Sentenza n. 1293/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento della documentazione caratteristica n. ord. -OMISSIS- relativa al periodo intercorrente tra il -OMISSIS- ed il -OMISSIS- e n. ord.-OMISSIS-, relativa al periodo intercorrente tra il -OMISSIS- ed il -OMISSIS- notificata alla ricorrente in data 13/09/2022 e recante la qualifica finale di "insufficiente".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Due schede valutative relative a distinti periodi di servizio, notificate il 13 settembre 2022, recanti la qualifica finale di "insufficiente"
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le schede valutative contestando, per violazione di legge ed eccesso di potere, la tardività della notifica della prima scheda e la contestuale comunicazione con la seconda; l’inadeguatezza e contraddittorietà dei giudizi negativi rispetto alle precedenti valutazioni, alle certificazioni linguistiche e agli attestati di partecipazione a corsi di formazione; nonché la mancata sintesi tra il giudizio del compilatore e quello del primo revisore nel giudizio complessivo finale. Ha inoltre sostenuto che la flessione valutativa avrebbe richiesto una motivazione particolarmente puntuale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla tardività, affermando che i termini per la compilazione e la comunicazione dei documenti caratteristici sono ordinatori, salvo espressa qualificazione come perentori, e che nel caso concreto non era comunque trascorso un tempo idoneo a compromettere efficacia e credibilità della valutazione. Nel merito, il giudice ha qualificato le valutazioni del personale militare come espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di arbitrarietà, irrazionalità manifesta, abnormità o travisamento oggettivamente evidente. Ha ritenuto la qualifica finale adeguatamente motivata dai giudizi analitici e dai giudizi complessivi del compilatore e del revisore, nonché dalle relazioni controdeduttive, fondate su elementi oggettivi e sulla conoscenza diretta del servizio. Non ha ravvisato contraddizioni tra il giudizio positivo sull’impegno ad apprendere e avvalersi delle lingue straniere e le certificazioni linguistiche, né tra i giudizi negativi sull’aggiornamento culturale e sulla preparazione professionale e gli attestati prodotti, riferiti in larga parte ad altri periodi o non rappresentativi di tutti gli aspetti del servizio; inoltre, nel periodo valutato non risultavano corsi o attestati trascritti né richieste di partecipazione a corsi offerti dall’Amministrazione. Il confronto con le precedenti valutazioni è stato ritenuto non decisivo, in quanto ciascun documento caratteristico è autonomo e riferito esclusivamente al relativo periodo; non sussiste un diritto alla stabilità del giudizio, e la variazione di un solo livello non costituiva un drastico abbassamento tale da imporre una motivazione eccezionalmente intensa. È stata infine respinta la censura relativa alla mancata sintesi, poiché il primo revisore aveva sintetizzato sia i giudizi propri sia quelli del compilatore nel foglio di comunicazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 688, comma 1, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
i documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti
La disposizione esprime un’esigenza di tempestività, ma non rende perentori i termini per la compilazione e la comunicazione dei documenti caratteristici in assenza di un’espressa previsione di perentorietà.
d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
I giudizi espressi in ciascun documento caratteristico sono riferiti esclusivamente all’arco temporale contemplato dal documento. Le valutazioni sono autonome ed indipendenti l’una dall’altra, sia relativamente al tempo sia relativamente alle autorità che intervengono nella formazione di uno stesso documento caratteristico. Altre valutazioni non possono vincolare né la coscienza né la facoltà di giudizio del superiore.
Le valutazioni caratteristiche sono autonome e indipendenti per periodo e autorità valutatrice; i giudizi precedenti non vincolano quelli successivi e non attribuiscono al militare un diritto alla conservazione del medesimo livello valutativo.
d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
I giudizi espressi in ciascun documento caratteristico sono riferiti esclusivamente all’arco temporale contemplato dal documento. Le valutazioni sono autonome ed indipendenti l’una dall’altra, sia relativamente al tempo sia relativamente alle autorità che intervengono nella formazione di uno stesso documento caratteristico. Altre valutazioni non possono vincolare né la coscienza né la facoltà di giudizio del superiore.
La disciplina conferma la periodicità e l’autonomia delle valutazioni caratteristiche, escludendo che precedenti giudizi positivi impediscano una diversa valutazione del periodo successivo.
Istruzioni sui documenti caratteristici, edizione 2008, cap. I, par. 4, lett. b
Il primo revisore deve sintetizzare nel giudizio complessivo finale i propri giudizi e quelli espressi dal compilatore; il TAR ha ritenuto adempiuto tale obbligo nel caso esaminato.
Massime di principio
- I termini previsti per la compilazione e la comunicazione della documentazione caratteristica del personale militare hanno natura ordinatoria, salvo che la legge o un provvedimento dell’autorità giudiziaria li qualifichino espressamente come perentori; la tardività rileva comunque quando il ritardo sia tale da compromettere concretamente l’efficacia e la credibilità della valutazione.
- Le valutazioni caratteristiche del personale militare costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di arbitrarietà, irrazionalità manifesta, abnormità o travisamento dei fatti, che devono risultare ictu oculi da elementi oggettivi; non è consentito sostituire la valutazione giudiziale a quella dell’autorità gerarchica.
- Il giudizio finale di una scheda valutativa è adeguatamente motivato quando risulta coerente con i giudizi analitici relativi alle singole qualità valutate; non è necessario un elenco analitico di tutti i fatti della carriera, potendo essere sufficiente una motivazione sintetica sorretta dalle aggettivazioni e dalle valutazioni parziali della scheda.
- Le valutazioni caratteristiche sono autonome e indipendenti per ciascun periodo e non vincolano il valutatore ai giudizi espressi in precedenza; il militare non vanta un diritto alla conservazione del livello valutativo precedentemente conseguito, sicché la variazione peggiorativa non è di per sé indice di contraddittorietà.
- La sintesi del primo revisore può essere contenuta nel giudizio complessivo finale del foglio di comunicazione e può legittimamente raccordare i giudizi del compilatore con quelli propri del revisore, purché renda comprensibile la ragione della valutazione conclusiva.
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