compatibili, con obbligo di rendiconto del gestore verso il dominus e diritto al rimborso delle spese necessarie e utili.
  • La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non è utilizzabile per determinare l’ammontare di una domanda restitutoria, dovendosi invece accertare il quantum dovuto sulla base delle prove disponibili e, se del caso, delle presunzioni consentite.
  • L’eccezione di duplicazione del giudizio o di litispendenza/connessione deve essere sorretta dalla puntuale allegazione degli atti e dalla dimostrazione della coincidenza dell’oggetto; in mancanza, la doglianza è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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